Sentenza — n. 19328/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 20/07/2021 il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, applicava a Romeo Antonino la pena di mesi due di reclusione ed euro 100,00 di multa per il delitto allo stesso ascritto (art. 648 cpv. cod. pen.). Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Catania deducendo con un unico motivo violazione di legge per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale quanto alla pena in concreto applicata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. tenuto conto della determinazione della pena base in mesi quattro di reclusione ed euro 150,00 di multa, nonché della riduzione della stessa alla pena finale di mesi due di reclusione ed euro 100,00 di multa, con riduzione della pena detentiva in misura superiore al consentito.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen; Sentenza — n. 19328/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 648 cpv. cod. pen.). Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Catania deducendo con un unico motivo violazione di legge per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale quanto alla pena in concreto applicata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. tenuto conto della determinazione della pena base in mesi quattro di reclusione ed euro 150,00 di multa, nonché della riduzione della stessa alla pena finale di mesi due di reclusione ed euro 100,00 di multa, con riduzione della pena detentiva in misura superiore al consentito.
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ente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore Generale presso la Corte di Appello di CATANIA c. ROMEO Antonino avverso la sentenza del TRIBUNALE di CATANIA in composizione monocratica del 20/07/2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia MINUTILLO TURTUR; lette le conclusioni del Procuratore Generale, Dott. Valentina MANUALI, che ha chiesto che il provvedimento venga annullato con rinvio al Tribunale di Catania.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 20/07/2021 il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, applicava a Romeo Antonino la pena di mesi due di reclusione ed euro 100,00 di multa per il delitto allo stesso ascritto (art. 648 cpv. cod. pen.).
2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Catania deducendo con un unico motivo violazione di legge per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale quanto alla pena in concreto applicata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. tenuto conto della determinazione della pena base in mesi quattro di reclusione ed euro 150,00 di multa, nonché della riduzione della stessa alla pena finale di mesi due di reclusione ed euro 100,00 di multa, con riduzione della pena detentiva in misura superiore al consentito.
3. Il Procuratore Generale ha chiesto che il provvedimento impugnato venga annullato con rinvio al Tribunale di Catania.
4. Il motivo è fondato. Dalla lettura dei verbali di udienza, oltre che dalla motivazione della sentenza del Tribunale di Catania, in composizione monocratica, emerge senza alcun dubbio come l'accordo tra le parti in ordine all'applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen., pienamente recepito dal giudice con la sua decisione, è stato formalizzato nei seguenti termini: pena base mesi quattro di reclusione ed euro 150,00 di multa, diminuita alla pena finale di mesi due di reclusione ed euro 150,00 di multa.
5. La misura della riduzione della pena detentiva, in relazione al rito prescelto, è all'evidenza stata disposta in misura non consentita dalla legge risultando superiore ad un terzo della pena base.
6. La sentenza deve conseguentemente essere annullata con rinvio al Tribunale di Catania in composizione monocratica.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Catania per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma il 31 Marzo 2022. Il Consigliere est. Marzia Minutillo Turtur ii\AL)A40.1 Il