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Ordinanza — n. 19347/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against plea bargain sentence for inadmissible procedural grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19347/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the grounds raised were not permitted under the law. The appellant challenged a reduced sentence resulting from a plea agreement, citing violations of procedural norms and omitted declarations. The court ruled that grievances regarding the waiver of leniency or the specific penalty amount are excluded from cassation review when the sentence falls within statutory limits.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.: Appeals against plea-bargain sentences are inadmissible if they concern waived leniency, the prosecutor's consent, or the penalty's legality within statutory bounds.

Parole chiave

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plea bargain appeal inadmissible grounds procedural violation penalty reduction cassation review ammende per infrazione procedurale violazione delle forme sostanziali ricorso straordinario per nullità

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lettera c) cod. proc. pen.
Proponeva ricorso l'imputato, deducendo i seguenti motivi: violazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lettera c) per inosservanza di norme processuali in relazione agli artt.
Art. 500, comma 2 cod. proc. pen.
Art. 514 cod. proc. pen.
Art. 129 cod. proc. pen.
e per omessa declaratoria ex art. 129 cod. proc. pen..
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
Art. 599-bis cod. proc. pen.
E IN DIRITTO La Corte di appello di Torino, con sentenza del 7/10/2021, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., confermava la sentenza del tribunale di Bergamo del 24/02/2021, riducendo la pena inflitta a HORVAT Principe in relazione al reato di cui all'art.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
art. 599-bis cod. proc. pen
E IN DIRITTO La Corte di appello di Torino, con sentenza del 7/10/2021, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., confermava la sentenza del tribunale di Bergamo del 24/02/2021, riducendo la pena inflitta a HORVAT Principe in relazione al reato di cui all'art.
art. 629 cod. pen
pen., confermava la sentenza del tribunale di Bergamo del 24/02/2021, riducendo la pena inflitta a HORVAT Principe in relazione al reato di cui all'art. 629 cod. pen..
art. 129 cod. proc. pen
e per omessa declaratoria ex art. 129 cod. proc. pen..

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019
ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019 Ud., Rv.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HORVAT PRINCIPE nato a LOVERE il 22/07/1990 avverso la sentenza del 07/10/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; Ricorso Trattato De Plano

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte di appello di Torino, con sentenza del 7/10/2021, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., confermava la sentenza del tribunale di Bergamo del 24/02/2021, riducendo la pena inflitta a HORVAT Principe in relazione al reato di cui all'art. 629 cod. pen.. Proponeva ricorso l'imputato, deducendo i seguenti motivi: violazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lettera c) per inosservanza di norme processuali in relazione agli artt. 500, comma 2, e 514 cod. proc. pen. e per omessa declaratoria ex art. 129 cod. proc. pen..

Il ricorso è inammissibile per essere i motivi non consentiti. Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta avverso una sentenza pronunciata ex art. 599- bis cod. proc. pen. e comunque per manifesta infondatezza e genericità dei motivi. In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019 Ud., Rv. 276102).

Ed alcuno dei suddetti vizi appare sussistere nel caso in esame. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma, li 20/04/2022 Il Consigliere fèstensore Giov. ni Ar DEPOSrtATO