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Sentenza — n. 19924/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 19924/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 19924/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Il ricorso è inammissibile. Deve ricordarsi il principio di diritto secondo il quale, il ricorso per cassazione avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare custodiale nelle more revocata, è ammissibile a condizione che il ricorrente coltivi l'impugnazione ai fini del riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione e che egli abbia manifestato tale volontà nello stesso ricorso personalmente o a mezzo di difensore munito di procura speciale, in quanto la domanda di riparazione è atto riservato personalmente alla parte, come si evince dal combinato disposto degli artt. 315, comma 3, e 645, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 48583 del 15/10/2019, Capristo, Rv. 277567, specificazione del medesimo principio espresso da Sez.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 19924/2022 — snpen · Corte di Cassazione: La Corte di cassazione, con sentenza del 14 luglio 2021, aveva annullato la prima ordinanza resa dal Tribunale di Reggio Calabria in sede di riesame, rilevando una motivazione apparente in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e la mancata considerazione delle argomentazioni difensive contenute in una memoria depositata. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Reggio Calabria, in sede di giudizio di rinvio, annullava l'ordinanza genetica esclusivamente sotto il profilo relativo alle esigenze cautelari, che riteneva insussistenti, confermando il quadro indiziario.

Parole chiave

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prigioniero politico sospensione di pena partecipazione al reato frode nel pignoramento piano di esecuzione delle pene recidiva nell'infrazione
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Testo completo

ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Pisano Francesco, nato a Rosarno il 25/02/1955, avverso l'ordinanza del 16/09/2021 del Tribunale di Reggio Calabria; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari; sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Valentina Manuali, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; sentito il difensore, avv. Mario Santambrogio, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1.11 Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria, con ordinanza del 7 dicembre del 2020, aveva applicato al ricorrente la custodia cautelare in carcere ritenendo sussistenti gravi indizi di colpevolezza del reato di partecipazione all'associazione criminale denominata 'ndrangheta, quale membro del clan Pisano (detti "i diavoli"), operante nella articolazion,e territoriale della "Società di Rosarno" con il ruolo di fornire assistenza agli accoliti e di curare i rapporti con la classe dirigente politica preoccupandosi di favorire l'insediamento di suoi uomini di fiducia all'interno del governo locale (capo 1 dell'incolpazione provvisoria).

La Corte di cassazione, con sentenza del 14 luglio 2021, aveva annullato la prima ordinanza resa dal Tribunale di Reggio Calabria in sede di riesame, rilevando una motivazione apparente in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e la mancata considerazione delle argomentazioni difensive contenute in una memoria depositata. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Reggio Calabria, in sede di giudizio di rinvio, annullava l'ordinanza genetica esclusivamente sotto il profilo relativo alle esigenze cautelari, che riteneva insussistenti, confermando il quadro indiziario.

2. Ricorre per cassazione Pisano Francesco, deducendo:

1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile. Deve ricordarsi il principio di diritto secondo il quale, il ricorso per cassazione avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare custodiale nelle more revocata, è ammissibile a condizione che il ricorrente coltivi l'impugnazione ai fini del riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione e che egli abbia manifestato tale volontà nello stesso ricorso personalmente o a mezzo di difensore munito di procura speciale, in quanto la domanda di riparazione è atto riservato personalmente alla parte, come si evince dal combinato disposto degli artt. 315, comma 3, e 645, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 48583 del 15/10/2019, Capristo, Rv. 277567, specificazione del medesimo principio espresso da Sez.

U, n. 7931 del 16/12/2010, dep. 2011, Testini). Nel caso in esame, la manifestazione di interesse è stata esternata in ricorso, peraltro genericamente, soltanto dal difensore del ricorrente, senza procura speciale. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 29.04.2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Sgadari Alfredo Mantovano