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Ordinanza — n. 20190/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20190/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20190/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COLUCCI DONATO SALVATORE nato a FRANCOFORTE( GERMANIA) il 13/10/1982 avverso la sentenza del 16/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; . E IN DIRITTO . La corte di appello di Napoli, con sentenza in data 16 novembre 2021, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., confermava la sentenza del G.U.P. presso il tribunale di Napoli, del 31 marzo 2021, riducendo la pena inflitta a Colucci Donato Salvatore, in relazione ai reati di cui agli artt. 56,628 e 629 c.p. Proponeva ricorso per cassazione l'imputato deducendo il seguente motivo: Contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, co. 1 lett. E c.p.p., in relazione all'art. 163 c.p. Il ricorso è inammissibile.

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen, art. 163 c.p, art. 129 cod. proc. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 20190/2022 — snpen · Corte di Cassazione: E IN DIRITTO . La corte di appello di Napoli, con sentenza in data 16 novembre 2021, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., confermava la sentenza del G.U.P. presso il tribunale di Napoli, del 31 marzo 2021, riducendo la pena inflitta a Colucci Donato Salvatore, in relazione ai reati di cui agli artt. 56,628 e 629 c.p. Proponeva ricorso per cassazione l'imputato deducendo il seguente motivo: Contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, co. 1 lett. E c.p.p., in relazione all'art. 163 c.p. Il ricorso è inammissibile.

Parole chiave

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sospensione di pena remissione della pena sanzioni penali riscossione di pene pecuniarie alleggerimento della pena tentata estorsione

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
La corte di appello di Napoli, con sentenza in data 16 novembre 2021, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., confermava la sentenza del G.U.P.
art. 163 c.p
E c.p.p., in relazione all'art. 163 c.p.
art. 129 cod. proc. pen
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COLUCCI DONATO SALVATORE nato a FRANCOFORTE( GERMANIA) il 13/10/1982 avverso la sentenza del 16/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; .

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO . La corte di appello di Napoli, con sentenza in data 16 novembre 2021, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., confermava la sentenza del G.U.P. presso il tribunale di Napoli, del 31 marzo 2021, riducendo la pena inflitta a Colucci Donato Salvatore, in relazione ai reati di cui agli artt. 56,628 e 629 c.p. Proponeva ricorso per cassazione l'imputato deducendo il seguente motivo: Contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, co. 1 lett. E c.p.p., in relazione all'art. 163 c.p. Il ricorso è inammissibile.

Esso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta avverso una sentenza pronunciata ex art. 599- bis cod. proc. pen. In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019 Ud. (dep. 20/05/2019) Rv. 276102).

Ed alcuno dei suddetti vizi appare sussistere nel caso in esame. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla cassa delle ammende Roma 20 aprile 2022 Il Consigliere est. \Il Presidente ì DEPOSITATO IN CANCELLERIA D