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Ordinanza — n. 19351/2022 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of standing under new procedural rules regarding personal filing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19351/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defendant filed it personally after the new procedural rules took effect, violating the requirement for legal representation. The lower court had applied a plea-bargain sentence for a specific crime, and the defendant argued for its annulment without counsel. The court ruled that a lawyer's signature does not cure the defect of personal filing, leading to the dismissal and an order for the defendant to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.: An appeal filed personally by the accused after the entry into force of the new procedural rules is inadmissible for lack of standing, and a lawyer's signature does not validate the defect.

Parole chiave

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lack of standing personal filing procedural rules legal representation inadmissible appeal court costs plea bargain requisito della firma autografa

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Né ai fini del rispetto dei requisiti di cui all'art. 613 c.p.p.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
art. 444 c.p
E IN DIRITTO Il GIP del tribunale di Prato, con sentenza in data 23/11/2021, applicava nei confronti di TREPSENISHTI Arrigoni Ervin la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione al reato di cui all'art.
art. 648-bis cod. pen
444 c.p.p., in relazione al reato di cui all'art. 648-bis cod. pen..
art. 613 c.p
Né ai fini del rispetto dei requisiti di cui all'art. 613 c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, sentenza n. 11126 del 25/01/2021, Rv. 281475
vale l'autentica della sottoscrizione apposta dal difensore che non muta la paternità dell'atto che resta di esclusiva pertinenza dell'imputato, unico soggetto che lo ha sottoscritto (Sez. 3, sentenza n. 11126 del 25/01/2021, Rv. 281475).
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TREPSENISHTI ARRIGONI ERVIN nato a ELBASAN( ALBANIA) il 16/05/1982 avverso la sentenza del 23/11/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di PRATOudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; Ricorso Trattato De Plano

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Il GIP del tribunale di Prato, con sentenza in data 23/11/2021, applicava nei confronti di TREPSENISHTI Arrigoni Ervin la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione al reato di cui all'art. 648-bis cod. pen.. Ricorreva personalmente l'imputato chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato. Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, il quale ha proposto il ricorso personalmente, dopo l'entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen.

Né ai fini del rispetto dei requisiti di cui all'art. 613 c.p.p. vale l'autentica della sottoscrizione apposta dal difensore che non muta la paternità dell'atto che resta di esclusiva pertinenza dell'imputato, unico soggetto che lo ha sottoscritto (Sez. 3, sentenza n. 11126 del 25/01/2021, Rv. 281475). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma, li 20/04/2022 Il Consigliere estensore sidente Gio i Dio lievi DEPOSITATO IN CANC