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Ordinanza — n. 19913/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19913/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19913/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUADAGNO ANNA VERA nata a Cetraro il 3 luglio 1968 avverso la sentenza resa il 28 gennaio 2021 dal Tribunale di Rieti visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Stefano Tocci, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso perchè generico, e dell'avv. Pietro Odoardo Vicentini, che ha insistito nei motivi

Regesto Legislator

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art. 131 bis cod.pen, art. 569 cod. proc.pen; Ordinanza — n. 19913/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 1.Con la sentenza impugnata il Tribunale di Rieti ha assolto Guadagno Anna Vera dai reati di truffa continuata e di falsi in certificato contestati ai capi A e B della rubrica perché ritenuta non punibile per la particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod.pen.. 2.Avverso la detta sentenza propone ricorso l'imputata, deducendo: 2.1 violazione di legge penale e vizio di motivazione poiché il tribunale ha applicato le disposizioni previste dall'articolo 131 bis codice penale, senza procedere al necessario accertamento della condotta penalmente rilevante e limitandosi ad affermare che i fatti di reato appaiono astrattamente integrati.

Parole chiave

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inchiesta per falsità atti elementi di verosimiglianza perizia psichiatrica insufficiente prove psichiatriche allegazioni insufficientemente motivate verosimiglianza dei motivi d'asilo

Disposizioni normative citate

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art. 131 bis cod.pen
1.Con la sentenza impugnata il Tribunale di Rieti ha assolto Guadagno Anna Vera dai reati di truffa continuata e di falsi in certificato contestati ai capi A e B della rubrica perché ritenuta non punibile per la particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod.pen..
art. 569 cod. proc.pen
Deve preliminarmente rilevarsi che la ricorrente ha proposto ricorso immediato per Cassazione ex art. 569 cod. proc.pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUADAGNO ANNA VERA nata a Cetraro il 3 luglio 1968 avverso la sentenza resa il 28 gennaio 2021 dal Tribunale di Rieti visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Stefano Tocci, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso perchè generico, e dell'avv. Pietro Odoardo Vicentini, che ha insistito nei motivi

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza impugnata il Tribunale di Rieti ha assolto Guadagno Anna Vera dai reati di truffa continuata e di falsi in certificato contestati ai capi A e B della rubrica perché ritenuta non punibile per la particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod.pen.. 2.Avverso la detta sentenza propone ricorso l'imputata, deducendo: 2.1 violazione di legge penale e vizio di motivazione poiché il tribunale ha applicato le disposizioni previste dall'articolo 131 bis codice penale, senza procedere al necessario accertamento della condotta penalmente rilevante e limitandosi ad affermare che i fatti di reato appaiono astrattamente integrati.

Deduce, di contro, la ricorrente che nel caso di specie aveva presentato sei attestazioni relative ad altrettante visite psicologiche sottoscritte non da un pubblico ufficiale, ma da un esercente un servizio di pubblica necessità, che non ha riprodotto alcun atto preesistente; le dette attestazioni consegnate dall'imputata alla dirigente scolastica erano prive dei requisiti richiesti per giustificare le sue assenze dal lavoro, come riferito dal dirigente scolastico escusso in dibattimento. Poiché la documentazione presentata dall'imputata risultava inidonea a trarre in inganno il dirigente scolastico non può ritenersi che nel caso di specie ricorra un'ipotesi di tentata truffa.

Deve preliminarmente rilevarsi che la ricorrente ha proposto ricorso immediato per Cassazione ex art. 569 cod. proc.pen. avverso una sentenza appellabile, e con tale mezzo di impugnazione è possibile dedurre esclusivamente il vizio di violazione di legge. Il ricorso per cassazione, che contenga tra i motivi, la censura di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., relativa a vizi di motivazione della sentenza impugnata, non può essere proposto "per saltum", e, se proposto, deve essere convertito in appello ai sensi dell'art. 569, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 4 - , Sentenza n. 1189 del 10/10/2018 Ud. (dep. 11/01/2019 ) Rv. 274834 - 01) Nel caso di specie il ricorso richiama espressamente l'art. 606 lett. E che prevede il vizio di motivazione.

Si impone pertanto la riqualificazione dell'impugnazione come appello e la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Roma per il giudizio.

P.Q.M.

La corte riqualificato il ricorso come appello dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Roma per il giudizio. Roma 4 Marzo 2022 il consigliere estensore Maria Da la