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Sentenza — n. 19555/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 19555/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 19555/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Sara,3onetto ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe (con la quale la Corte di appello di Milano ha confermato la sua condanna in ordine al reato di cui all'art. 633 cod. pen., riducendo la pena ritenuta di giustizia dal Tribunale di Milano per effetto della contestuale assoluzione dell'imputata dal reato di cui all'art. 635 cod. pen., pure in origine ascrittogli), deducendo violazione di leggi e vizi di motivazione quanto alla dichiarazione di responsabilità (per asserita inattendibilità della p.o., mancata assunzione di una prova decisiva, insussistenza degli elementi costitutivi del reato, mancata configurazione della causa di giustificazione di cui all'art. 54 cod. pen.).

Regesto Legislator

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art. 633 cod. pen, art. 635 cod. pen, art. 54 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 19555/2022 — snpen · Corte di Cassazione: In considerazione della declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso, la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., va condannata al pagamento delle spese processuali oltre che - apparendo evidente che ella ha proposto il ricorso determinando le cause dell'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) -, di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende che, 2, tenuto conto della significativa entità della predetta colpa, appare equo quantificare nella somma di euro tremila.

Parole chiave

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azione di manutenzione inosservanza delle norme sulla competenza minaccia non comprovata illecita violenza reato di pericolo atti impugnabili

Disposizioni normative citate

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art. 633 cod. pen
Sara,3onetto ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe (con la quale la Corte di appello di Milano ha confermato la sua condanna in ordine al reato di cui all'art. 633 cod.
art. 635 cod. pen
pen., riducendo la pena ritenuta di giustizia dal Tribunale di Milano per effetto della contestuale assoluzione dell'imputata dal reato di cui all'art. 635 cod.
art. 54 cod. pen
della sentenza impugnata), pacifica essendo la materialità del fatto contestato, ha evidenziato le ragioni per le quali non appariva configurabile la causa di giustificazione di cui all'art. 54 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
In considerazione della declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso, la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BONETTO SARA nata ad IMPERIA il 12/11/1980 avverso la sentenza del 14/10/2020 della CORTE di APPELLO di MILANO Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI; lette le conclusioni Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale VALENTINA MANUALI, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette, per l'imputata, le conclusioni dell'Avv. GIULIANA SCROCCA, che si è ripo ta al ricorso, chiedendone l'accoglimento

RITENUTO IN FATTO

1. Sara,3onetto ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe (con la quale la Corte di appello di Milano ha confermato la sua condanna in ordine al reato di cui all'art. 633 cod. pen., riducendo la pena ritenuta di giustizia dal Tribunale di Milano per effetto della contestuale assoluzione dell'imputata dal reato di cui all'art. 635 cod. pen., pure in origine ascrittogli), deducendo violazione di leggi e vizi di motivazione quanto alla dichiarazione di responsabilità (per asserita inattendibilità della p.o., mancata assunzione di una prova decisiva, insussistenza degli elementi costitutivi del reato, mancata configurazione della causa di giustificazione di cui all'art. 54 cod. pen.).

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso, presentato per motivi privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., perché meramente reiterativi di doglianze già correttamente disattese dalla Corte di appello, con argomentazioni con le quali la ricorrente in concreto non si confronta, è integralmente inammissibile.

1. I motivi non considerano, infatti, che la Corte di appello (f. 5 ss. della sentenza impugnata), pacifica essendo la materialità del fatto contestato, ha evidenziato le ragioni per le quali non appariva configurabile la causa di giustificazione di cui all'art. 54 cod. pen. (essenzialmente valorizzando il protrarsi dell'occupazione, peraltro in difetto di congrua documentazione dell'invocato stato di necessità). 1.1. Incomprensibile è la doglianza riguardante l'asserita inattendibilità della p.o., non essendo state valorizzate a fondamento della contestata affermazione di responsabilità dichiarazioni di pp.00., quanto il ripetuto ed Oggettivo accertamento dell'occupazione; a conferma della estrema genericità della doglianza, si aggiunge che la ricorrente si duole di quanto dichiarato da A.L.E.R. Milano, ente immateriale, senza fare il nome di testimoni-persone fisiche in ipotesi comparsi in dibattimento per rendere l'esame.

2. In considerazione della declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso, la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., va condannata al pagamento delle spese processuali oltre che - apparendo evidente che ella ha proposto il ricorso determinando le cause dell'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) -, di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende che, 2, tenuto conto della significativa entità della predetta colpa, appare equo quantificare nella somma di euro tremila.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Sentenza con motivazione semplificata. Così deciso il 09/02/2022 Il Consigrere estensore Il Presici nte