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Sentenza — n. 19580/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to generic and unfounded legal arguments regarding robbery and sentencing.

Numero d'incarto Sentenza — n. 19580/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared Giovanni Zinna's appeal inadmissible for being based on generic, non-consented, and manifestly unfounded grounds. The defense argued the robbery charge lacked violence and immediacy, while also contesting a preventive measure violation and requesting generic mitigating circumstances. The court rejected these claims, citing established case law that allows violence to occur away from the theft site and noting the defense failed to contest the preventive measure violation in prior proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 609, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals based on generic, non-consented, and manifestly unfounded grounds are inadmissible, and the appellant is condemned to pay procedural costs and a fine.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds robbery qualification preventive measure generic mitigating circumstances procedural costs Italian criminal procedure rapina

Disposizioni normative citate

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Art. 609, comma 2, cod. proc. pen.
Secondo il diritto vivente, alla luce di quanto disposto dall'art. 609, comma 2, cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137
Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n.
Art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228
176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito nella legge 25 febbraio 2022, n.
Art. 17, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 7, n. 34056 del 29/05/2018, Belegrouh
Sez. 2, n. 43764 del 04/10/2013, Mitrovic
Sez. 2, n. 43764 del 04/10/2013, Mitrovic, Rv.
Sez. 2, n. 40421 del 26/06/2012, Zappalà
257310; Sez. 2, n. 40421 del 26/06/2012, Zappalà, Rv.
Sez. 2, n. 30127 del 09/04/2009, Scalvini
254171;Sez. 2, n. 30127 del 09/04/2009, Scalvini, Rv.
Sez. 2, n. 13982 del 10/03/2022, Zidane
Sez. 2, n. 13982 del 10/03/2022, Zidane, non mass.).
Sez. 2, n. 29215 del 08/09/2020, Borrelli
Sez. 2, n. 23888 del 06/07/2020, Checcarini
Sez. 2, n. 23888 del 06/07/2020, Checcarini, Rv.
Sez. 2, n. 28389 del 27/04/2017, De Muzio
279587; Sez. 2, n. 28389 del 27/04/2017, De Muzio, Rv.
Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco
Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, Martorana
280306; Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, Martorana, Rv.
Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B.
Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., Rv.
Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi
271869; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv.
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Testo completo

NN ;019,VAZIONE SEMPLIFICATA SENTENZA sul ricorso proposto da: ZINNA GIOVANNI nato a PALERMO il 08/12/1993 avverso la sentenza del 10/12/2020 della CORTE DI APPELLO DI PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MESSINI D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Simone PERELLI, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza emessa il 10 dicembre 2020, la Corte di appello di Palermo confermava la decisione con la quale il Tribunale di Palermo, ad esito del giudizio abbreviato, aveva dichiarato Giovanni Zinna colpevole dei reati di rapina impropria aggravata, resistenz.a,a pubblico ufficiale e violazione degli obblighi previsti in una misura di prevenzione, ascritti rispettivamente ai capi A), B) e C) dell'imputazione.2. Ha proposto ricorso Giovanni Zinna, a mezzo del proprio difensore di fiducia, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione di legge e vizio della motivazione sotto tre distinti profili, indicati in altrettanti motivi, relativi: - alla definizione giuridica del fatto contestato al capo A), da ritenere non una rapina impropria bensì un furto, in difetto dei requisiti della violenza e della immediatezza fra la sottrazione del furgone e l'arresto operato dai verbalizzantì; - alla condanna per il delitto sub C), poiché in altra sentenza divenuta irrevocabile è stata dichiarata la inefficacia del provvedimento impositivo della misura di prevenzione violata; - al diniego delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sull'aggravante contestata.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito nella legge 25 febbraio 2022, n. 15), in mancanza di alcuna richiesta di discussione orale, nei termini ivi previsti, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.

4. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi generici, non consentiti e manifestamente infondati. 4.1. In ordine alla qualificazione giuridica del fatto, la difesa ha fatto riferimento all'orario del verbale di arresto, dato di per sé irrilevante, richiamato senza alcun confronto con la specifica argomentazione della sentenza impugnata in ordine alla "immediatezza" che caratterizza il reato di rapina impropria. La Corte di appello sì è attenuta al principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo il quale, ai fini di cui all'art. 628, secondo comma, cod. pen., la violenza o la minaccia possono realizzarsi anche in luogo diverso da quello della sottrazione della cosa, tentata o consumata, e in pregiudizio di persona diversa dal derubato, cosicché, per la configurazione del reato di rapina impropria non è richiesta la contestualità temporale tra sottrazione e uso della violenza o minaccia, essendo sufficiente che tra le due diverse attività intercorra un arco temporale idoneo a realizzare, secondo i principi di ordine logico, i requisiti della quasi flagranza e tale da non interrompere il nesso di contestualità dell'azione complessiva (Sez. 7, n. 34056 del 29/05/2018, Belegrouh, Rv. 273617;

Sez. 2, n. 43764 del 04/10/2013, Mitrovic, Rv. 257310; Sez. 2, n. 40421 del 26/06/2012, Zappalà, Rv. 254171;Sez. 2, n. 30127 del 09/04/2009, Scalvini, Rv. 244821; da ultimo v. Sez. 2, n. 13982 del 10/03/2022, Zidane, non mass.). Inoltre, integra il reato di rapina impropria la condotta dell'agente che, al fine di impossessarsi di quanto sottratto ovvero per conseguire l'impunità, impedisca alle forze dell'ordine di intervenire prontamente, determinando un conseguente ritardo nella esecuzione delle operazioni di polizia giudiziaria finalizzate alla identificazione e all'eventuale arresto in flagranza del reo nonché al compimento delle operazioni di sopralluogo e degli altri atti di assicurazione della prova (Sez. 2, n. 29215 del 08/09/2020, Borrelli, Rv. 279813;

Sez. 2, n. 23888 del 06/07/2020, Checcarini, Rv. 279587; Sez. 2, n. 28389 del 27/04/2017, De Muzio, Rv. 270180): nell'ambito di detta sanzionabile condotta rientra senza dubbio quella del superamento di un posto di blocco, attraverso una pericolosa manovra, che determinò il rischio di investimento di un operante, posta in essere dall'imputato. 4.2. Nel giudizio di secondo grado la responsabilità per il reato sub C), per il quale il primo giudice aveva ritenuto integrata la meno grave ipotesi contravvenzionale prevista dall'art. 75, comma 1, del decreto legislativo n. 159 del 2011, non era stata contestata né con l'atto di appello né in sede di conclusioni, all'udienza celebratasi successivamente alla pronuncia della sentenza invocata dalla difesa, peraltro ovviamente non vincolante.

Secondo il diritto vivente, alla luce di quanto disposto dall'art. 609, comma 2, cod. proc. pen., non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione, ad eccezione di quelle rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio e di quelle che non sarebbe stato possibile proporre in precedenza (cfr., ad es., Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306; Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, Martorana, Rv. 279903;

Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., Rv. 271869; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316). 4.3. Privo di ogni pregio è il motivo inerente alle attenuanti generiche, considerato che le stesse sono state riconosciute già dal primo giudice, che ha poi operato la diminuzione massima consentita, in assenza di aggravanti.

5. Alla inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 27 aprile 2022. Sentenza a motivazione semplificata. Il Consigliere estensore ro Messi