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Ordinanza — n. 19336/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for generic grounds and outside statutory limits on appealable errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19336/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because it was filed under grounds not permitted by the new procedural code. The appellant argued for a different legal qualification of the facts, but the Court found the reasons generic and manifestly unfounded. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: A cassation appeal against a sentence of applied penalty is inadmissible if filed for generic reasons or outside the specific grounds of erroneous legal qualification limited to manifest error.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility erroneous legal qualification manifest error standard generic appeal grounds procedural code limits accuse di truffa mancata attuazione degli accordi illeciti ricorso per inadempienza

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n.
Art. 616, cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cpp, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.
art. 444 c.p
E IN DIRITTO Il GIP del tribunale di Milano, con sentenza in data 6/10/2021, applicava nei confronti di Benini Alberto la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione ai reati di cui agli artt.
art. 640 c.p
Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo erronea qualificazione giuridica del fatto, per aver ritenuto le condotte contestate riconducibili a quelle del reato di truffa ex art. 640 c.p.
art. 640 ter c.p
e non a quelle del reato di frode informatica di cui all'art. 640 ter c.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021
(Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021 - Rv.
Pg c/ Paolino Michele
Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186
616 cpp, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro 3000 a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BENINI ALBERTO nato a MILANO il 11/05/1970 avverso la sentenza del 06/10/2021 del GIP TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO; iette/sentiteje conclusioni del PG udito il 9ifelisore Ricorso trattato De Plano

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Il GIP del tribunale di Milano, con sentenza in data 6/10/2021, applicava nei confronti di Benini Alberto la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione ai reati di cui agli artt. 61, n. 7, 11 e 640 c.p.; 61 n. 5, 7, 11 e 640, comma 2 n. 2 c.p. Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo erronea qualificazione giuridica del fatto, per aver ritenuto le condotte contestate riconducibili a quelle del reato di truffa ex art. 640 c.p. e non a quelle del reato di frode informatica di cui all'art. 640 ter c.p. Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. e comunque per manifesta infondatezza e genericità dei motivi.

Tenuto presente che la sentenza è frutto dell'accordo tra le parti, i motivi di ricorso sulla responsabilità sono inammissibili. Ed infatti, in base al nuovo art. 448, co. 2 bis, c.p.p., il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Inoltre, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto - insussistente nel caso di specie-, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione. (Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021 - Rv. 281116;

Pg c/ Paolino Michele). All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cpp, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro 3000 a favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2022 Il Consigliere