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Ordinanza — n. 19337/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19337/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19337/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAJOUI MOHSSINE CUI 062XIR3 nato il 24/03/1998 avverso la sentenza del 20/01/2022 del GIP TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO; lette/s.entite le conclusioni del PG udito iIQHfensore Ricorso +rattato De Plano

Regesto Legislator

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art. 444 c.p; Ordinanza — n. 19337/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 4 del 5 giugno 2018, n. 38235). All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cpp, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro 3000 a favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivi di cassazione revisione in materia penale nozione di molestie modifica della sentenza azione civile altri reati

Disposizioni normative citate

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art. 444 c.p
E IN DIRITTO Il GIP del tribunale di Torino, con sentenza in data 20/1/2022, applicava nei confronti di Hajoui Mohssine la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione ai reati di cui agli artt.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAJOUI MOHSSINE CUI 062XIR3 nato il 24/03/1998 avverso la sentenza del 20/01/2022 del GIP TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO; lette/s.entite le conclusioni del PG udito iIQHfensore Ricorso +rattato De Plano

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Il GIP del tribunale di Torino, con sentenza in data 20/1/2022, applicava nei confronti di Hajoui Mohssine la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione ai reati di cui agli artt. 628, commi 1, 2 e 3 n. 1, 582, 585 in relazione agli artt. 576 e 61, n. 2 c.p. Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo manifesta illogicità e carenza della motivazione della sentenza impugnata. Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. e comunque per manifesta infondatezza e genericità dei motivi.

Tenuto presente che la sentenza è frutto dell'accordo tra le parti, i motivi di ricorso sulla responsabilità sono inammissibili. Ed infatti, in base al nuovo art. 448, co. 2bis, c.p.p., il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; ne consegue che il vizio della motivazione non rientra più tra i casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione (v., tra le tante:

Sez. 4 del 5 giugno 2018, n. 38235). All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cpp, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro 3000 a favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2022 Il Consigliere