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Ordinanza — n. 20193/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20193/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20193/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZAMER HASSAN CUI02W821P nato il 01/12/1984 avverso la sentenza del 15/12/2021 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; E IN DIRITTO La corte di appello di Torino, con sentenza in data 15 dicembre 2021, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., confermava la sentenza del tribunale di Torino, del 18 giugno 2021, riducendo la pena inflitta a Zamer Hassan, in relazione al reato di cui all'art. 628 c.p. Proponeva ricorso per cassazione l'imputato deducendo il seguente motivo: - Nullità della sentenza per manifesta illogicità e carenza della motivazione Il ricorso è inammissibile. Esso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta avverso una sentenza pronunciata ex art. 599- bis cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen, art. 628 c.p, art. 129 cod. proc. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 20193/2022 — snpen · Corte di Cassazione: In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019 Ud. (dep. 20/05/2019) Rv. 276102).

Parole chiave

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motivi di cassazione allegazione motivata motivazione inadeguata delle censure costituzionali difetto di motivazione motivi che possono invocarsi intenzione di rimpatrio

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
E IN DIRITTO La corte di appello di Torino, con sentenza in data 15 dicembre 2021, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., confermava la sentenza del tribunale di Torino, del 18 giugno 2021, riducendo la pena inflitta a Zamer Hassan, in relazione al reato di cui all'art.
art. 628 c.p
pen., confermava la sentenza del tribunale di Torino, del 18 giugno 2021, riducendo la pena inflitta a Zamer Hassan, in relazione al reato di cui all'art. 628 c.p.
art. 129 cod. proc. pen
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZAMER HASSAN CUI02W821P nato il 01/12/1984 avverso la sentenza del 15/12/2021 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La corte di appello di Torino, con sentenza in data 15 dicembre 2021, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., confermava la sentenza del tribunale di Torino, del 18 giugno 2021, riducendo la pena inflitta a Zamer Hassan, in relazione al reato di cui all'art. 628 c.p. Proponeva ricorso per cassazione l'imputato deducendo il seguente motivo: - Nullità della sentenza per manifesta illogicità e carenza della motivazione Il ricorso è inammissibile. Esso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta avverso una sentenza pronunciata ex art. 599- bis cod. proc. pen.

In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019 Ud. (dep. 20/05/2019) Rv. 276102).

Ed alcuno dei suddetti vizi appare sussistere nel caso in esame. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla cassa delle ammende. Roma 20 aprile 2022 \\ Il Presidente Dott Diotall