Cassation appeal dismissed as inadmissible de plano for generic legal errors in a plea-bargain sentencing case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible de plano, treating it as a generic challenge to the sentencing agreement. The appellant argued for errors in applying criminal law regarding specific offenses, but the Court noted that under the new procedural code, appeals against plea-bargain sentences are strictly limited to specific grounds like the defendant's will or legal qualification. Since the appellant's arguments did not fit these narrow exceptions and were deemed generic, the appeal was rejected and the appellant ordered to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis, c.p.p.: Appeals against sentencing agreements are inadmissible de plano if they do not fall within the strictly enumerated grounds of the new procedural code, such as the expression of the defendant's will or the legal qualification of the act.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FEBBRARO ALINE MARIA nato il 26/04/1995 avverso la sentenza del 16/02/2022 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO; lette/site le conclusioni del PG udito_9itensore Ricorso Trattato De Plano
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Il tribunale di Bologna, con sentenza in data 16 febbraio 2022, applicava nei confronti di Febbraro Aline Maria la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione ai reati di cui agli artt. 635 e 56, 633 c.p., nonché 4 1.110/1975 Proponeva ricorso per cassazione l'imputato deducendo il seguente motivo: - Erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 56, 633 c.p. e 129 c.p.p. Il ricorso è inammissibile. Esso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., e comunque per manifesta infondatezza e genericità dei motivi.
Tenuto presente che la sentenza è frutto dell'accordo tra le parti, il motivo di ricorso sulla responsabilità è inammissibile. Ed infatti, in base al nuovo art. 448, co. 2bis, c.p.p., il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; ne consegue che le violazioni di legge prospettate non rientrano tra i casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione (v., tra le tante:
Sez. 4, sentenza 5 giugno 2018, n.38235). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla cassa delle ammende Così deciso in Roma, il 20 aprile 2022 Il Consigliere relato