Italian Court dismisses appeals against plea-bargain sentences for procedural and substantive inadmissibility.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by two defendants against a plea-bargain sentence inadmissible. The defendants argued for acquittal under Article 129 of the Code of Criminal Procedure and challenged the sentence's proportionality, but the court found these grounds legally excluded. Consequently, the appeals were rejected as procedurally improper and substantively unfounded, resulting in a ruling against the appellants for court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: Appeals against plea-bargain sentences are inadmissible if they concern waived grounds, lack of acquittal conditions, or sentencing errors not affecting the sanction's legality.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: NDOJA GERMANDO nato il 21/06/1994 NDOJA NARD nato il 09/11/1969 avverso la sentenza del 07/10/2021 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; Ricorso Trattato De Plano
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La Corte di appello di Torino, con sentenza del 7/10/2021, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., confermava la sentenza del tribunale di Cuneo del 19/06/2018, riducendo la pena inflitta a NDOJA Germando e NDOJA Nard in relazione al reato di cui agli artt. 624 e 625 n. 5 cod. pen. Proponevano ricorso gli imputati, con due differenti atti di impugnazione, deducendo i seguenti motivi: vizio di motivazione con riferimento al mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., nonché con riguardo alla congruità della pena concordata.
I ricorsi sono inammissibili essendo i motivi non consentiti. I ricorsi devono essere trattati nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazioni che devono essere dichiarate inammissibili perché proposte avverso una sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen. e comunque per manifesta infondatezza e genericità dei motivi. In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019 Ud., Rv. 276102).
Ed alcuno dei suddetti vizi appare sussistere nel caso in esame. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila ciascuno a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma, li 20/04/2022 Il Consigliere estensore sidente nni Arb r Gio ni