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Ordinanza — n. 19355/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19355/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19355/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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mancanza di motivazione ai sensi dell'art. 606 co. 1, lett. E) c.p.p. Il ricorso è inammissibile. Invero, deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta avverso una sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen. In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2 -, Sentenza n. 22002 del 10/04/2019 Ud. - dep. 20/05/2019 - Rv. 276102 - 01).

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 19355/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Nel caso di specie, il ricorrente lamenta la mancata motivazione in ordine alla dosimetria afferente alla pena, oggetto dell'accordo, doglianza che all'evidenza non rientra tra i motivi di ricorso per cassazione verso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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accertamento inesatto dei fatti onere della prova altri capi d'accusa testimone a carico censura dell'apprezzamento delle prove testimonianza inattendibile

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
ED IN DIRITTO! La Corte di appello di Roma, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., in riforma della sentenza del G.I.P.
art. 129 cod. proc. pen
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COSTANTINO ANDREA nato a ROMA il 17/02/1972 avverso la sentenza del 17/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO; lette/sentite le clUsioni del PG udito difensore Ricorso +rattato De Plano

RITENUTO IN FATTO

ED IN DIRITTO! La Corte di appello di Roma, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., in riforma della sentenza del G.I.P. del Tribunale di Roma del 17/03/2021, riduceva la pena inflitta a COSTANTINO ANDREA a due anni e mesi otto di reclusione ed euro 8.000,00 di multa in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 644, commi 1 e 5 n. 4 c.p. Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo:

1. mancanza di motivazione ai sensi dell'art. 606 co. 1, lett. E) c.p.p. Il ricorso è inammissibile. Invero, deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta avverso una sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen. In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2 -, Sentenza n. 22002 del 10/04/2019 Ud. - dep. 20/05/2019 - Rv. 276102 - 01).

Nel caso di specie, il ricorrente lamenta la mancata motivazione in ordine alla dosimetria afferente alla pena, oggetto dell'accordo, doglianza che all'evidenza non rientra tra i motivi di ricorso per cassazione verso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

PQM. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 april