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Ordinanza — n. 19334/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19334/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19334/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BENDINI MAURIZIO nato a CASTELLO DI SERRAVALLE il 04/07/1963 BUCCI DONATELLA nato a SALA BOLOGNESE il 21/03/1966 avverso la sentenza del 10/05/2021 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO; lette/sele conclusioni del PG udit9Lenensore Ricorso Trattato De Plano

Regesto Legislator

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art. 444 c.p, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 19334/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 4 del 5 giugno 2018, n. 38235). All'inammissibilità del ricorsè consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cpp, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro 3000 a favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivazione sufficiente truffa aggravata aggravamento della pena concorso di motivi di sospensione motivi validi maggiorazione dissuasiva

Disposizioni normative citate

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art. 444 c.p
E IN DIRITTO Il GIP del tribunale di Bologna, con sentenza in data 10/5/2021, applicava nei confronti di Bendini Maurizio e di Bucci Donatella la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione ai reati di cui agli artt.
art. 129 cod. proc. pen
Proponevano ricorso per cassazione gli imputati, deducendo erronea applicazione di legge e carenza di motivazione della sentenza impugnata circa l'indagine da effettuarsi ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BENDINI MAURIZIO nato a CASTELLO DI SERRAVALLE il 04/07/1963 BUCCI DONATELLA nato a SALA BOLOGNESE il 21/03/1966 avverso la sentenza del 10/05/2021 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO; lette/sele conclusioni del PG udit9Lenensore Ricorso Trattato De Plano

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Il GIP del tribunale di Bologna, con sentenza in data 10/5/2021, applicava nei confronti di Bendini Maurizio e di Bucci Donatella la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione ai reati di cui agli artt. 416; 56, 48, 479, 640 bis; 5, comma 8 bis d.lgs. 186/1998. Proponevano ricorso per cassazione gli imputati, deducendo erronea applicazione di legge e carenza di motivazione della sentenza impugnata circa l'indagine da effettuarsi ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 - trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. e comunque per manifesta infondatezza e genericità dei motivi.

Tenuto presente che la sentenza è frutto dell'accordo tra le parti, i motivi di ricorso sulla responsabilità sono inammissibili. Ed infatti, in base al nuovo art. 448, co. 2bis, c.p.p., il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; ne consegue che il vizio della motivazione non rientra più tra i casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione (v., tra le tante:

Sez. 4 del 5 giugno 2018, n. 38235). All'inammissibilità del ricorsè consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cpp, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro 3000 a favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2022 Il Consigliere relatore :DEPOSITATO IN CANCELLE