Cassation appeal against settlement sentence dismissed as inadmissible due to lack of statutory grounds under new procedural law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Rollo Pierluigi against a settlement sentence inadmissible. The appellant argued for violation of law and lack of reasoning, but the appeal was rejected because it did not fall within the specific grounds permitted by the new Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was dismissed for manifest unfoundedness and genericity, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis, c.p.p.: A cassation appeal against a settlement sentence is inadmissible if it does not concern the expression of the defendant's will, the lack of correlation between the request and the judgment, the erroneous legal qualification, or the illegality of the penalty, thereby excluding defects of reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROLLO PIERLUIGI nato a LECCE il 27/11/1989 avverso la sentenza del 23/09/2021 del TRIBUNALE di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO; lette/sentit conclusioni del PG udito il_difénsore Ricorso i-rattato De Plano
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Il tribunale di Lecce, con sentenza in data 23/9/2021, applicava nei confronti di Rollo Pierluigi la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione al reato di cui all' art. 648 con recidiva specifica, infraquinquennale e reiterata. Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125 e 129 c.p.p. Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. e comunque per manifesta infondatezza e genericità dei motivi.
Tenuto presente che la sentenza è frutto dell'accordo tra le parti, i motivi di ricorso sulla responsabilità sono inammissibili. Ed infatti, in base al nuovo art. 448, co. 2bis, c.p.p., il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; ne consegue che il vizio della motivazione non rientra più tra i casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione (v., tra le tante:
Sez. 4 del 5 giugno 2018, n. 38235). All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processualì, nonché, ai sensi dell'art. 616 cpp, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro 3000 a favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 20 aprile 2022 Il Consigliere relato