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Sentenza — n. 20173/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 20173/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 20173/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da CUCCHIARALE FRANCESCO n. a Cerignola 1'8/11/1996 avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Bari in data 9/3/2021 Dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell'art. 23,comnna 8, D.L. n. 137/2020; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso udita la relazione del Cons. AnnaMaria De Santis letta la requisitoria del Sost. Proc.Gen., Dott. Ettore Pedicini, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso

Regesto Legislator

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art. 62 bis cod.pen; Sentenza — n. 20173/2022 — snpen · Corte di Cassazione: di procedere alla rideterminazione della pena "tenendo conto della diminuzione di un terzo" ex art. 62 bis cod.pen. Tuttavia, a fronte del trattamento sanzionatorio operato dal primo giudice nella misura di anni due di reclusione ed euro 516 di multa, ha quantificato la pena in anni uno, mesi otto di reclusione ed euro 450,00 di multa, senza effettuare la massima riduzione per le attenuanti generiche pure enunziata. Trattandosi di mera svista di carattere aritmetico, alla stessa può essere posto rimedio a norma dell'art. 619, comma 2, cod.proc.pen., rettificando la sanzione in anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 344,00 di multa.

Parole chiave

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errore nella commisurazione della pena attenuazione della pena riduzione della pena riduzione della multa modalità di calcolo dell'ammenda modifica della sentenza

Disposizioni normative citate

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art. 62 bis cod.pen
di procedere alla rideterminazione della pena "tenendo conto della diminuzione di un terzo" ex art. 62 bis cod.pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da CUCCHIARALE FRANCESCO n. a Cerignola 1'8/11/1996 avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Bari in data 9/3/2021 Dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell'art. 23,comnna 8, D.L. n. 137/2020; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso udita la relazione del Cons. AnnaMaria De Santis letta la requisitoria del Sost. Proc.Gen., Dott. Ettore Pedicini, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Bari, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Foggia che, in data 19/9/2018, aveva riconosciuto il Cucchiarale colpevole del delitto di ricettazione, concesse le circostanze attenuanti generiche, rideterminava la pena in anni uno, mesi otto di reclusione ed euro 450,00 di multa. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, deducendo il vizio di motivazione in ordine alla concessione delle attenuanti generiche.

3. Osserva la Corte che il giudice d'appello ha riconosciuto in favore dell'imputato le circostanze attenuanti generiche, espressamente affermando (pag.

4) di procedere alla rideterminazione della pena "tenendo conto della diminuzione di un terzo" ex art. 62 bis cod.pen. Tuttavia, a fronte del trattamento sanzionatorio operato dal primo giudice nella misura di anni due di reclusione ed euro 516 di multa, ha quantificato la pena in anni uno, mesi otto di reclusione ed euro 450,00 di multa, senza effettuare la massima riduzione per le attenuanti generiche pure enunziata. Trattandosi di mera svista di carattere aritmetico, alla stessa può essere posto rimedio a norma dell'art. 619, comma 2, cod.proc.pen., rettificando la sanzione in anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 344,00 di multa.

P.Q.M.

Rettifica la sentenza impugnata limitatamente alla pena inflitta che ridetermina in anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 344,00 di multa. Così deciso in Roma, 11 marzo 2022 Il Consigliere estensore Il Pr.idente Anna Maria De Santis Giov iot lievi -Qx.rt DEPOSITATO IN