Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 19332/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against plea bargain due to procedural timing and lack of specific grounds under new criminal code rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19332/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ruling that the plea bargain sentence was finalized after the new procedural law took effect. The appellant argued for a violation of translation rights, but the court found no specific prejudice to the defense since the law now prohibits personal appeals for such issues. Consequently, the appeal was rejected as procedurally improper and substantively unfounded.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentences filed after the new law's entry into force are inadmissible unless they concern the expression of the defendant's will, lack of correlation, legal qualification error, or illegality of the penalty.

Parole chiave

Generato dall'IA
plea bargain appeal procedural inadmissibility criminal procedure code translation rights defendant's will legal qualification error Corte di Cassazione diritto di traduzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Esso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 444 c.p.p.
E IN DIRITTO Il tribunale di Modena, con sentenza in data 7 settembre 2021, applicava nei confronti di Bel Hassan Salah la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione ai reati di cui agli artt.
Art. 628 c.p.
Art. 582 c.p.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Legge n. 103 del 2017
- come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art.
art. 444 c.p
E IN DIRITTO Il tribunale di Modena, con sentenza in data 7 settembre 2021, applicava nei confronti di Bel Hassan Salah la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione ai reati di cui agli artt.
art. 143 c.p
B c.p.p., dell'art. 143 c.p.p.
art. 613 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 32878 del 05/02/2019 Cc. Rv. 277111 - 02
Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEL HASSAN SALAH nato il 15/10/1984 avverso la sentenza del 07/09/2021 del TRIBUNALE di MODENAudita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO; lette/sentitit conclusioni del PG uditoyifensore Ricorso Trattato De Plano

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Il tribunale di Modena, con sentenza in data 7 settembre 2021, applicava nei confronti di Bel Hassan Salah la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione ai reati di cui agli artt. 628 e 582 c.p. Proponeva ricorso per cassazione l'imputato deducendo il seguente motivo: - Violazione di legge, ex art. 606, co. 1 lett. B c.p.p., dell'art. 143 c.p.p. Il ricorso è inammissibile. Esso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., e comunque per manifesta infondatezza e genericità dei motivi.

Ed infatti, in base al nuovo art. 448, co. 2bis, c.p.p., il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Nello specifico, si evidenzia come la violazione di legge dedotta dal ricorrente non rientri tra i casi in cui è ammesso il ricorso per cassazione, in quanto, "in mancanza di elementi specifici indicativi di un pregiudizio in ordine alla completa esplicazione del diritto di difesa, l'omessa traduzione della sentenza di patteggiannento in lingua nota all'imputato alloglotta non integra di per sé causa di nullità della stessa, atteso che, dopo la modifica dell'art. 613 cod. proc. pen., ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103, l'imputato non ha più facoltà di proporre personalmente ricorso per cassazione" (Sez. 5, n. 32878 del 05/02/2019 Cc.

Rv. 277111 - 02). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla cassa delle ammende Così deciso in Roma, il 20 aprile 2022 Il Consigliere relatore V esidente DEPOSITATO IN CANC