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Sentenza — n. 19603/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court allows rescission of final conviction due to lack of effective legal representation relationship.

Numero d'incarto Sentenza — n. 19603/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the appeal order and revoked the final conviction against Iannei Pasquale for the crime of receiving stolen goods. The defense argued that the summons was notified to an office defender without the defendant's actual knowledge, as no professional relationship existed. The court ruled that mere selection of an office defender's address is insufficient to prove voluntary ignorance of proceedings without evidence of an established professional relationship.

Regesto Legislator

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Art. 629-bis c.p.p.; Art. 162 c.p.p.: The mere selection of an office defender's address does not preclude rescission of a final judgment if no effective professional relationship existed, requiring proof of actual knowledge or voluntary withdrawal.

Parole chiave

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rescission of final judgment office defender voluntary ignorance professional relationship summons notification criminal procedure lack of knowledge informazione erronea

Disposizioni normative citate

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Art. 629-bis c.p.p.
Art. 162 c.p.p.
Art. 161 c.p.p.
1.1 Avverso l'ordinanza ricorre per Cassazione il difensore di Iannei, osservando che il decreto di citazione a giudizio era stato notificato al difensore di ufficio ai sensi dell'art. 161 comma 4 cod.proc.pen.
art. 161 comma 4 cod.proc.pen
1.1 Avverso l'ordinanza ricorre per Cassazione il difensore di Iannei, osservando che il decreto di citazione a giudizio era stato notificato al difensore di ufficio ai sensi dell'art. 161 comma 4 cod.proc.pen.
art. 162 cod. proc. pen
281483 — 01: "in tema di rescissione del giudicato, dall'elezione del domicilio effettuata dall'indagato — anteriormente all'introduzione del comma 4-bis dell'art. 162 cod. proc. pen.
art. 626 c.p
Manda la Cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore Generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sezioni Unite n. 23948/2019
Sez. 3 n. 11813/2020
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IANNEI PASQUALE nato a CATTOLICA il 13/09/1962 avverso l'ordinanza del 05/07/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; lette le conclusioni del PG SILVIA SALVADOR!, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Napoli, con ordinanza del 5 luglio 2021, rigettava l'istanza di rescissione del giudicato proposta da Iannei Pasquale relativa alla condanna da lui subita con sentenza emessa dal Tribunale di Napoli del 7 luglio 2017, divenuta irrevocabile il 22 settembre 2017, per il reato di ricettazione. 1.1 Avverso l'ordinanza ricorre per Cassazione il difensore di Iannei, osservando che il decreto di citazione a giudizio era stato notificato al difensore di ufficio ai sensi dell'art. 161 comma 4 cod.proc.pen. , senza che l'imputato avesse effettiva conoscenza del decreto, visto che non aveva mai instaurato alcun rapporto professionale con il difensore. 1.2 Il Procuratore Generale depositava note scritte nelle quali chiedeva dichiararsi inammissibile il ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1 Il ricorso è fondato. 1.1 L'articolo 629-bis (già 625-ter) del codice di procedura penale, noma di chiusura del sistema del giudizio in assenza, ha il significato di escludere l'accesso ad un nuovo giudizio a chi si sia posto volontariamente nelle condizioni di non avere adeguata notizia del processo, ponendo a carico del ricorrente l'onere probatorio di dimostrare la incolpevole ignoranza dell'esistenza di un processo a suo carico. A tale proposito, giova prendere le mosse da quanto precisato nella sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 23948 del 28/11/2019 (PG/ Darwish, Rv. 279420 — 01) , che ha precisato che "Ai fini della dichiarazione di assenza non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, da parte dell'indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa.(Principio affermato in relazione a fattispecie precedente all'introduzione dell'art. 162, comma 4-bis, cod. proc. pen. ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103)." Tale è il caso in esame, nel quale, oltre alla elezione di domicilio presso il difensore di ufficio da parte dell'imputato, non risulta vi siano stati altri atti dai quali desumere che vi sia stato una effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra imputato e difensore di ufficio; a tale proposito, la sentenza sopra citata, in motivazione pone particolari "indici di conoscenza" del processo, individuati non solo nella dichiarazione od elezione di domicilio, ma anche nell'applicazione di misure precautelari che abbiano portato alla udienza di convalida o la sottoposizione a misura cautelare e nella nomina di un difensore di fiducia, indici che non sussistono nel caso in esame Pertanto, si deve ritenere che la mera elezione di domicilio da parte del ricorrente presso il difensore di ufficio sia inidonea a fornire la prova della colpevole ignoranza della celebrazione del processo, in quanto nel caso concreto non vi è stata un'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'imputato; sul punto si veda anche Sez. 3, Sentenza n. 11813 del 24/11/2020, Zagar, Rv. 281483 — 01: "in tema di rescissione del giudicato, dall'elezione del domicilio effettuata dall'indagato — anteriormente all'introduzione del comma 4-bis dell'art. 162 cod. proc. pen. da parte dell'art. 1 della legge 23 giugno 2017, n. 103 - presso il difensore d'ufficio nella fase delle indagini preliminari non discende una presunzione di conoscenza del processo o di volontaria sottrazione allo stesso, automaticamente preclusiva della rescissione del giudicato, dovendo il giudice verificare, attraverso ulteriori indici, l'effettiva instaurazione del rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del processo ovvero si sia volontariamente sottratto ad esso".

Deve quindi essere annullata senza rinvio l'ordinanza impugnata e revocata la sentenza di condanna del ricorrente, con l'ordine di immediata scarcerazione dello stesso se non detenuto per altra causa.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Revoca la sentenza n. 8219 pronunciata dal Tribunale di Napoli in data 07/07/2017 nei confronti di Iannei Pasquale e, per l'effetto, dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Napoli per il giudizio. Ordina l'immediata scarcerazione del ricorrente se non detenuto o agli arresti domiciliari per altra causa. Manda la Cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore Generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626 c.p.p. Così deciso il 05/05/2022 Il consigliere estensore Il Presid nte Giuseppe