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Sentenza — n. 19561/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 19561/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 19561/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano, per quel che in questa sede rileva, in parziale riforma della medesima sentenza, dichiarava non doversi procedere, per intervenuta prescrizione, nei confronti di: - Angela Di Sarli, limitatamente al reato ascrittole al capo B) e rideterminava la pena per il residuo capo A (riciclaggio di somme di denaro), in anni due e mesi quattro di reclusione ed euro mille di multa; - Tiziano Grasso, limitatamente al reato a lui ascritto al capo G) e rideterminava la pena per il residuo capo A (associazione per delinquere) in mesi sei di reclusione quale aumento per continuazione rispetto a precedente condanna irrevocabile; revocava la pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici; confermava nel resto la sentenza impugnata, emessa dal Tribunale di Milano il 18 luglio 2018 e condannava Paolo Cattaneo al pagamento delle spese processuali. 1.1.

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen, artt. 648 bis cod. pen, art. 114 cod. pen, art. 512 bis cod. pen, art. 649 cod. proc. pen, art. 159 cod. pen; Sentenza — n. 19561/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il terzo periodo di sospensione della prescrizione è conseguenza diretta della disposizione dettata all'art. 83 del decreto-legge n. 18 del 2020 (dal 9 marzo all'il maggio 2020, periodo nel corso del quale sono rimasti sospesi ex lege tutti i termini processuali, con la conseguente sospensione del corso della prescrizione ai sensi dell'art. 159 cod. pen.). La Corte ha indicato, quale dies a quo del detto periodo di sospensione il 15 aprile del 2020, data cui il processo pendente in appello era stato rinviato da precedente udienza, ante sospensione.

Parole chiave

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flussi finanziari illeciti appropriazione indebita di fondi riciclaggio di denaro operazioni relative a titoli riciclaggio di capitali transazione finanziaria

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
Quanto ai reati in riferimento ai quali riconosceva la responsabilità e per quello (capo F, contestato al solo Cattaneo) in relazione al quale escludeva la ricorrenza di cause evidenti di proscioglimento nel merito, ai sensi dell'art. 129 cod.
artt. 648 bis cod. pen
pen., in relazione agli artt. 648 bis cod. pen.
art. 114 cod. pen
ancora i medesimi vizi della violazione di legge e di motivazione sono denunziati con riferimento alla negazione della circostanza attenuante della partecipazione di minima efficacia causale (art. 114 cod. pen.), evidente essendo la assoluta fungibilità della ricorrente nella complessa operazione di riciclaggio;
art. 512 bis cod. pen
art. 649 cod. proc. pen
ancora, inosservanza della legge processuale (art. 649 cod.
art. 159 cod. pen
18 del 2020 (dal 9 marzo all'il maggio 2020, periodo nel corso del quale sono rimasti sospesi ex lege tutti i termini processuali, con la conseguente sospensione del corso della prescrizione ai sensi dell'art. 159 cod. pen.).
art. 648-quater cod. pen
Nel caso di specie non è vi è questione sulla obbligatorietà della confisca diretta del profitto del delitto di riciclaggio (ovvero, laddove non fosse possibile, della confisca per equivalente), ai sensi dell'art. 648-quater cod. pen., bensì sulla quantificazione del profitto di detto reato.
art. 416 c.p
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di GRASSO Tiziano perché il reato di cui all'art. 416 c.p.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti nell'interesse di: DI SARLI Angela Maria, nato a Caracas (Vz) il 26/1/1977; CATTANEO Paolo, nato a Milano il 14/10/1972; GRASSO Tiziano, nato a Milano il 18/12/1969; Avverso la sentenza del 15/10/2020 della Corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere Massimo Perrotti; udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale, dott.ssa Francesca Ceroni, che ha concluso per l'annullamento con rinvio dei ricorsi proposti nell'interesse di Tiziano Grasso e Paolo Cattaneo, limitatamente per quest'ultimo alla fattispecie associativa ed al delitto contestato al capo F, rigetto nel resto del ricorso proposto dal Cattaneo; il rigetto del ricorso proposto nell'interesse di Anna Maria Di Sarli; uditi i difensori dei ricorrenti: avv.

Michela Andresano, anche in sostituzione dell'avv. Odescalchi, per Anna Maria Di Sarli, avv. Raffaele Della Valle e avv. Anna Carrara, per Cattaneo, avv. David Maria Russo per Grasso, che hanno diffusamente argomentato, in riferimento ai motivi di ricorso, la richiesta di annullamento della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano, per quel che in questa sede rileva, in parziale riforma della medesima sentenza, dichiarava non doversi procedere, per intervenuta prescrizione, nei confronti di: - Angela Di Sarli, limitatamente al reato ascrittole al capo B) e rideterminava la pena per il residuo capo A (riciclaggio di somme di denaro), in anni due e mesi quattro di reclusione ed euro mille di multa; - Tiziano Grasso, limitatamente al reato a lui ascritto al capo G) e rideterminava la pena per il residuo capo A (associazione per delinquere) in mesi sei di reclusione quale aumento per continuazione rispetto a precedente condanna irrevocabile; revocava la pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici; confermava nel resto la sentenza impugnata, emessa dal Tribunale di Milano il 18 luglio 2018 e condannava Paolo Cattaneo al pagamento delle spese processuali. 1.1.

Quanto ai reati in riferimento ai quali riconosceva la responsabilità e per quello (capo F, contestato al solo Cattaneo) in relazione al quale escludeva la ricorrenza di cause evidenti di proscioglimento nel merito, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., la Corte territoriale riteneva integrati, gli estremi dei reati rispettivamente contestati, dacché era rimasta in primo grado dimostrata l'ipotesi accusatoria, avendo gli imputati contribuito, ciascuno con la condotta rispettivamente ascritta, a far perdere le tracce della provenienza da delitto delle somme di denaro investite in compagini sociali a vocazione edilizia e transitate sui rispettivi conti correnti.

Tale convincimento era motivato anche con riferimento alla complessiva organizzazione plurisoggettiva del più vasto piano criminoso (che comprendeva la realizzazione anche di altre differenti fattispecie) e fondava sulle analisi delle emergenze dibattimentali, intercettive, narrative e documentali.

2. Avverso tale pronuncia propongono ricorso gli imputati, con atti sottoscritti dai rispettivi difensori, deducendo i motivi di doglianza in appresso sinteticamente indicati, secondo quanto dispone l'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.:

3. Tiziano Grasso (capo A, partecipazione ad associazione per delinquere, reato permanente condotta ritenuta cessata il 19 giugno 2012); 3.1. con il primo motivo il ricorrente deduce violazione della legge penale sostanziale (art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.), in riferimento agli artt.157 cod. pen. e 83 d.l. 18/2020, avendo la Corte territoriale errato nel calcolare il "tempo della prescrizione"; ai termini ordinari di anni sei, calcolati in ragione lì 2 \ della pena prevista per il reato associativo contestato, doveva infatti aggiungersi il quarto (un anno e sei mesi) per effetto del manifestarsi della causa di interruzione (complessivi anni 7 e mesi sei), cui dovevano aggiungersi i periodi di sospensione legittimamente calcolabili in: 55 giorni nel giudizio di primo grado e 7 mesi nel giudizio di appello, cui dovevano aggiungersi per effetto della normativa emergenziale applicabile alla fattispecie solo ventisei giorni (dal 15 aprile 2020 al 11 maggio successivo); il termine di prescrizione del reato associativo andava pertanto a scadere il 5 ottobre 2020, ben prima della data di della sentenza di secondo grado, emessa il 15 ottobre 2020; 3.2.3. violazione e falsa applicazione della legge penale, vizio esiziale di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen.), avendo la Corte di merito travisato la prova della ritenuta partecipazione associativa del ricorrente, motivando in maniera manifestamente illogica e meramente apparente la prova di tale ritenuta partecipazione.

4. Angela Maria Di Sarli (capo A, riciclaggio somma di denaro di euro 250.000,00 transitata, per breve momento, sul suo conto corrente). 4.1. Con il primo motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione della norma penale incriminatrice, vizi di motivazione per contraddittorietà, travisamento del fatto e assenza di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b ed e cod. proc. pen., in relazione agli artt. 648 bis cod. pen. e 546, comma 1, lett. e, 533, comma 1, cod. proc. pen.), essendo evidente la ratio, lecita e giuridicamente coerente con il negozio stipulato, che sosteneva la condotta di versamento degli assegni circolari sul proprio conto corrente finalizzata all'acquisto di quote della società titolare del supermercato ove la stessa ricorrente prestava servizio; la Corte di merito ha del tutto pretermesso le argomentazioni che valorizzavano la causa della transazione mobiliare; viziata è pure la motivazione spesa per riconoscere nella condotta della ricorrente l'elemento soggettivo che deve coprire la consapevolezza della provenienza da delitto delle somme versate sul proprio conto corrente e poi subito trasferite verso altra destinazione; 4.2. con il secondo motivo la ricorrente deduce ancora i medesimi vizi (art. 606, comma 1 lett. b ed e, cod. proc. pen.) nella qualificazione giuridica (riciclaggio) dei fatti oggetto di accertamento giudiziale, atteso che l'istruttoria condotta in primo grado non ha affatto consentito di delineare i tratti distintivi del delitto di riciclaggio, non essendo emersa alcuna prova che l'imputata avesse consapevolezza della provenienza da delitto della somma oggetto della transazione mobiliare ed essendo di converso evidente che si trattò, al più, di una operazione finanziaria atta a sostenere l'ipotesi di fraudolenta intestazione di quote societarie; 4.3. ancora i medesimi vizi della violazione di legge e di motivazione sono denunziati con riferimento alla negazione della circostanza attenuante della partecipazione di minima efficacia causale (art. 114 cod. pen.), evidente essendo la assoluta fungibilità della ricorrente nella complessa operazione di riciclaggio;

5. Paolo Cattaneo (capi A, associazione per delinquere, C, riciclaggio, E, fraudolenta intestazione di valori, F, già dichiarato estinto in primo grado per prescrizione). 5.1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente deduce violazione della legge penale e vizio esiziale di motivazione della sentenza impugnata, che non avrebbe tenuto conto della natura composita e complessa della operazione finanziaria tesa alla acquisizione della Immobiliare La Palazzetta; in tale complessa operazione il ricorrente riveste il ruolo di concorrente nel delitto presupposto (art. 512 bis cod. pen.), quale fittizio intestatario di quote societarie riconducibili invece ad altri soggetti che moravano a schermare le loro cointeressenze societarie e come tale non poteva pertanto esser chiamato a rispondere del delitto derivato di riciclaggio; 5.2. inosservanza della legge processuale (art. 606, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.), non avendo la Corte di merito tenuto in alcun conto la sentenza irrevocabile (n. 5649/2015 della Corte di appello di Milano) che aveva accertato i fatti commessi fino al 2010 e che aveva già qualificato come fraudolento trasferimento di valori le condotte successive, disponendo trasmettersi gli atti al pubblico ministero per ulteriore corso; 5.3. violazione della legge penale e vizi di motivazione in relazione all'accertamento del reato associativo contestato al capo A, non risultando alcuna efficace intraneità del ricorrente nella compagine oggetto di giudizio; 5.4. ancora, inosservanza della legge processuale (art. 649 cod. proc. pen.) in relazione al delitto di cui al capo F, non essendosi la Corte avveduta che per i fatti contestati sub F il ricorrente era già stato giudicato con sentenza irrevocabile, dunque non avrebbe dovuto subire un secondo giudizio per i medesimi fatti, ancorché diversamente qualificati e circostanziati; 5.5.

Quanto al delitto di trasferimento fraudolento di valori contestato al capo E, la Corte non ha tenuto conto della corretta qualificazione della operazione mobiliare, trattandosi di una mera datio in solutum verso la madre, atta a riequilibrare la più complessa vicenda successoria;5.6. ancora si deduce violazione della legge penale, avendo la Corte di merito negato l'accesso alle richieste circostanze attenuanti generiche, dovute in ragione del corretto comportamento processuale tenuto nel corso del giudizio; 5.7. violazione della legge penale e vizi esiziali di motivazione sono infine dedotti in riferimento alla entità della disposta confisca per equivalente.

Il profitto conseguito dal ricorrente non corrisponde infatti alla entità complessiva (1.614.000 euro) del profitto ricavato dalla operazione di riciclaggio consumata (alienazione delle quote della Immobiliare La Palazzetta s.r.I.), ma è invece contenuta nella entità del concreto vantaggio patrimoniale (euro 795.000) conseguito per effetto della condotta personale tenuta dal ricorrente, cui non può certo addebitarsi (sotto il profilo patrimoniale sanzionatorio) il profitto conseguito da altri, pur nell'unitario coacervo di riciclaggio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di Tiziano Grasso (estinzione per intervenuta prescrizione della ipotesi associativa contestata al capo A) è fondato e gli effetti si estendono, per tale capo, ai sensi dell'art. 587, comma 1, cod. proc. pen., anche a Paolo Cattaneo. 1.1. La Corte di merito ha indicato nel 19 giugno del 2012 la data di cessazione della permanenza del delitto associativo contestato a Grasso e Cattaneo al capo A della rubrica. Tale indicazione non è oggetto di contestazione. Come pure incontestati sono i primi due periodi di sospensione della prescrizione (per astensione dei difensori dalle udienze) indicati in sentenza (dal 23 marzo al 15 maggio 2017 e dal 10 maggio al 10 dicembre 2019), deve solo qui correggersi l'errore di calcolo nei termini che seguono: 53 giorni per il primo periodo, cui si aggiungono 214 giorni per il secondo, per complessivi 267 giorni.

Il terzo periodo di sospensione della prescrizione è conseguenza diretta della disposizione dettata all'art. 83 del decreto-legge n. 18 del 2020 (dal 9 marzo all'il maggio 2020, periodo nel corso del quale sono rimasti sospesi ex lege tutti i termini processuali, con la conseguente sospensione del corso della prescrizione ai sensi dell'art. 159 cod. pen.). La Corte ha indicato, quale dies a quo del detto periodo di sospensione il 15 aprile del 2020, data cui il processo pendente in appello era stato rinviato da precedente udienza, ante sospensione.

Neppure sul punto sorgono contestazioni. Il dies ad quem del detto ultimo periodo di sospensione è stato tuttavia indicato dalla Corte nel 31 maggio 2020, per complessivi 47 giorni, essendo in quella data ripresa la trattazione delle udienze per disposizione del Presidente della Corte. La difesa ritiene invece (con ragione) che il periodo che corre dal 12 al 31 maggio 2020 non debba restare computato nell'ambito della sospensione ex lege. Sul punto specificamente dedotto si è, come noto, registrato l'intervento demolitorio della Corte costituzionale, che con sentenza n. 140 del 2021 ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 83, comma 9, del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, nella parte in cui prevede la sospensione del corso della prescrizione per il tempo in cui i procedimenti penali sono rinviati ai sensi del precedente comma 7, lett. g), e, in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2020.

La norma censurata prevede infatti la sospensione del corso della prescrizione rinviando ad una regolamentazione processuale non riconducibile alle ipotesi indicate nell'art. 159 cod. pen., in quanto il contenuto precettivo resta affidato interamente alla volontà del capo dell'ufficio giudiziario che è arbitro di disciplinare le misure organizzative secondo le esigenze peculiari del singolo ufficio giudiziario; il che rende la norma ad efficacia sostanziale del tutto indeterminata, con la conseguente lesione del principio di legalità, limitatamente alla ricaduta di tale regola sul decorso della prescrizione.

Consegue che il periodo che corre tra I'll ed il 31 maggio 2020 non può esser computato tra le cause di sospensione della prescrizione. Ai 267 giorni di sospensione indiscussi debbono pertanto aggiungersi solo i 26 giorni che separano il 15 aprile dall'Il maggio 2020. Il periodo in cui il decorso della prescrizione è rimasto sospeso è pertanto di 293 giorni, che a decorrere dal 19 dicembre 2019 (sette anni e mesi sei dal 19 giugno 2012), porta il termine ultimo della prescrizione al 7 ottobre 2020, otto giorni prima della decisione intervenuta in grado di appello. 1.2.

Né ricorrono, per quanto sostenuto con i motivi di ricorso, evidenze di una diversa causa di proscioglimento nel merito, dovendo in questa sede condividersi le esaurienti e logiche argomentazioni svolte sul tema dalla sentenza impugnata, in conformità con il primo giudizio. 1.3. La estinzione del reato associativo contestato al capo A, intervenuta prima della decisione della sentenza impugnata, comporta che la sanzione calcolata per tale reato va espunta dal calcolo della pena inflitta sia al Grasso (mesi sei di reclusione di aumento sulla pena inflitta con precedente condanna irrevocabile) che al Cattaneo (mesi sei di reclusione ed euro 500 di multa), consegue la rideterminazione come da dispositivo. 1.4.

Il secondo ed il terzo motivo di ricorso restano assorbiti dall'esito favorevole sortito dal primo motivo di ricorso.

2. La ricorrente Di Sani risponde del riciclaggio di somme di denaro (complessivi euro 250.000) ricevute in forma di assegni circolari emessi dal Cattaneo con il ricavato della vendita di quote sociali della società immobiliare "La Palazzetta", versate sul suo conto corrente bancario ed immediatamente refluite sul conto corrente del Grasso, che contestualmente versava il medesimo importo sul conto della Primax (società nella titolarità del Primerano, suocero della Di Sarli e già detentore della provvista illecita sin dal 1999, oggetto dei successivi atti di riciclaggio).

Nel merito è rimasto accertato che si trattò di una partita di giro funzionale a far perdere la traccia illecita della somma di denaro utilizzata poi dal Primerano per acquisire il controllo dell'attività commerciale presso cui lavoravano sia il figlio che la nuora, Di Sarli. 2.1. I motivi dedotti si palesano inammissibili per manifesta infondatezza e difetto assoluto di specificità degli stessi, che neppure si confrontano con le argomentazioni spese nella motivazione della sentenza impugnata (conforme sul punto a quella di primo grado) ed anzi ribaltano sul "tavolo" della legittimità il contenuto dei motivi di gravame nel merito, in ordine ai quali la Corte territoriale ha congruamente e logicamente argomentato la decisione.

La Corte di merito, la cui motivazione (pag.

27) si fonde e si integra con quella del giudice di primo grado (pag. 61 e 62), ha spiegato in maniera logica e coerente che la responsabilità per il delitto contestato rinviene i tratti della sua consistenza nell'analisi del complesso iter criminis, che ha visto impegnati diversi soggetti, ciascuno con una sua specifica funzione. I convincimenti del giudice di merito sono stati tratti dalla relazione incrociata di più fonti processuali, dalle fonti dichiarative, alle conversazioni intercettate, all'analisi dei documenti acquisiti nel corso delle indagini.

Il giudice del merito ha seguito quindi un percorso motivazionale che non rileva falle o travisamenti, ma si è anzi caratterizzato per apprezzamento prudente delle prove, che tutte conducono verso la identificazione di una funzione diafrannmatica svolta dalla ricorrente; costei doveva schermare la derivazione da delitto (proventi della operazione immobiliare consumata attraverso la società "La Palazzetta") delle risorse finanziarie usate dalla Primax. Nessuna altra logica spiegazione può infatti attribuirsi al "passaggio" finanziario da Cattaneo a Primerano, né alcun senso ha (sostiene la Corte in motivazione) il repentino fluire del denaro sul conto corrente della ricorrente (che ben conosceva la traccia illecita di quanto ricevuto e "ripulito" per essere legata da diretta affinità con l'autore della illecita produzione finanziaria) rispetto ad un dedotto acquisto di quote non perfezionatosi. 2.2.

Le censure svolte si risolvono pertanto nella mera riproposizione di argomentazioni già prospettate al giudice della revisione nel merito e da questi motivatamente respinte, senza svolgere alcun ragionato confronto con le specifiche argomentazioni spese in motivazione; senza cioè indicare le ragioni delle pretese illogicità o della ridotta valenza dimostrativa degli elementi a carico, e ciò a fronte di puntuali argomentazioni contenute nella decisione impugnata, con le quali la ricorrente rifiuta di confrontarsi. Questa Corte ha già in più occasioni avuto modo di evidenziare che i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Samnnarco, Rv. 255568), e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo «non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato» (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425).

Più in particolare, si è ritenuto «inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso» (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838). Nella medesima prospettiva è stata rilevata, per un verso, l'inammissibilità del ricorso per cassazione «i cui motivi si limitino a enunciare ragioni ed argomenti già illustrati in atti o memorie presentate al giudice a quo, in modo disancorato dalla motivazione del provvedimento impugnato» (Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv. 244181). 2.3.

Del pari è a dirsi per il terzo motivo speso in tema di censura del diniego di riconoscimento della minima efficacia causale della partecipazione concorsuale al fatto. La Corte argomenta sul punto richiamando la funzione essenziale svolta ai fini della realizzazione del risultato programmato, tanto che eliminando in ipotesi il passaggio finanziario intermedio sarebbe rimasta pregiudicata l'intera operazione oggetto di impegno dissimulatorio.

3. Paolo Cattaneo (capi A, C, E, F). 3.1. Si è detto (paragrafo 1 e sub seguenti) della ritenuta estinzione del reato associativo sub A, per intervenuta prescrizione, il che, nella assenza di evidenti ragioni di proscioglimento nel merito della contestazione, consente di ritenere assorbito il terzo motivo di ricorso speso nell'interesse del Cattaneo. 3.2. Il secondo motivo di ricorso (errata qualificazione della condotta in fatto contestata, che integrerebbe al più il delitto di fraudolenta intestazione di valori, ma giammai quello di riciclaggio, per difetto di prova della provenienza da delitto delle risorse finanziarie spese nella operazione "La Palazzetta") non si confronta con le argomentazioni spese sul punto dalla Corte territoriale, che alle pagine 21 e ss. della sentenza impugnata ha chiarito la consistenza dell'elemento distintivo del riciclaggio rispetto alla fittizia intestazione di valori; trattandosi di operazione finanziaria funzionale a coprire la traccia illecita degli investimenti originari di Primerano e Rebascini, con la quale Paolo Cattaneo (estraneo alla fittizia intestazione di quote societarie, che ha visto casomai coinvolto il genitore, defunto nel 2007) ha traghettato, in uno agli investimenti personali del padre, tali risorse illecite da un passato oscuro ad una attualità d'impresa; così certamente ponendo in essere atti tesi ad ostacolare la identificazione della provenienza illecita di tali (altrui) risorse finanziarie. 3.3.

Così pure deve ritenersi per il primo motivo di ricorso, che indugia nella convinzione della partecipazione del ricorrente nel presupposto delitto di fraudolenta intestazione di valori, laddove la Corte ha chiarito, anche richiamando la consonante decisione di primo grado (pag. 63 a 65), che alcun trasferimento di valori fraudolento fu operato in favore di Paolo Cattaneo nella operazione "La Palazzetta"; costui si è infatti giovato di un patrimonio mobiliare ereditato dal genitore, allorquando eventuali operazioni fittizie si erano già consumate ed avendo inoltre Pierluigi Cattaneo investito nell'affare risorse anche proprie.

Mentre la consapevolezza della natura illecita della traccia da occultare si evince proprio dalle condotte di successiva redistribuzione delle ricchezze agli originari investitori. Della entità del profitto si dirà infra (sub 3.7), in quanto spetterà al giudice del rinvio quantificarlo, tenendo conto, sia della entità degli investimenti personali, la cui origine lecita non è discussa, che dell'utilità marginale restituita agli originari investitori. 3.4. Si è detto della prescrizione dichiarata, già con la sentenza di primo grado, della fattispecie di cui al capo F; né -motiva la Corte di merito- è possibile ravvisare nei fatti descritti sub F perfetta medesimezza di condotte rispetto alla fattispecie di cui al capo T del giudizio definito con sentenza irrevocabile.

Acclarata la diversità ontologica delle fattispecie, la prescrizione dichiarata sin dal primo grado esclude l'interesse a ricorrere su tale capo. 3.5. Logica ed aderente alle evidenze processuali è pure la motivazione che regge l'accertamento del fatto di fraudolenta intestazione di quote societarie alla madre del ricorrente contestato al capo E. Il motivo di ricorso si presenta tuttavia su tale capo infondato, ancorché in maniera non manifesta, giacché fonda su una logica del trasferimento di ricchezza che non appare affatto disancorata dalla realtà.

Consegue che il decorso del tempo successivo alla decisione di secondo grado può esser computato ai fini del calcolo dei termini di prescrizione, essendosi comunque su tale capo formato un valido rapporto di impugnazione. Tenuto conto della natura istantanea del delitto in contestazione, della data di consumazione dello stesso (26/10/2012) e delle medesime sospensioni già calcolate per il reato associativo di cui al capo A (complessivi 293 giorni), il termine di prescrizione (sei anni oltre l'aumento del quarto) risulta elasso in data 18 febbraio 2021.

Va pertanto eliminata la pena calcolata in continuazione per il detto capo E. 3.6. Infondato è pure il sesto motivo di ricorso, volto a censurare la decisione di secondo grado che negava accesso al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, richieste in ragione della condotta processuale, atteso che la Corte non ha ritenuto, con motivazione logica e coerente con le emergenze processuali, tale condotta espressione di alcuna resipiscente contrizione o rivisitazione critica del vissuto. Non ricorrono pertanto elementi positivamente apprezzabili ai fini del riconoscimento delle circostanze innominate. 3.7.

E' viceversa fondato l'ultimo motivo di ricorso, svolto in tema di entità (euro 1.614.000) della disposta confisca di valore, calcolata dalla Corte di merito sul complessivo profitto ricavato dalla vendita delle quote sociali della Immobiliare La Palazzetta. Nel caso di specie non è vi è questione sulla obbligatorietà della confisca diretta del profitto del delitto di riciclaggio (ovvero, laddove non fosse possibile, della confisca per equivalente), ai sensi dell'art. 648-quater cod. pen., bensì sulla quantificazione del profitto di detto reato.

Il giudice ha determinato il profitto complessivo del delitto di riciclaggio in 1.614.000 euro, somma complessiva risultante dalla vendita delle quote sociali di una compagine (La Palazzetta) creata allo scopo di schermare le risorse finanziare immesse nell'affare immobilare da Primerano e Rebuscini e ha richiamato espressamente l'orientamento di parte della giurisprudenza di questa Corte (Sez. F., n. 37120 del 1/8/2019, Rv. 277288), secondo il quale, «dal momento che il riciclaggio ha per oggetto somme di denaro, il profitto del reato è l'intero ammontare delle somme che sono state "ripulite" attraverso le operazioni di riciclaggio compiute dall'imputato» (v. anche Sez. 2, n. 49003 del 13/10/2017, Nicita, non mass.) e, pertanto, esso «è rappresentato esattamente dal valore delle somme di denaro che siano state oggetto delle operazioni dirette ad ostacolare l'individuazione della provenienza delittuosa» (Sez.

F. cit.). Sulla base di questi principi la Corte territoriale ha ritenuto irrilevante il fatto che l'imputato abbia goduto solo in parte del profitto del riciclaggio. Paolo Cattaneo ha infatti reso agli originari investitori 795.000 euro; il suo profitto inoltre, al netto di quanto a suo tempo investito dal genitore con risorse proprie, è dato dal differenziale rispetto alla somma incassata. Ritiene il Collegio che in questa valutazione il giudice sia incorso nella denunciata violazione di legge, stante il condivisibile diverso indirizzo espresso da questa Corte, opposto a quello sopra richiamato, che ha trovato la più compiuta esposizione nelle recenti pronunce (Sez. 2, n. 30899 del 15/07/2020, Ambrosini, Rv. 280029; seguita da Sez. 2, n. 2879, del 26/11/2021, Rv. 282519), con le I0 quali si è affermato che non vi è «alcuna ragione per cui il "riciclatore" debba rispondere, con la confisca, di tutta la somma riciclata, laddove, in realtà, ad avvantaggiarsene sia stato un terzo (ad es. l'autore del reato presupposto), perché si finirebbe per sanzionare il riciclatore (con una confisca per equivalente, avente chiara natura sanzionatoria) per un profitto di cui non ha mai goduto, contravvenendo, quindi, alla regola generale sottostante alle confische (in specie quella per equivalente) e secondo la quale la suddetta sanzione non può colpire il patrimonio dell'autore del reato in misura superiore al vantaggio economico derivatogli dalla commissione di un determinato reato».

Richiamando una serie di altre pronunce conformi (Sez. 2, n. 37590 del 30/04/2019, Giulivi, Rv. 277083; sez. 2, n. 22020 del 10/04/2019, Scimone, Rv. 276501; sez. 2, n. 50982 del 20/09/2016, Dounna, Rv. 268729), le sentenze appena citate si sono confrontate anche con il principio espresso nell'orientamento, invero minoritario, seguìto nella sentenza impugnata e recentemente ripreso anche da questa sezione (n. 7503, del 7/12/2021, dep. 2022), essendosi «obiettato che il "riciclatore" non ha goduto in alcun modo dell'intera somma, posto che tra l'autore del reato presupposto ed il riciclatore, non è ipotizzabile ipotesi alcuna di concorso: di conseguenza, investitore e riciclatore non possono essere avvinti dal principio solidaristico, che presuppone un concorso nel reato espressamente escluso in tutti i delitti derivati, per confiscare al riciclatore il profitto conseguito dall'autore del reato presupposto.

In realtà, fuori dai casi (più chiari) in cui il riciclatore si sia avvantaggiato solo del "prezzo del reato" e solo questo dunque potrà essergli confiscato; in caso di profitto occorrerà distinguere tra il profitto di cui si è avvantaggiato l'autore del reato presupposto da quello tratto dal riciclatore; giacché sarebbe contrario ai principi costituzionali di personalità della responsabilità penale che la confisca (per equivalente) avente ad oggetto l'intero profitto del reato di riciclaggio debba pesare sul solo riciclatore. Se infatti il principio della solidarietà è condivisibile per il vantaggio derivato dalla commissione di un reato in concorso (sul cui profitto ogni concorrente può vantare, in astratto, la disponibilità esclusiva), così non è nel caso in cui il concorso sia escluso e l'esclusione del concorso sia anzi la precondizione per rispondere del delitto "derivato".

Anche altra pronuncia di questa stessa Sezione (n. 34218 del 4/11/2020, Bonino, Rv. 280238), pur richiamando il principio formulato nella citata sentenza n. 37120 del 2019 dalla Sezione feriale, non pare contrastare con l'orientamento qui seguito, in una fattispecie concreta nella quale il profitto di una truffa informatica, reato presupposto al quale l'imputato era estraneo, era stato individuato nella somma di circa 765 mila euro, parte soltanto della quale (518.000 euro) oggetto del riciclaggio contestato, avendo il ricorrente trasferito ad alcune società detta somma, della quale egli aveva avuto la diretta ed esclusiva disponibilità.

In quel caso, dunque, il vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito dall'imputato era stato «pari al valore dell'intero bene riciclato (diverso da quello più consistente del reato di truffa presupposto)». 3.7.1. Il Collegio, dando continuità al prevalente orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, rileva che - come lamentato dal ricorrente - nella sentenza impugnata è mancato un accertamento chiaro, con conseguente assenza di motivazione, in ordine alla reale e concreta entità del profitto di cui ha effettivamente goduto l'imputato, quale responsabile del delitto di riciclaggio commesso.

La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano per nuovo giudizio sul punto.

4. La pena nei confronti di Paolo Cattaneo, eliminati i segmenti sanzionatori calcolati per i reati estinti avvinti in continuazione va pertanto rideterminata in anni quattro di reclusione ed euro 4.000,00 di multa.

5. Alla inammissibilità del ricorso proposto nell'interesse di Angela Maria Di Sani consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e, ravvisandosi profili di colpa nella proposta impugnazione, la condanna al pagamento in favore della Cassa delle ammende che appare equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di GRASSO Tiziano perché il reato di cui all'art. 416 c.p. è estinto per prescrizione e, per l'effetto, elimina la pena di mesi sei reclusione inflitta in aumento su precedente giudicato; annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di CATTANEO Paolo perché i reati di cui agli articoli 416, c.p., 12 quinquies L. 356/1992 (capo E) sono estinti per prescrizione; annulla la sentenza impugnata nei confronti di CATTANEO Paolo limitatamente alla confisca con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano per nuovo giudizio sul punto; rigetta nel resto il ricorso di CATTANEO Paolo, e ridetermina la pena per il reato di cui all'art. 648