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Ordinanza — n. 19348/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19348/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19348/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TROISI VITO nato a RACALE il 28/04/1965 avverso la sentenza del 19/11/2021 del GIP TRIBUNALE di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; Ricorso Trattato De Plano E IN DIRITTO Il GIP del Tribunale di Lecce, con sentenza in data 19/11/2021, applicava nei confronti di TROISI Vito la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione ai reati di cui agli artt. 416, commi 1 e 2, 640, commi 1 e 2, numero 2), 482 e 494 cod pen., con la recidiva specifica, infraquinquennale e reiterata. Proponeva ricorso l'imputato, deducendo i seguenti motivi: violazione dell'art. 606, co. 1, lettere b) ed e) cod. proc. pen. con riferimento agli artt. 444, 129 e 192 cod. proc. pen.. Il ricorso è inammissibile essendo i motivi non consentiti.

Regesto Legislator

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art. 444 c.p, art. 129 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 19348/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 444 c.p.p., in relazione ai reati di cui agli artt. 416, commi 1 e 2, 640, commi 1 e 2, numero 2), 482 e 494 cod pen., con la recidiva specifica, infraquinquennale e reiterata. Proponeva ricorso l'imputato, deducendo i seguenti motivi: violazione dell'art. 606, co. 1, lettere b) ed e) cod. proc. pen. con riferimento agli artt. 444, 129 e 192 cod. proc. pen.. Il ricorso è inammissibile essendo i motivi non consentiti.

Parole chiave

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abbandono del procedimento per truffa difetto di legittimazione dell'associazione truffa all'assistenza sociale revisione della sentenza penale motivi di cassazione ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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art. 444 c.p
E IN DIRITTO Il GIP del Tribunale di Lecce, con sentenza in data 19/11/2021, applicava nei confronti di TROISI Vito la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione ai reati di cui agli artt.
art. 129 cod. proc. pen
103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod.
art. 616 cod. proc. pen
279761) Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TROISI VITO nato a RACALE il 28/04/1965 avverso la sentenza del 19/11/2021 del GIP TRIBUNALE di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; Ricorso Trattato De Plano

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Il GIP del Tribunale di Lecce, con sentenza in data 19/11/2021, applicava nei confronti di TROISI Vito la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione ai reati di cui agli artt. 416, commi 1 e 2, 640, commi 1 e 2, numero 2), 482 e 494 cod pen., con la recidiva specifica, infraquinquennale e reiterata. Proponeva ricorso l'imputato, deducendo i seguenti motivi: violazione dell'art. 606, co. 1, lettere b) ed e) cod. proc. pen. con riferimento agli artt. 444, 129 e 192 cod. proc. pen.. Il ricorso è inammissibile essendo i motivi non consentiti.

Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. e comunque per manifesta infondatezza e genericità dei motivi. Ed infatti, in base al nuovo art. 448, co. 2-bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; ed alcuno dei suddetti vizi appare sussistere nel caso in esame.

Del resto, è costante orientamento di questa corte che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; e che, in tal caso, la corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza "de plano" ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (v. Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018 Cc., Oboroceanu, Rv. 272014 e anche Sez.

F, Ordinanza n. 28742 del 25/08/2020 Cc., Messnaoui Amine, Rv. 279761) Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma, li 20/04/2022 n Il idente DE