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Ordinanza — n. 20189/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20189/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20189/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CENICOLA MICHELE nato a LUCERA il 22/06/1968 avverso la sentenza del 21/01/2022 del GIP TRIBUNALE di FOGGIAudita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; . E IN DIRITTO Il GIP del tribunale di Foggia, con sentenza in data 22/1/2022, applicava nei confronti di Cenicola Michele la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione al reato di cui agli artt. 56 e 629 c.p. Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo carenza di motivazione della sentenza impugnata. Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. e comunque per manifesta infondatezza e genericità dei motivi.

Regesto Legislator

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art. 444 c.p; Ordinanza — n. 20189/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 4 del 5 giugno 2018, n. 38235). All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cpp, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro 3000 a favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali riscossione di pene pecuniarie istanza di revisione penale motivazione sufficiente tentata estorsione

Disposizioni normative citate

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art. 444 c.p
E IN DIRITTO Il GIP del tribunale di Foggia, con sentenza in data 22/1/2022, applicava nei confronti di Cenicola Michele la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione al reato di cui agli artt.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CENICOLA MICHELE nato a LUCERA il 22/06/1968 avverso la sentenza del 21/01/2022 del GIP TRIBUNALE di FOGGIAudita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; .

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Il GIP del tribunale di Foggia, con sentenza in data 22/1/2022, applicava nei confronti di Cenicola Michele la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione al reato di cui agli artt. 56 e 629 c.p. Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo carenza di motivazione della sentenza impugnata. Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. e comunque per manifesta infondatezza e genericità dei motivi.

Tenuto presente che la sentenza è frutto dell'accordo tra le parti, i motivi di ricorso sulla responsabilità sono inammissibili. Ed infatti, in base al nuovo art. 448, co. 2bis, c.p.p., il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; ne consegue che il vizio della motivazione non rientra più tra i casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione (v., tra le tante:

Sez. 4 del 5 giugno 2018, n. 38235). All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cpp, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro 3000 a favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Roma 20 aprile 2022 I Consigliere est. tt. Ignazio Il Presidente DEPOSITATO IN CAN