Sentenza — n. 19573/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 9.11.2021 il Tribunale di Avezzano ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Mauro Zangari per essere il reato di ricettazione estinto per intervenuta prescrizione; ricorre per cassazione il PG presso la Corte di Appello de L'Aquila lamentando violazione di legge: rileva, infatti, che il Tribunale ha dichiarato estinto il reato accertato in Oricola in data 7.8.2013 ritenendo spirato il termine massimo di prescrizione non essendosi evidentemente avveduto della necessità che quello di cui all'art. 157 cod. pen. dovesse essere aumentato sino a dieci anni ai sensi dell'art. 161 cod. pen. per i fatti interruttivi nel frattempo intervenuti;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 569 comma 4 cod. proc. pen, art. 157 cod. pen, art. 161 cod. pen, art. 469 comma 4 cod. proc. pen; Sentenza — n. 19573/2022 — snpen · Corte di Cassazione: il PG ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 DL 137 del 2020 concludendo per l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice di appello ai sensi dell'art. 469 comma 4 cod. proc. pen.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal PG de L'Aquila nel procedimento a carico di Zangari Mauro, nato a Avezzano il 17.8.1965, contro la sentenza del Tribunale di Avezzano del 9.11.2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. Pierluigi Cianfrocca; letta la requisitoria del PG che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice di appello ai sensi dell'art. 569 comma 4 cod. proc. pen..
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 9.11.2021 il Tribunale di Avezzano ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Mauro Zangari per essere il reato di ricettazione estinto per intervenuta prescrizione;
2. ricorre per cassazione il PG presso la Corte di Appello de L'Aquila lamentando violazione di legge: rileva, infatti, che il Tribunale ha dichiarato estinto il reato accertato in Oricola in data 7.8.2013 ritenendo spirato il termine massimo di prescrizione non essendosi evidentemente avveduto della necessità che quello di cui all'art. 157 cod. pen. dovesse essere aumentato sino a dieci anni ai sensi dell'art. 161 cod. pen. per i fatti interruttivi nel frattempo intervenuti;
3. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 DL 137 del 2020 concludendo per l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice di appello ai sensi dell'art. 469 comma 4 cod. proc. pen.
4. Il ricorso è fondato. 4.1 Con decreto del 13.8.2015 Mauro Zangari era stato tratto a giudizio per rispondere del delitto di ricettazione asseritamente commesso in data 7.8.2013. Il Tribunale di Avezzano, con sentenza del 9.11.2021, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato avendo ritenuto il delitto di ricettazione ormai prescritto per decorso del termine di cui all'art. 157 cod. pen. pari, nel caso di specie, ad otto anni. E, tuttavia, proprio l'emissione del decreto di citazione a giudizio aveva comportato la interruzione del termine di prescrizione (cfr., per la rilevanza della adozione del decreto e non della sua notificazione ai fini della interruzione del termine di prescrizione, Sez. 5 - , Sentenza n. 25033 del 15/07/2020, PG c/ Bruni Vittoria, Rv. 279405;
Sez. 1, Sentenza n. 13554 del 26/02/2009, PG in proc. Mihaiu, Rv. 243137; Sez. 4, Sentenza n. 13320 del 27/11/2002, Marrone, Rv. 226427) che, dalla data di adozione di quel provvedimento, era nuovamente decorso e, alla data della sentenza, non era ancora spirato quello massimo di 10 anni di cui all'art. 161 cod. pen.. La sentenza va dunque annullata e gli atti vanno trasmessi alla Corte di Appello de L'Aquila per il giudizio.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di Appello de L'Aquila per il giudizio. Così de