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Sentenza — n. 19569/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for confiscation due to procedural preclusion from agreed penalty.

Numero d'incarto Sentenza — n. 19569/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals inadmissible because the defendants had previously agreed to a specific penalty in the appellate court, thereby waiving the right to contest related issues. The appellants argued for the revocation of a direct confiscation order, but this claim was never raised in the initial appeal or the retrial proceedings. The court ruled that the agreement on the penalty created a procedural preclusion that bars any subsequent challenge to the confiscation measure.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 581 c.p.p.: An agreement on the penalty in the appellate court creates procedural preclusion, barring the Supreme Court from examining issues like confiscation that were not raised during the appeal or retrial.

Parole chiave

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procedural preclusion agreed penalty confiscation of assets waiver of appeal cassation inadmissibility confisca di valori patrimoniali detenzione di stupefacenti beni sequestrati

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
pen.), alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla 18-46199/2021 pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte, oggi dall'art. 599- bis cod.
Art. 581 c.p.p.
Nel caso in esame il motivo di impugnazione sulla legittimità della disposta confisca "diretta" del denaro in sequestro non era stato mai neppure proposto con i motivi di gravame (art. 581, comma 1, lett.
Art. 616 c.p.p.
186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare, per ciascuno dei ricorrenti in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 597 c.p.p.
Art. 589 c.p.p.
art. 73 d.P.R. 309/90
8326 del 11 febbraio 2021, la Sesta sezione di questa Corte annullava con rinvio la sentenza emessa in grado di appello che aveva qualificato il fatto (concorso in detenzione finalizzata alla cessione di sostanze stupefacenti eterogenee per tipo) ai sensi del comma 1 dell'art. 73 del d.P.R.
art. 599- bis cod. proc. pen
pen.), alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla 18-46199/2021 pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte, oggi dall'art. 599- bis cod.
art. 616 cod. proc. pen
186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare, per ciascuno dei ricorrenti in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 19983, del 09/06/2020
Sez. 6, n. 54431, del 25/10/2018
279504; Sez. 6, n. 54431, del 25/10/2018, 274315).
Sez. 1, n. 944, del 23/10/2019
Sez. 1, n. 944, del 23/10/2019, Rv.
Sez. 2, n. 22002, del 10/04/2019
Sez. 5, ord. n. 29243, del 04/06/2018
Sez. 5, sent. n. 15505, del 19/03/2018
Sez. 3, ord. n. 30190, del 08/03/2018
Sez. 4, n. 53565, del 27/09/2017
Corte cost., sent. n. 186 del 2000
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Testo completo

a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: CANNISTRA CARMELO nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il 06/12/1993 MAZZEO ANTONINA nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il 27/12/1968 avverso la sentenza del 29/04/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCA CERONI, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi. 18-46199/2021

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza n. 8326 del 11 febbraio 2021, la Sesta sezione di questa Corte annullava con rinvio la sentenza emessa in grado di appello che aveva qualificato il fatto (concorso in detenzione finalizzata alla cessione di sostanze stupefacenti eterogenee per tipo) ai sensi del comma 1 dell'art. 73 del d.P.R. 309/90, rigettando il motivo di gravame con il quale era stata chiesta la qualificazione lieve del fatto (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990). La Corte di rinvio -fissata udienza camerale, raccolte le conclusioni concordate tra le parti, che chiedevano qualificarsi il fatto ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90, indicando anche la pena sulla quale esprimevano consenso- riconosceva la responsabilità degli appellanti per il reato, cosi come consensualmente qualificato, ed irrogava la sanzione pure concordata tra le parti; confermava nel resto la sentenza impugnata, anche in punto di confisca del denaro in sequestro; punto non oggetto di impugnazione, né posto altrimenti all'attenzione della Corte in sede di conclusioni concordate.

2. Avverso tale sentenza propongono ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, deducendo a motivi della impugnazione violazione della legge penale e vizio di motivazione, con riguardo alla disposta conferma della confisca del denaro in sequestro, anche per difetto assoluto di motivazione sul punto. 2.1. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, per essere stati proposti fuori dei casi previsti dalla legge. La sentenza impugnata è stata emessa dalla Corte territoriale ai sensi degli artt. 602, comma 1 bis, 599-bis, comma 1, cod. proc. peli., introdotti dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017.

Dispone la norma che la Corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589 dello stesso codice, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo.

In seguito alla reintroduzione del concordato deve ritenersi che il giudice di appello, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, a causa dell'effetto devolutivo, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi d'impugnazione, limita la sua cognizione ai motivi non rinunciati e a quelli sui quali non è stato raggiunto l'accordo tra le parti; determinando, invero, la rinuncia ai motivi ed il concordato sulla pena (nei limiti della legalità della stessa) una preclusione processuale che impedisce al giudice di prendere cognizione di quanto deve ritenersi non essergli devoluto (non solo in punto di affermazione della responsabilità).

Consegue che è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio (e non è così per la confisca, esclusa dal novero delle facoltà officiose del giudice della impugnazione secondo il catalogo esposto al comma 5 dell'art.597 cod. proc. pen.), alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla 18-46199/2021 pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte, oggi dall'art. 599- bis cod. proc. pen., non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene per la rinuncia all'impugnazione (Sez. 3, n. 19983, del 9/6/2020, Rv. 279504;

Sez. 1, n. 944, del 23/10/2019, Rv. 278170; Sez. 2, n. 22002, del 10/4/2019, Rv. 276102; Sez. 5, ord. n. 29243, del 4/6/2018, Rv. 273194-01; Sez. 5, sent. n. 15505, del 19/3/2018, Rv. 272853-01; Sez. 3, ord. n. 30190, del 8/3/2018, Rv. 273755- 01; Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017, Ferro, Rv. 271258). 2.2. Nel caso in esame il motivo di impugnazione sulla legittimità della disposta confisca "diretta" del denaro in sequestro non era stato mai neppure proposto con i motivi di gravame (art. 581, comma 1, lett. a, cod. proc. pen.), né la difesa degli appellanti aveva in sede di conclusioni dedotto (sia pur tardivamente) il tema reso più concreto dalla nuova qualificazione giuridica del fatto proposta alla Corte di merito, il che ha certamente determinato la preclusione alla deduzione, in sede di rinvio, del motivo posto fuori dalla catena devolutiva.

L'accordo sulla sanzione proposta (senza alcun cenno alla revoca della confisca) ha inoltre "rafforzato" la preclusione processuale a mettere in discussione la misura di sicurezza già in primo grado applicata, con la conseguente inammissibilità del ricorso per cassazione avente tale oggetto (da ultimo, Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Rv. 279504; Sez. 6, n. 54431, del 25/10/2018, 274315).

3. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi consegue di diritto la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare, per ciascuno dei ricorrenti in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. 3.1. La natura non particolarmente complessa della questione e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 aprile 2022. Il Consigliere este