Cassation appeals against settlement sentences are inadmissible for lack of statutory grounds under Art. 448 CPP.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeals filed by two defendants against a settlement sentence inadmissible. The applicants argued a defect in the court's reasoning, but the Court held that such grounds are no longer permissible under the new procedural code. Consequently, the appeals were rejected as they fall outside the specific statutory exceptions for challenging settlement judgments.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against settlement sentences are admissible only for specific grounds regarding the defendant's will, legal qualification, or penalty legality, excluding general defects in reasoning.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ABD EL MOAZ ABD EL RAHIM HASSANIN TAYSSER nato a MILANO il 18/05/1984 AVRAM MARIUS DANIEL nato il 07/09/1974 avverso la sentenza del 25/10/2021 del GIP TRIBUNALE di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; Ricorso Trattato De Plano
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Il GIP del tribunale di Brescia, con sentenza in data 25 ottobre 2021, applicava nei confronti di Avram Marius Daniel e di Abd El Moaz Abd El Rahim Hassanin Taysser la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., per il primo in relazione ai reati di cui agli artt. 416, commi 1 e 2, 61 n. 2 — 615 quater, 61 n. 2 — 615 ter, 640 ter, comma 3 e 512-bis c.p.; per il secondo in relazione agli artt. 416, commi 1 e 2, 493 ter c.p. Proponevano ricorso per cassazione i ricorrenti, deducendo entrambi vizio di motivazione. I ricorsi sono inammissibili per non essere i motivi consentiti in questa sede.
I ricorsi devono essere trattati nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazioni, proposte avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che devono essere dichiarate inammissibili perché proposte al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. e comunque per manifesta infondatezza e genericità dei motivi. Tenuto presente che la sentenza è frutto dell'accordo tra le parti, i motivi di ricorso sulla responsabilità sono inammissibili.
Ed infatti, in base al nuovo art. 448, co. 2bis, c.p.p., il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; ne consegue che il vizio della motivazione non rientra più tra i casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione (v., tra le tante:
Sez. 4, sentenza 5 giugno 2018, n.38235). Peraltro, con riferimento al motivo di ricorso dedotto dal secondo imputato, il quale lamenta la mancanza della motivazione, va al contrario evidenziato che la sentenza risulta corredata da tale requisito di legge. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cpp, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro 3000,00 ciascuno a favore della cassa delle ammende.
PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma, li 2