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Sentenza — n. 19361/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 19361/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 19361/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 20/12/2021, il Tribunale di Venezia, pronunciando sulla richiesta di riesame proposta da Denis Trabujo, ha confermato l'ordinanza del 15/11/2021 del G.i.p. del Tribunale di Venezia che aveva disposto, nei confronti dello stesso Trabujo, la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere. La misura era stata disposta in relazione ai delitti di cui:

Regesto Legislator

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art. 416 cod. pen, art. 606 cod. proc. pen, art. 393 cod. civ, art. 393 cod. pen; Sentenza — n. 19361/2022 — snpen · Corte di Cassazione: b) del comma 1 dell'art. 606 cod. proc. pen., l'inosservanza o l'erronea applicazione dell'art. 416-bis.1 cod. pen., aggravante contestata in relazione al reato di tentata estorsione, e, in relazione alla lett.

Parole chiave

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estorsione azione legale a scopo intimidatorio colpa del patrocinatore minaccia concussione domanda di assistenza giudiziaria

Disposizioni normative citate

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art. 416 cod. pen
pen., l'inosservanza o l'erronea applicazione dell'art. 416 cod. pen., e, in relazione alla lett.
art. 606 cod. proc. pen
b) del comma 1 dell'art. 606 cod. proc. pen., l'inosservanza o l'erronea applicazione dell'art.
art. 393 cod. civ
280027-02) hanno ormai chiarito che i delitti di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone (art. 393 cod.
art. 393 cod. pen
280027-02) hanno ormai chiarito che i delitti di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone (art. 393 cod.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TRABUJO DENIS, nato a Venezia il 28/09/1977 avverso l'ordinanza del Tribunale di Venezia del 20/12/2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO; sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale VALENTINA MANUALI, che ha concluso chiedendo che il rigetto del ricorso; sentito l'avv. MAURO SERPICO, difensore di Trabujo Denis, il quale ha fatto presente che il proprio assistito è attualmente detenuto solo per il capo d'imputazione che riguarda la tentata estorsione, mentre non vi è titolo detentivo per l'associazione a delinquere, e ha chiesto l'accoglimento del ricorso, riportandosi ai relativi motivi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 20/12/2021, il Tribunale di Venezia, pronunciando sulla richiesta di riesame proposta da Denis Trabujo, ha confermato l'ordinanza del 15/11/2021 del G.i.p. del Tribunale di Venezia che aveva disposto, nei confronti dello stesso Trabujo, la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere. La misura era stata disposta in relazione ai delitti di cui:

a) agli artt. 110, 81, 56 e 629, primo e secondo comma, cod. pen., perché, in concorso con il fratello Loris Trabujo, con ripetute minacce, compiva atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere l'avv. Giovanni Belsito a consegnargli la somma di C 30.000,00, così procurandosi un ingiusto profitto;

b) all'art. 416 cod. pen., per essersi associato con Gilberto Boatto, Paolo Pattarello, Loris Trabujo, Gino Causin, Antonio Pandolfo, Cristian Michielon, Marco Padovani, Anna Pegoraro, Roberto Sorato, Antonio Guerrieri, Alessandro Duse, Enrico Marin e Ginpaolo Pillot, come coadiutore del fratello Denis Trabujo, nella gestione degli interessi criminosi dell'associazione per delinquere dei cosiddetti "Mestrini".

2. Avverso detta ordinanza del Tribunale di Venezia, Denis Trabujo, per il tramite del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione alla lett.

b) del comma 1 dell'art. 606 cod. proc. pen., l'inosservanza o l'erronea applicazione dell'art. 629, primo e secondo comma, cod. pen., e, in relazione alla lett.

e) del comma 1 dell'art. 606 cod. proc. pen., la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, risultante dal testo della stessa nonché dal proprio interrogatorio di garanzia del 10 dicembre 2021, dalla documentazione prodotta nel corso dell'udienza camerale svoltasi davanti al Tribunale del riesame - segnatamente, dalla denuncia per patrocinio infedele sporta nei confronti dell'avv. Giovanni Belsito, dalla richiesta di archiviazione di tale notizia di reato, dall'opposizione a tale richiesta e dall'atto di transazione concluso con la ex compagna Martina Zavan - e dall'informativa del R.O.S di Padova del 3 marzo 2021.

Il ricorrente deduce, in particolare, che, come risultava dai suddetti atti, la richiesta all'avv. Giovanni Belsito della somma di C 30.000,00 - che egli aveva dovuto versare all'ex compagna Martina Zavan, in via transattiva, per evitare la procedura esecutiva sull'unico immobile di sua proprietà promossa dalla stessa Zavan - era stata avanzata nella convinzione che tale somma avrebbe potuto non essere pagata se l'avv. Belsito, al quale aveva conferito mandato, lo avesse fedelmente assistito in detta procedura e nelle altre intentategli dalla Zavan, con la conseguenza che, avendo egli agito nella convinzione di esercitare un proprio diritto, il fatto doveva essere qualificato come esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone e non come tentata estorsione. 2.2.

Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione alla lett.

b) del comma 1 dell'art. 606 cod. proc. pen., l'inosservanza o l'erronea applicazione dell'art. 416-bis.1 cod. pen., aggravante contestata in relazione al reato di tentata estorsione, e, in relazione alla lett.

e) del comma 1 dell'art. 606 cod. proc. pen., l'assenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione della sentenza impugnata, risultante dal testo della stessa nonché dal proprio interrogatorio di garanzia del 1° dicembre 2021, dalla documentazione prodotta nel corso dell'udienza camerale svoltasi davanti al Tribunale del riesame - segnatamente, dalla denuncia per patrocinio infedele sporta nei confronti dell'avv. Giovanni Belsito, dalla richiesta di archiviazione di tale notizia di reato, dall'opposizione a tale richiesta e dall'atto di transazione concluso con la ex compagna Martina Zavan - e dall'informativa del R.O.S di Padova del 3 marzo 2021.

Il ricorrente deduce che il Tribunale di Venezia, nonostante un motivo di riesame sul punto, non ha motivato in ordine alla suddetta aggravante del cosiddetto "metodo mafioso". Deduce, altresì, l'insussistenza, nella contestata condotta di tentata estorsione nei confronti dell'avv. Giovanni Belsito, del ricorso a modalità mafiose, atteso: la non particolare intensità delle minacce nei confronti del Belsito; il fatto che esse non furono poste in essere evocando rapporti, in particolare, con la "mala del Brenta"»; che, a dimostrazione dello scarso metus esercitato sul Belsito, fu spesso questi a contattare lui e il fratello Loris, per pervenire a un chiarimento; che, né lui né il fratello Loris, nell'ambito del procedimento penale, erano stati riconosciuti come membri di un sodalizio di tipo mafioso, né avevano precedenti penali in tale senso; l'inconcludenza, in senso contrario, della locuzione «modo mafioso» utilizzata dall'avv.

Belsito con riferimento alla modalità con cui egli e il fratello Loris, il 20 luglio 2020, avevano preso sotto braccio lo stesso avvocato chiedendogli la consegna della somma di C 30.000,00. 2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce, in relazione alla lett.

b) del comma 1 dell'art. 606 cod. proc. pen., l'inosservanza o l'erronea applicazione dell'art. 416 cod. pen., e, in relazione alla lett.

e) del comma 1 dell'art. 606 cod. proc. pen., la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, risultante dal testo della stessa nonché dall'informativa del R.O.S. di Padova del 3 marzo 2021. Il ricorrente deduce, in particolare, l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato di associazione per delinquere, atteso che:

a) quanto all'intercettata conversazione tra Loris Trabujo e Gilberto Boatto del 22 novembre 2020 e all'incontro, il giorno successivo, tra Loris Trabujo, Gilberto Boatto e Denis Trabujo e Festim Shemellari: a.1) «non consta di cosa [i quattro] ebbero a discettare» in tale incontro, in particolare, che abbiano parlato di traffico di stupefacenti; a.2) non risultano in atti elementi circa un'effettiva attività di spaccio posta in essere da Denis Trabujo successivamente a detto incontro; a.3) Festim Shemellari, nel corso della collaborazione con la polizia giudiziaria, nulla «avrebbe» riferito in ordine a una tale attività;

b) quanto al controllo, svolto da Denis Trabujo, delle attività di Marco Zennaro, emerso dall'intercettata conversazione tra Loris Trabujo e Gilberto Boatto del 3 dicembre 2020 e dai successivi servizi di osservazione, controllo e pedinamento: b.1) non era stata individuata l'attività svolta dallo Zennaro, onde la stessa non poteva essere ritenuta sicuramente illecita; b.2) dai predetti servizi di o.c.p., risultava che la presenza di Denis Trabujo presso l'impresa dello Zennaro era saltuaria e non «frequente»; b.3) l'identificazione nell'indagato del "Denis" di cui conversavano Loris Trabujo e Gilberto Boatto era frutto di una mera ipotesi, giacché anche un dipendente di Loris Trabujo si chiamava "Denis" e la mera saltuaria presenza di Denis Trabujo presso l'impresa dello Zennaro non poteva essere considerata dirimente al fine di identificare nello stesso Denis Trabujo il soggetto di cui avevano conversato Loris Trabujo e Gilberto Boatto;

c) quanto all'intercettazione ambientale del 18 agosto 2020: c.1) Denis Trabujo non prese parte alla conversazione tra Loris Trabujo e Paolo Rossi; c.2) detta conversazione del 18 agosto 2020 è avvenuta due mesi prima del 22 novembre 2020, cioè della data che, secondo gli stessi inquirenti, sarebbe stata quella dell'inserimento di Denis Trabujo nell'associazione criminosa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo è fondato, nei termini che seguono. Le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-02) hanno ormai chiarito che i delitti di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone (art. 393 cod. civ.) e di estorsione - questi, in effetti, i due termini della questione di qualificazione giuridica che viene qui in rilievo - si differenziano tra loro non in relazione al quantum di violenza esercitata o alla gravità della minaccia, ma in relazione all'elemento psicologico (il quale va accertato secondo le ordinarie regole probatorie).

Ciò nel senso che, nel primo delitto, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella convinzione non meramente astratta e arbitraria, ma ragionevole, anche se in concreto infondata, di esercitare un suo diritto, ovvero di esercitare una pretesa che potrebbe formare oggetto di azione giudiziaria; nel secondo delitto, invece, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella piena consapevolezza della sua ingiustizia. Ciò rammentato, il Tribunale di Venezia ha escluso la qualificazione del fatto come esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone motivando che - premesso che «oggetto delle pretese dei Trabujo, pari a 30.000 euro, è coincidere con la somma di denaro conferita in passato al legale Belsito per versarla alla ex moglie di Denis» e che «non è contestato né allegato né documentato dai ricorrenti che detto importo non sia stato effettivamente conferito alla ex coniuge Zavan» - «[d]a quanto in atti non emerge che vi fosse alcun titolo azionabile a carico del Belsito, avendo Denis Trabujo denunciato il legale per infedele patrocinio, denuncia peraltro oggetto di richiesta di archiviazione del PM.

Nessuna quantificazione dei pretesi danni, che si assumono cagionati dal cattivo esercizio del mandato professionale, risulta a fortiori attestata giudizialmente». Con tale motivazione, tuttavia, il Tribunale di Venezia mostra di ritenere che, per la sussistenza dell'elemento psicologico del delitto di cui all'art. 393 cod. pen., sia necessario che la pretesa esercitata tramite l'illegittima tutela privata sia fondata, cioè che il diritto oggetto di tale tutela sia realmente esistente («non emerge che vi fosse alcun titolo azionabile»; la «denuncia [è stata] oggetto di richiesta di archiviazione» «[n]essuna quantificazione dei pretesi danni [...] risulta [...] attestata giudizialmente»), laddove, secondo il ricordato principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, per la sussistenza del predetto elemento psicologico, non occorre che la pretesa coltivata dall'agente sia fondata, cioè che il diritto sussista, ma è sufficiente che lo stesso agente, in buona fede e ragionevolmente, abbia agito nella convinzione di poterlo legittimamente realizzare.

Quest'ultima, preliminare, indagine non è stata adeguatamente compiuta dal Tribunale di Venezia. Questo infatti, come si è visto, anziché accertare, come sarebbe stato necessario, se il Trabujo avesse agito, in buona fede e ragionevolmente, nella convinzione di potere legittimamente realizzare il diritto a vedersi restituire dall'avv. Belsito una somma che, se questi lo avesse fedelmente assistito, non avrebbe dovuto corrispondere alla ex compagna, ha affermato la concreta infondatezza di tale diritto. Da ciò la fondatezza del motivo in esame, con il conseguente necessario rinvio, per un nuovo giudizio, al Tribunale di Venezia, competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen., perché compia il suddetto accertamento.

2. L'esame del secondo motivo è assorbito dall'accoglimento del primo motivo.

3. Il terzo motivo è inammissibile. Nel corso dell'udienza davanti a questa Corte, il difensore di Denis Trabujo ha fatto presente che il proprio assistito è attualmente detenuto solo per il capo d'imputazione che riguarda la tentata estorsione, mentre non vi è titolo detentivo per l'associazione a delinquere. Da ciò l'inammissibilità del motivo in esame, concernente quest'ultimo reato. Infatti, deve essere considerato inammissibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta di riesame allorquando il soggetto sia stato - come nella specie, secondo quanto dichiarato dal difensore del Trabujo in sede di discussione orale - scarcerato per il reato cui la richiesta si riferisce.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso quanto all'imputazione di cui all'art. 416 cod. pen. Annulla l'ordinanza impugnata con riferimento al tentativo di estorsione e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Venezia competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp.