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Ordinanza — n. 19339/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for being outside statutory grounds regarding plea agreement sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19339/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Nadif Zakaria inadmissible. The lower court applied a negotiated sentence under Article 444 of the Criminal Procedure Code, but the appellant argued a violation of Article 62 regarding sentencing responsibility. The court ruled that appeals against plea agreement sentences are strictly limited to specific statutory grounds, which this generic argument did not meet. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 444, cod. proc. pen.: Appeals against sentences resulting from a plea agreement are admissible only for specific statutory grounds, excluding general arguments on sentencing responsibility.

Parole chiave

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plea agreement sentencing cassation appeal admissibility negotiated sentence statutory grounds limitation procedural inadmissibility censura formulata in modo carente motivi di cassazione attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 444, cod. proc. pen.
E IN DIRITTO Il tribunale di Modena, con sentenza in data 29/9/2021, applicava nei confronti di Nadif Zakaria la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione al reato di cui all'art.
Art. 62, n. 4, c.p.
Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge in relazione all'art. 62, n.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n.
Art. 616, cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cpp, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.
Legge n. 103 del 2017
- come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art.
art. 444 c.p
E IN DIRITTO Il tribunale di Modena, con sentenza in data 29/9/2021, applicava nei confronti di Nadif Zakaria la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione al reato di cui all'art.
art. 648 c.p
444 c.p.p., in relazione al reato di cui all'art. 648 c.p.

Giurisprudenza citata

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Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186
616 cpp, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro 3000 a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NADIF ZAKARIA nato il 10/05/1988 avverso la sentenza del 29/09/2021 del TRIBUNALE di MODENAudita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO; lette/sentitenclusioni del PG udito A-difensore Ricorso +rattato De Plano

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Il tribunale di Modena, con sentenza in data 29/9/2021, applicava nei confronti di Nadif Zakaria la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione al reato di cui all'art. 648 c.p. Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge in relazione all'art. 62, n. 4 c.p. Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. e comunque per manifesta infondatezza e genericità dei motivi.

Tenuto presente che la sentenza è frutto dell'accordo tra le parti, i motivi di ricorso sulla responsabilità sono inammissibili. Ed infatti, in base al nuovo art. 448, co. 2bis, c.p.p., il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; e nessuno di questi vizi risulta sussistere nel caso di specie, posto che la denunciata violazione di legge attiene in realtà ad un profilo del trattamento sanzionatorio oggetto dell'accordo.

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cpp, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro 3000 a favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 aprile 2022 Il Consigliere relatd