Ordinanza — n. 20192/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARCHIO' LUNET PAOLO nato a AVIANO il 20/02/1952 avverso la sentenza del 10/06/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEudita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; RITENUTO.IN FATTO E IN DIRITTO La corte di appello di Trieste, con sentenza in data 10 giugno 2021, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., confermava la sentenza del tribunale di Trieste, del 23 maggio 2013, riducendo la pena inflitta a Magbiò Lunet Paolo in relazione al reato di cui all'art. 640 c.p. Ricorreva personalmente l'imputato chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 599-bis cod. proc. pen, art. 640 c.p; Ordinanza — n. 20192/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 599-bis cod. proc. pen., confermava la sentenza del tribunale di Trieste, del 23 maggio 2013, riducendo la pena inflitta a Magbiò Lunet Paolo in relazione al reato di cui all'art. 640 c.p. Ricorreva personalmente l'imputato chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARCHIO' LUNET PAOLO nato a AVIANO il 20/02/1952 avverso la sentenza del 10/06/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEudita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; RITENUTO.IN FATTO E IN DIRITTO La corte di appello di Trieste, con sentenza in data 10 giugno 2021, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., confermava la sentenza del tribunale di Trieste, del 23 maggio 2013, riducendo la pena inflitta a Magbiò Lunet Paolo in relazione al reato di cui all'art. 640 c.p. Ricorreva personalmente l'imputato chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato.
Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, il quale ha proposto il ricorso personalmente, dopo l'entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cpp, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro 3000 a favore della cassa delle ammende.
PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Roma 20 aprile 2022 Il Consigliere est. o t. Ignazio rdo Il Presidente Dott. vanni Diotallevi —749. DEPOSITATO IN CANCELLERIA I