Italian Court dismisses appeal against annulment of asset seizure due to statute of limitations on fraud charges.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the Public Prosecutor's appeal inadmissible regarding the annulment of a preventive asset seizure against Antonio Mariotti. The lower court correctly determined that the aggravated fraud charges were time-barred because the crime was consummated on July 18, 2014, making the six-year limitation period expire in 2020. Although the prosecutor argued the crime was a 'fractional consummation' completed only when full payments were received in 2016, the Court rejected this, noting the relevant statute of limitations had already expired based on the initial charge date.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 325 cod. proc. pen.; Art. 157, 158, 640 bis cod. pen.: The statute of limitations for aggravated fraud is six years under the law applicable at the time of the act; a claim that the crime was consummated later does not revive a time-barred offense if the initial charge date falls within the limitation period.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il TRIBUNALE di TEMPIO PAUSANIA Nel procedimento a carico di MARIOTTI Antonio Pietro nato a Calangianus il 24 maggio 1939 avverso l'ordinanza resa dal Tribunale di Sassari il 3 settembre 2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Assunta Coccomello che ha chiesto il rigetto del ricorso e dell'avv. Paola Croce per Mariotti Antonio, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità o il rig,etto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Sassari, sezione per il riesame delle ordinanze cautelari, accogliendo l'istanza di riesame proposta dal difensore di Mariotti Antonio Pietro, ha annullato il decreto di sequestro preventivo per equivalente della somma di 22.545,60 euro disposto nei confronti di Mariotti Antonio Pietro, in quanto indagato unitamente a diversi altri soggetti in ordine ai reati di truffa aggravata e di favoreggiamento reale contestati come commessi il 18 luglio 2014. Il tribunale ha osservato che i detti reati risultano ormai prescritti, come rilevato dalla difesa del Mariotti, e anche dal GIP nell'impugnato provvedimento, sicché per consolidata giurisprudenza non può essere disposta la confisca per equivalente del prezzo o del profitto.
Avverso la detta ordinanza ha proposto ricorso il pubblico ministero, deducendo violazione degli artt. 325 cod. proc.pen. e 157, 158 e 640 bis cod.pen. osservando che erroneamente il tribunale ha annullato il sequestro preventivo sul presupposto della intervenuta prescrizione dei reati contestati, poiché il pm che aveva formulato la richiesta di sequestro aveva optato per una frammentazione delle ipotesi di reato, contestando a ciascun consorziato la commissione di un singolo delitto, ma dalla lettura del provvedimento risulta che il contributo pubblico era stato erogato in più rate a partire dal 7 gennaio 2014 sino al 7 gennaio 2015.
Osserva il ricorrente che il processo ha per oggetto un reato a consumazione frazionata, in quanto l'ingiusto profitto è stato conseguito grazie all'erogazione di più ratei, in conseguenza delle condotte artificiose realizzate dagli indagati. Il delitto previsto dall'articolo 640 bis cod.pen. non può pertanto ancora ritenersi prescritto, poiché il termine di prescrizione è di 7 anni e maturerà il 23 maggio 2023.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è manifestamente infondato. Giova premettere che il ricorso in Cassazione avente ad oggetto misure cautelari reali riguarda soltanto il vizio di violazione di legge, mentre nel caso di specie il ricorrente denuncia in effetti un vizio di motivazione, in quanto sostiene che il tribunale non ha tenuto in considerazione elementi di fatto che emergono dalla motivazione del decreto del GIP. Con il decreto del GIP è stato disposto il sequestro preventivo della somma di oltre 243.209 euro nei confronti del Consorzio Calangianese Sughericoltori e, nell'ipotesi in cui la detta somma non sia disponibile, il sequestro preventivo per equivalente fino alla concorrenza della somma di 22.000 euro circa nei confronti dell'indagato Mariotti.
Il tribunale ha annullato solo il sequestro per equivalente disposto nei confronti del Mariotti e al riguardo ha correttamente fatto riferimento alla data di consumazione del reato contestato al Mariotti, indicata nel relativo capo di imputazione. Certamente non è incorso in alcuna violazione di legge, poiché in ragione di quella data di consumazione, indicata nel 18 luglio 2014, il reato contestato dal pubblico ministero nei confronti del Marotti deve ritenersi estinto per intervenuta prescrizione. Il ricorrente lamenta che dalla motivazione della ordinanza applicativa del sequestro del 29 giugno 2021 emerge che il contributo veniva erogato in tre tranche, la prima versata il 7 gennaio 2014; la seconda il 7 gennaio 2015 e la terza al momento dello stato finale dei lavori e successivamente al collaudo, che veniva effettivamente erogato il 23 maggio 2016, come riportato anche dalla nota del 13 agosto 2019 e dalla acquisita documentazione bancaria.
Trattandosi di un reato a consumazione frazionata poiché l'ingiusto profitto è stato conseguito grazie all'erogazione di più ratei, il reato si è consumato nel momento in cui è stato conseguito l'intero profitto. Ne consegue che il delitto non è ancora prescritto, sicché il tribunale non ha tenuto conto di questi elementi probatori a sua disposizione. Tale iter argomentativo non è corretto e non è condivisibile. Occorre in primis rilevare che il reato di truffa aggravata ascritto al Mariotti si prescrive nel termine di sei anni, poiché l'aumento del massimo edittale sino a 7 anni è intervenuto con legge del 2017 e quindi in epoca successiva ai fatti per cui è processo, e l'aggravamento sanzionatorio non si applica ai fatti precedenti alla sua entrata in vigore anche in relazione alla determinazione del termine di prescrizione.
Deve convenirsi con il tribunale che la data di commissione della specifica truffa ascritta al Mariotti è quella indicata nell'incolpazione provvisoria e cioè il 18 luglio 2014, e poichè il sequestro per equivalente è stato disposto in relazione a questa frazione della condotta, il termine di prescrizione deve ritenersi maturato, non risultando essere intervenute cause di interruzione del suo decorso; ne consegue che correttamente il tribunale ha ritenuto che non possa disporsi il sequestro per equivalente nei confronti del Mariotti finalizzato alla confisca del profitto del reato , trattandosi di un reato già estinto.
E' di tutta evidenza che un'eventuale diversa ricostruzione in punto di fatto della prospettazione accusatoria, quale quella indicata dal ricorrente, consentirebbe in astratto al pubblico ministero di richiedere un nuovo provvedimento cautelare. In base agli elementi suindicati il ricorso è inammissibile.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 24/3/2022 Il Consigliere Estens