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Ordinanza — n. 19357/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against plea bargain sentence reduction as penalty determination grounds are inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19357/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the appellant's complaint regarding the sentence reduction lacked a permitted legal ground. The appellant argued a defect in the court's reasoning after the appellate court reduced the penalty based on a plea agreement under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that complaints about the specific determination of the penalty are inadmissible when the sanction falls within statutory limits and does not violate the law, thus rejecting the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: Appeals against plea bargain sentences are admissible only for defects in the parties' will, prosecutor's consent, or divergent content, excluding complaints on the specific determination of the penalty if the sanction is legally valid.

Parole chiave

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plea bargain appeal sentence reduction inadmissible grounds penalty determination Italian criminal procedure aggravamento della pena commisurazione della pena per rapina alleggerimento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
E IN DIRITTO La Corte di appello di Catania, con sentenza in data 9/11/2021, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod.
Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
Art. 616 c.p.p.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cpp, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.
Art. 129 c.p.p.
art. 599-bis cod. proc. pen
E IN DIRITTO La Corte di appello di Catania, con sentenza in data 9/11/2021, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., confermava la sentenza del GUP del tribunale di Catania, del 21/6/2021, riducendo la pena inflitta a Rugeri Alessandro in relazione al reato di cui all'art.
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, Sentenza n. 22002 del 10/04/2019 Rv. 276102
e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, Sentenza n. 22002 del 10/04/2019 Rv. 276102).
Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186
616 cpp, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro 3000 a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUGERI ALESSANDRO nato a CATANIA il 22/08/1989 avverso la sentenza del 09/11/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; Ricorso Trattato De Plano

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte di appello di Catania, con sentenza in data 9/11/2021, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., confermava la sentenza del GUP del tribunale di Catania, del 21/6/2021, riducendo la pena inflitta a Rugeri Alessandro in relazione al reato di cui all'art. 628, commi 1 e 3 n. 1 c.p. Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo vizio di motivazione con riferimento alla determinazione della pena. Il ricorso è inammissibile per essere il motivo non consentito. Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta avverso una sentenza pronunciata ex art. 599- bis cod. proc. pen.

In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, Sentenza n. 22002 del 10/04/2019 Rv. 276102).

Ed alcuno dei suddetti vizi appare sussistere nel caso in esame. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cpp, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro 3000 a favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Roma, li 20/04/2022 Il Consigliere estensore idente Giov . Ghv ri Diotallevi DEPOSITATO IN