Ordinanza — n. 19356/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAe 3 bis), 582, 585 in relazione agli artt. 576 n. 1 e 61 n. 2 c.p. Ricorreva personalmente l'imputato chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato. Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, il quale ha proposto il ricorso personalmente, dopo l'entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 19356/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 576 n. 1 e 61 n. 2 c.p. Ricorreva personalmente l'imputato chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato. Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, il quale ha proposto il ricorso personalmente, dopo l'entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GABRIELLI LIU nato a BRESSANONE il 14/10/1977 avverso la sentenza del 22/11/2021 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione sJta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO; lette/sentite l onclusioni del PG udito ixfifensore Ricorso Trattato De Plano
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La corte di appello di Milano, con sentenza del 22 novembre 2021, confermava la sentenza pronunciata dal GIP del tribunale di Sondrio, in data 17 ottobre 2019, nei confronti di Gabrielli Liu' in relazione ai reati di cui agli artt. 628, commi 1, 2 e 3 nn.
1) e 3 bis), 582, 585 in relazione agli artt. 576 n. 1 e 61 n. 2 c.p. Ricorreva personalmente l'imputato chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato. Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, il quale ha proposto il ricorso personalmente, dopo l'entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cpp, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro 3000 a favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 aprile 2022 Il Co