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Sentenza — n. 19359/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 19359/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 19359/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 20/12/2021, il Tribunale di Venezia, pronunciando sulla richiesta di riesame proposta da Luca Angelon, ha confermato l'ordinanza del 15/11/2021 del G.i.p. del Tribunale di Venezia che aveva disposto, nei confronti dello stesso Angelon, la misura coercitiva dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. La misura era stata disposta in relazione al delitto di cui agli artt. 110, 624 e 625, n.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 19359/2022 — snpen · Corte di Cassazione: L'unico motivo di ricorso è fondato. 1.2. Con riguardo al pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, la Corte di cassazione ha chiarito che, in tema di misure cautelari personali, il pericolo di reiterazione del reato di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deve essere non solo concreto - fondato cioè su elementi reali e non ipotetici - ma anche attuale, nel senso che possa formularsi una prognosi in ordine alla continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, fondata sia sulla personalità dell'accusato, desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si procede, sia sull'esame delle sue concrete condizioni di vita.

Parole chiave

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pericolo di reiterazione criminalità persistente altri reati furto di lieve entità indagine per furto dolus incidens
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ANGELON LUCA, nato a Piove di Sacco il 20/03/1972 avverso l'ordinanza del Tribunale di Venezia del 20/12/2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale VALENTINA MANUALI, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 20/12/2021, il Tribunale di Venezia, pronunciando sulla richiesta di riesame proposta da Luca Angelon, ha confermato l'ordinanza del 15/11/2021 del G.i.p. del Tribunale di Venezia che aveva disposto, nei confronti dello stesso Angelon, la misura coercitiva dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. La misura era stata disposta in relazione al delitto di cui agli artt. 110, 624 e 625, n.

2) e n. 7), cod. pen., perché, in concorso con Claudio Tassetto, al fine di trarne profitto, si impossessava dell'autovettura Fiat Punto targata BW038LW, sottraendola al proprietario Bruno Pittarella, che l'aveva lasciata chiusa a chiave nell'area di parcheggio sita in Dolo (VE), via Fondamenta; con le aggravanti di avere commesso il furto mediante effrazione e su cosa esposta per necessità alla pubblica fede. Fatto commesso in Dolo tra il 23 e il 24 luglio 2018.

2. Avverso tale ordinanza del Tribunale di Venezia, Luca Angelon, per il tramite del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo. Il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata con riguardo alle esigenze cautelari, di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., poste a fondamento della misura coercitiva, basata sul ritenuto pericolo di commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procedeva. L'Angelon lamenta che il Tribunale di Venezia abbia contraddittoriamente e illogicamente ritenuto la sussistenza di dette esigenze cautelari esclusivamente sulla scorta di un «meramente isolato ed episodico» «contatto» con Luca Livieri, "personalità criminale" in quanto indiziato del delitto di rapina con uso di armi in un supermercato Despar di Padova, commessa utilizzando la Fiat Punto rubata dall'Angelon - il carattere «meramente isolato ed episodico» del «contatto» con il Livieri risulterebbe, in particolare, dal fatto che, durante le indagini, «la figura dell'Angelon emergeva in modo a dir poco defilato, apparendo in un'unica intercettazione ambientale la notte del 23.07.2018» - e di un unico precedente penale per furto risalente al lontano 1992.

Il ricorrente rappresenta, altresì, l'inidoneità della misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria in relazione alle esigenze cautelari da soddisfare, di tal ché la stessa «si appalesa più come una misura "punitiva" che realmente "cautelare"».

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L'unico motivo di ricorso è fondato. 1.2. Con riguardo al pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, la Corte di cassazione ha chiarito che, in tema di misure cautelari personali, il pericolo di reiterazione del reato di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deve essere non solo concreto - fondato cioè su elementi reali e non ipotetici - ma anche attuale, nel senso che possa formularsi una prognosi in ordine alla continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, fondata sia sulla personalità dell'accusato, desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si procede, sia sull'esame delle sue concrete condizioni di vita.

Tale valutazione prognostica non richiede, tuttavia, la previsione di una "specifica occasione" per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice (Sez. 5, n. 33004 del 03/05/2017, Cimieri, Rv. 271216-01).Costituisce, inoltre, un principio consolidato della giurisprudenza di legittimità quello secondo cui la pericolosità sociale, rilevante ai fini dell'applicazione delle misure cautelari, deve risultare congiuntamente dalle specifiche modalità del fatto e dalla personalità dell'indagato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali;

è, pertanto, legittima l'attribuzione alle medesime modalità e circostanze del fatto di una duplice valenza, sia sotto il profilo della valutazione della gravità del fatto, sia sotto il profilo dell'apprezzamento della capacità a delinquere, in quanto la condotta tenuta in occasione del reato costituisce un elemento specifico significativo per valutare la personalità dell'agente (Sez. 5, n. 49373 del 05/11/2004, Esposito, Rv. 231276-01; Sez. 1, n. 6359 del 18/11/1999, Bianchi, Rv. 215337-01). Le specifiche modalità e circostanze del fatto ben possono essere prese in considerazione anche per il giudizio sulla pericolosità dell'indagato, costituendo la condotta tenuta in occasione del reato un elemento specifico assai significativo per valutare la personalità dell'agente (Sez. 1, n. 6359 del 18/11/1999, Bianchi, Rv. 215337-01, cit.).

Inoltre, sempre secondo la Corte di cassazione, in tema di presupposti per l'applicazione delle misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato non va equiparato all'imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, ma indica, invece, la continuità del periculum libettatis nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto dell'effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare (Sez. 2, n. 6593 del 25/01/2022, Mungiguerra, Rv. 282767- 01;

Sez. 2, n. 5054 del 24/11/2020, dep. 2021, Barletta, Rv. 280566-01). 1.3. L'ordinanza impugnata non può reputarsi avere rispettato questi ultimi principi. Essa ha fondato la ritenuta pericolosità sociale dell'Angelon, essenzialmente, su due elementi: a) «la caratura criminale di un consigliere comunale [quale era l'Angelon] che, malgrado un lavoro regolare ed una carica pubblica, non si pone alcuno scrupolo nell'adoperarsi con una personalità criminale quale quella del Livieri, evidentemente conosciuto altrimenti non si spiega l'episodio, depone per una proclività alla commissione di reati contro il patrimonio, oltretutto di rilevante gravità poiché finalizzati alla perpetrazione di azioni predatorie»;

b) il «precedente a carico, per furto, sia pure datato». Tuttavia, quanto al primo di tali due elementi, si deve osservare che il Tribunale di Venezia, nel ritenere, sulla base di quanto riportato, la «caratura criminale» dell'Angelon e, quindi, la sua pericolosità sociale, da un lato, non considera la significatività del tempo trascorso dal fatto contestato (risalente a oltre tre anni prima), dall'altro lato, trascura l'assenza di qualsiasi più recente elemento indicativo di un persistente rapporto - non limitato al fatto del 23/24 luglio 2018 - con ambienti criminali, in particolare, con il Livieri.

Quanto al secondo dei menzionati due elementi, il Tribunale di Venezia, nel dare rilievo al precedente specifico dell'Angelon, non attribuisce il necessario peso al fatto che esso risaliva a quasi trent'anni prima, circostanza tale da renderlo sostanzialmente anodino al fine di comprovare la pericolosità attuale dell'An gelon. Si deve quindi ritenere che gli elementi valorizzati dal Tribunale di Venezia nell'ordinanza impugnata non siano logicamente tali da consentire di reputare la sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

Pertanto, l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impu