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Sentenza — n. 19560/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court annuls appellate court's revocation of suspended sentence due to mistaken identification of criminal record.

Numero d'incarto Sentenza — n. 19560/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court annulled the appellate court's decision regarding the revocation of the defendant's suspended sentence while dismissing the appeal on general grounds. The defense argued that the appellate court incorrectly attributed criminal records to the defendant by confusing him with another individual named Balta Vadim, an error confirmed by fingerprint certificates. Consequently, the court ordered the elimination of the revocation to restore the suspended sentence benefit previously granted in the first instance.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: When a lower court revokes a suspended sentence based on criminal records attributed to the wrong individual due to identification errors, the conviction must be annulled to restore the original benefit.

Parole chiave

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suspended sentence revocation criminal record identification fingerprint certificate error mistaken identity precedent appellate court annulment cancellazione dall'albo avvocati revoca della sospensione condizionale guida nonostante revoca della patente

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BARBA VADIM nato il 15/04/1993 in Moldavia avverso la sentenza del 03/10/2019 della Corte d'appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola; Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Francesca Ceroni, che ha chiesto annullarsi con rinvio limitatamente alla revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena; Udito l'Avv. Diego Bonavina che ha chiesto accogliersi il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Barba Vadim a mezzo del difensore di fiducia ricorre per cassazione per l'annullamento della sentenza della Corte di appello di Venezia indicata in epigrafe che, in accoglimento dell'appello del pubblico ministero e in riforma della sentenza del GUP del Tribunale di Padova, ha rideterminato la pena inflitta all'imputato in ordine al delitto di rapina aggravata in concorso, revocando altresì il beneficio della pena sospesa concesso con la sentenza di primo grado.

2. La difesa deduce, con il primo motivo, vizio di motivazione, con riguardo alla determinazione della pena e, in particolare, alla revoca del beneficio della sospensione condizionale che la Corte di merito aveva fondato sull'erroneo richiamo dei precedenti penali annoverati da tale Balta Vadim, persona diversa dal ricorrente. Né a tale risultato poteva giungersi ritenendo che quei precedenti fossero ascrivibili all'imputato sulla scorta di alias, evenienza questa esclusa dal certificato dattiloscopico in atti. 2.1. Con il secondo motivo si deduce il vizio di motivazione in ordine all'omesso esame delle censure mosse con l'atto di appello in punto di responsabilità del ricorrente, con particolare riferimento alla pregnanza degli elementi probatori raccolti ed alla loro valutazione.

3. All'udienza del 26 gennaio 2022 il Collegio, ritenuta la necessità - ai fini della decisione in ordine al motivo dedotto in punto di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena - della verifica del certificato unico identificativo (CUI) aggiornato dell'imputato, con i correlativi precedenti dattiloscopici (datati al 5.1.2014), ne disponeva l'acquisizione a cura della cancelleria, rinviando il procedimento all'odierna udienza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato con riguardo al primo motivo. 1.1. Dalla lettura della sentenza impugnata risulta che la Corte territoriale ha revocato al ricorrente il beneficio concesso dal primo giudice sul rilievo che "dal certificato penale acquisito in atti risulta che Barba Vadim ha riportato altre due condanne definitive a pena detentiva sospesa per reati contro il patrimonio commessi in epoca successiva al reato per cui si procede" (pag. 3). In realtà, per come evidenziato dal difensore del ricorrente, le due condanne aventi rilievo ostativo sono state rilevate dalla lettura del certificato penale emesso a nome di Balta Vadim, nato in Moldavia il 19/7/1993, pure allegato in atti, nominativo per il quale risulta come alias quello di Balta Vidim, nato in Moldavia nella stessa data (pag. 3 del certificato) e non quello dell'odierno ricorrente (Barba Vadim, nato in Moldavia il 15/4/1993), il cui certificato non presenta precedenti condanne.

Né all'odierno ricorrente possono ascriversi i precedenti penali annoverati dal Balta Vadim (alias, Balta Vidim) sulla scorta dei precedenti dattiloscopici in atti riferibili al ricorrente, posto che non risulta avvenuta alcuna identificazione con il diverso nominativo del pregiudicato Balta Vadim nato in Moldavia il 19/7/1993. Peraltro, i precedenti dattiloscopici dell'odierno ricorrente (riferibili, salvo l'arresto per il reato per cui si procede, a identificazioni a fini di immigrazione) non sono riferiti a denunzie per la commissione di reati, né riferibili in ogni caso alle date in cui sono stati commessi i fatti di cui alle sentenze di condanna annoverate dal soggetto a nome Balta Vadim, che la Corte di appello ha erroneamente riferito all'imputato. 1.2.

Il secondo motivo di ricorso, invece, è inammissibile risultando del tutto generico. Il ricorrente, infatti, omette di confrontarsi specificamente con la motivazione posta a fondamento della decisione di condanna, limitandosi a contestare la capacità dimostrativa degli elementi di prova indicati in assenza della necessaria critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.

2. Va, pertanto, annullata senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso al ricorrente dal primo giudice, che va eliminata, con conseguente ripristino del beneficio già concesso con la sentenza di primo grado.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla revoca della sospensione condizionale della pena, che elimina. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso il 12/4/2022 Il Con