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Ordinanza — n. 19346/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19346/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19346/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HE TIANHUA nato il 17/06/1982 avverso la sentenza del 02/11/2021 del GIP TRIBUNALE di BOLZANOudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; Ricorso trattato De Plano E IN DIRITTO Il GUP del tribunale di Bolzano, con sentenza in data 2/11/2021, applicava nei confronti di HE Tianhua la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione ai reati di cui agli artt. 628, commi 2 e 3 n. 1), 582 e 585 cod. pen. Ricorreva personalmente l'imputato chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato. Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, il quale ha proposto il ricorso personalmente, dopo l'entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 444 c.p, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 19346/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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diritto a un difensore diritto di non autoincriminarsi difesa penale permesso di promuovere un procedimento penale pericolo di tortura circostanza aggravante

Disposizioni normative citate

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art. 444 c.p
E IN DIRITTO Il GUP del tribunale di Bolzano, con sentenza in data 2/11/2021, applicava nei confronti di HE Tianhua la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione ai reati di cui agli artt.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HE TIANHUA nato il 17/06/1982 avverso la sentenza del 02/11/2021 del GIP TRIBUNALE di BOLZANOudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; Ricorso trattato De Plano

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Il GUP del tribunale di Bolzano, con sentenza in data 2/11/2021, applicava nei confronti di HE Tianhua la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione ai reati di cui agli artt. 628, commi 2 e 3 n. 1), 582 e 585 cod. pen. Ricorreva personalmente l'imputato chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato. Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, il quale ha proposto il ricorso personalmente, dopo l'entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma, li 20/04/2022 Il Consigliere estensore I re idente )5 Giovarmi ÀrioIlj Gio a ni Diotallevi DEPO