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Ordinanza — n. 19352/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19352/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19352/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANTATORE DAVIDE nato a BITONTO il 09/03/1994 avverso la sentenza del 23/02/2022 del TRIBUNALE di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; Ricorso Trattato De Plano E IN DIRITTO Il Tribunale di Bari, con sentenza in data 23/02/2022, applicava nei confronti di CANTATORE Davide la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione ai reati di cui agli artt. 624, 625, comma 1, nn.

Regesto Legislator

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art. 444 c.p, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 19352/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 444 c.p.p., in relazione ai reati di cui agli artt. 624, 625, comma 1, nn.

Parole chiave

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diritto al risarcimento danni risarcimento per atto illecito risarcimento alle vittime di reati attenuazione della pena azione civile danno differenziale

Disposizioni normative citate

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art. 444 c.p
E IN DIRITTO Il Tribunale di Bari, con sentenza in data 23/02/2022, applicava nei confronti di CANTATORE Davide la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione ai reati di cui agli artt.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANTATORE DAVIDE nato a BITONTO il 09/03/1994 avverso la sentenza del 23/02/2022 del TRIBUNALE di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; Ricorso Trattato De Plano

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Il Tribunale di Bari, con sentenza in data 23/02/2022, applicava nei confronti di CANTATORE Davide la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione ai reati di cui agli artt. 624, 625, comma 1, nn.

5) e 7) e 648 cod. pen, con la recidiva specifica infraquinquennale. Proponeva ricorso l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione dell'art. 606, co. 1, lettere b) ed e) cod. proc. pen. con riferimento alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62, n.

6) cod. pen.. Il ricorso è inammissibile essendo il motivo non consentito. Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. e comunque per manifesta infondatezza e genericità dei motivi.

Ed infatti, in base al nuovo art. 448, co. 2-bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; ed alcuno dei suddetti vizi appare sussistere nel caso in esame. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma, li 20/04/2022 DEPOSITATO IN