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Ordinanza — n. 20186/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20186/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20186/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAPPALARDO PIETRO GIOVANNI nato a ACI CATENA il 24/06/1978 avverso la sentenza del 23/11/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; E IN DIRITTO La corte di appello di Catania, con sentenza in data 23/11/2021, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., confermava la sentenza del GUP presso il tribunale di Catania, del 04/12/2013, riducendo la pena inflitta a Pappalardo Pietro Giovanni in relazione ai reati di cui agli artt. 99, comma 4, 56, 629, comma 2 e 61, n. 2, 582, 585 c.p. Ricorreva personalmente l'imputato chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato. Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, il quale ha proposto il ricorso personalmente, dopo l'entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 20186/2022 — snpen · Corte di Cassazione: All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cpp, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro 3000 a favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Roma 20 aprile 2022 Il onsigliere est.

Parole chiave

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difetto di legittimazione del ministero pubblico motivi di cassazione legittimazione a ricorrere motivazione inadeguata delle censure costituzionali clausola di legittimazione allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
E IN DIRITTO La corte di appello di Catania, con sentenza in data 23/11/2021, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAPPALARDO PIETRO GIOVANNI nato a ACI CATENA il 24/06/1978 avverso la sentenza del 23/11/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La corte di appello di Catania, con sentenza in data 23/11/2021, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., confermava la sentenza del GUP presso il tribunale di Catania, del 04/12/2013, riducendo la pena inflitta a Pappalardo Pietro Giovanni in relazione ai reati di cui agli artt. 99, comma 4, 56, 629, comma 2 e 61, n. 2, 582, 585 c.p. Ricorreva personalmente l'imputato chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato. Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, il quale ha proposto il ricorso personalmente, dopo l'entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen.

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cpp, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro 3000 a favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Roma 20 aprile 2022 Il onsigliere est.

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