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Ordinanza — n. 19358/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19358/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19358/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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e 493-ter cod. pen. e all'art. 4 L. 110/75. Proponeva ricorso l'imputato, deducendo i seguenti motivi: carenza e vizio logico di motivazione, nonché errata applicazione della legge in relazione all'art. 62-bis cod. pen. Il ricorso è inammissibile essendo i motivi non consentiti. Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. e comunque per manifesta infondatezza e genericità dei motivi.

Regesto Legislator

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art. 444 c.p, art. 62-bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 19358/2022 — snpen · Corte di Cassazione: E IN DIRITTO Il GIP del tribunale di Torino, con sentenza in data 26/01/2022, applicava nei confronti di MASTROROCCO Moreno la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione ai reati di cui agli artt. 628, commi 1 e 3, n.

Parole chiave

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aggravamento della pena reati penali traffico aggravato di stupefacenti motivi di cassazione minaccia nel diritto penale rapina qualificata

Disposizioni normative citate

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art. 444 c.p
E IN DIRITTO Il GIP del tribunale di Torino, con sentenza in data 26/01/2022, applicava nei confronti di MASTROROCCO Moreno la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione ai reati di cui agli artt.
art. 62-bis cod. pen
Proponeva ricorso l'imputato, deducendo i seguenti motivi: carenza e vizio logico di motivazione, nonché errata applicazione della legge in relazione all'art. 62-bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASTROROCCO MORENO nato a MONCALIERI il 26/07/1998 avverso la sentenza del 26/01/2022 del GIP TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; Ricorso Trattato De Plano

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Il GIP del tribunale di Torino, con sentenza in data 26/01/2022, applicava nei confronti di MASTROROCCO Moreno la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione ai reati di cui agli artt. 628, commi 1 e 3, n.

1) e 493-ter cod. pen. e all'art. 4 L. 110/75. Proponeva ricorso l'imputato, deducendo i seguenti motivi: carenza e vizio logico di motivazione, nonché errata applicazione della legge in relazione all'art. 62-bis cod. pen. Il ricorso è inammissibile essendo i motivi non consentiti. Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. e comunque per manifesta infondatezza e genericità dei motivi.

Ed infatti, in base al nuovo art. 448, co. 2-bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Alcuno dei suddetti vizi appare sussistere nel caso in esame: il vizio della motivazione censurato non rientra più tra í casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione (v., tra le tante:

Sez. 4, sentenza 5 giugno 2018, n.38235) e la lamentata errata applicazione della legge in relazione alle attenuanti generiche non si è risolta nella illegalità della pena. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma, li 20/04/2022 Il Consigliere estensore I residente Gio Gio a ni Diotallevi _r_S2 DEPOS