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Sentenza — n. 20179/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 20179/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 20179/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Grosseto in data 09/06/2017, assolveva Marra Rossano dal reato di falso, previa riqualificazione del fatto nell'ipotesi di cui all'art. 485 cod. pen., perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato e, per l'effetto, sciolto il vincolo della continuazione, rideterminava la pena per il reato di truffa semplice in mesi quattro di reclusione ed euro 400,00 di multa. 144_ 2. Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, il Marra, che ha fatto pervenire a questa Corte il verbale con cui in data 28/01/2021, presso il Comando Carabinieri di Grosseto, la persona offesa Rusci Emiliano ha proceduto a rimettere la querela sporta nei confronti del Marra, nonché il verbale con cui l'odierno ricorrente ha accettato tale remissione.

Regesto Legislator

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art. 485 cod. pen, art. 129 cod. proc. pen; Sentenza — n. 20179/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Essendo state acquisite agli atti, come meglio specificato in premessa, una valida e rituale remissione di querela e la successiva accettazione della stessa, il reato di cui all'imputazione, procedibile a querela, si deve ritenere estinto, non emergendo, da un'analisi delle sentenze di merito, elementi perché si possa e si debba pronunciare una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. La sentenza impugnata deve essere, dunque, annullata senza rinvio perché il reato è estinto per intervenuta remissione di querela, con condanna alle spese processuali dell'imputato.

Parole chiave

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abbandono del procedimento per truffa remissione della pena riduzione della pena condono delle spese procedurali sospensione di pena ritiro della querela penale

Disposizioni normative citate

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art. 485 cod. pen
La Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Grosseto in data 09/06/2017, assolveva Marra Rossano dal reato di falso, previa riqualificazione del fatto nell'ipotesi di cui all'art. 485 cod.
art. 129 cod. proc. pen
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Testo completo

ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MARRA ROSSANO, nato ad Orbetello il 15/04/1964 avverso la sentenza del 22/12/2020 della Corte di appello di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia MINUTILLO TURTUR; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio perché estinto il reato per intervenuta remissione della querela; lette le conclusioni e note del difensore Avv. Francesca CARNICELLI, che ha chiesto di annullare il provvedimento impugnato perché il reato è estinto per remissione della querela.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Grosseto in data 09/06/2017, assolveva Marra Rossano dal reato di falso, previa riqualificazione del fatto nell'ipotesi di cui all'art. 485 cod. pen., perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato e, per l'effetto, sciolto il vincolo della continuazione, rideterminava la pena per il reato di truffa semplice in mesi quattro di reclusione ed euro 400,00 di multa. 144_ 2. Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, il Marra, che ha fatto pervenire a questa Corte il verbale con cui in data 28/01/2021, presso il Comando Carabinieri di Grosseto, la persona offesa Rusci Emiliano ha proceduto a rimettere la querela sporta nei confronti del Marra, nonché il verbale con cui l'odierno ricorrente ha accettato tale remissione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Essendo state acquisite agli atti, come meglio specificato in premessa, una valida e rituale remissione di querela e la successiva accettazione della stessa, il reato di cui all'imputazione, procedibile a querela, si deve ritenere estinto, non emergendo, da un'analisi delle sentenze di merito, elementi perché si possa e si debba pronunciare una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. La sentenza impugnata deve essere, dunque, annullata senza rinvio perché il reato è estinto per intervenuta remissione di querela, con condanna alle spese processuali dell'imputato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per intervenuta remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso in data 15/03/2022 Il Consigliere estensore Marzia Turtur Il Pre 'dente Lucia'