Italian Court dismisses appeal on recidivism and minor damage mitigation in credit card fraud case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Francesco Rovida's appeal against a second-instance conviction for credit card fraud. The appellant argued that the first-instance court failed to separately evaluate the minor damage mitigation circumstance after already finding the crime attenuated. The court ruled that the first-instance judgment implicitly considered the overall minor damage, making the separate mitigation inapplicable under established legal doctrine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62 n. 4 cod. pen.; Art. 648 cod. pen.: The minor damage mitigation circumstance is incompatible with the attenuated form of the crime of receiving when the property damage assessment is already integrated into the judgment on the crime's particular minor nature.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ROVIDA FRANCESCO nato a PAVIA il 22/09/1981 avverso la sentenza del 13/11/2020 della Corte d'appello de L'Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Francesca Ceroni, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'appello de L'Aquila, con la sentenza impugnata in questa sede, confermava la condanna alle pene di giustizia pronunciata nei confronti di Rovida Francesco dal Tribunale di Teramo, in data 7 dicembre 2018, per il delitto di ricettazione di una carta bancomat, riconosciuta l'ipotesi di cui all'art. 648, comma 2, cod. pen.
2. Propone ricorso per cassazione la difesa dell'imputato deducendo, con unico motivo, violazione della legge penale, in relazione agli artt. 62, n. 4 e 648, comma 2, cod. pen., nonché vizio di motivazione (omessa e manifestamente e illogica) per aver la Corte negato la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità affermando che la valutazione già operata in sede di concessione dell'ipotesi attenta dell'art. 648 cod. pen., quanto al danno patrimoniale, impediva di riconoscere l'invocata attenuante, mentre la decisione di primo grado non aveva svolto alcuna argomentazione al riguardo per riconoscere l'ipotesi della ricettazione attenuata.
3. La Corte ha proceduto all'esame del ricorso con le forme previste dall'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato. Se la motivazione della sentenza di primo grado, con cui è stata riconosciuta l'attenuante del fatto di particolare tenuità, non faceva espresso riferimento al profilo del danno conseguente alla condotta illecita, la Corte territoriale si è fatta carico di rilevare che l'operata qualificazione doveva discendere dalla valutazione della "complessiva tenuità del danno patrimoniale" (pag.
5) sicché, in sintonia con il costante insegnamento di legittimità secondo il quale in tema di ricettazione, la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è compatibile con la forma attenuata del delitto nel solo caso in cui la valutazione del danno patrimoniale sia rimasta estranea al giudizio sulla particolare tenuità del fatto. (Sez. 7, n. 19744 del 26/01/2016, Sabani, Rv. 266673 - 01; Sez. 2, n. 49071 del 04/12/2012, Mocci, Rv. 253906 - 0; Sez. 2, n. 43046 del 16/10/2007, Ferri, Rv. 238508 - 0), correttamente la Corte ha negato la possibilità di riconoscere all'imputato anche la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.
2. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 12/4/2022 Il ConsiciJire Estensore Sergi6X Pa