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Ordinanza — n. 19349/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because penalty determination grievances cannot be raised after a plea bargain settlement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19349/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the appellate court's reduction of his sentence following a plea bargain agreement. The court ruled that grievances regarding the specific determination of the penalty are excluded from post-settlement cassation appeals. Consequently, the appeal was rejected because such arguments do not fall within the permissible scope of review after a settlement is reached.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: In appeals following a plea bargain, cassation appeals are inadmissible if they concern the determination of the penalty, as such grievances must have been raised during the settlement proceedings.

Parole chiave

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plea bargain settlement cassation appeal inadmissibility penalty determination review post-settlement grievances criminal procedure code tentata estorsione aggravamento della pena concussione

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
E IN DIRITTO La Corte di appello di Genova, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod.
Art. 610 c.p.p.
Invero, deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost.
Art. 129 c.p.p.
art. 599-bis cod. proc. pen
In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen.
artt. 133 c.p
con riferimento agli artt. 133 c.p., 544 e 546 c.p.p.
art. 129 cod. proc. pen
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, Sentenza n. 22002 del 10/04/2019
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIGANTI CARMELO nato a PALERMO il 30/11/1988 avverso la sentenza del 11/10/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; Ricorso Trattato De Plano

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte di appello di Genova, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Genova del 07/04/2021, rideterminava la pena inflitta a GIGANTI CARMELO in misura pari ad anni tre e mesi otto di reclusione ed euro 1.000,00 di multa in relazione al reato di cui agli artt. 56, 81 co. 2, 110, 629 commi 1 e 2 c.p. Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo:

1. nullità ex art. 606 lett. B) ed E) c.p.p. con riferimento agli artt. 133 c.p., 544 e 546 c.p.p. Il ricorso è inammissibile essendo il motivo non consentito. Invero, deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta avverso una sentenza pronunciata ex art. 599- bis cod. proc. pen. In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2 -, Sentenza n. 22002 del 10/04/2019 Ud. - dep. 20/05/2019 - Rv. 276102 - 01), evenienza, quest'ultima, che non ricorre nel caso in esame.

Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Roma, li 20/04/2022 Il Consiglier estensore Gio nni NQIi DEPOSITATO N