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Sentenza — n. 19319/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 19319/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 19319/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte di Appello di Ancona ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Ascoli Piceno aveva riconosciuto Matteo Amabili responsabile del delitto di truffa e, con l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., lo aveva condannato alla pena di mesi 4 di reclusione ed Euro 120 di multa oltre al pagamento delle spese processuali;

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 19319/2022 — snpen · Corte di Cassazione: il PG ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per l'inammissibilità di entrambi i ricorsi: rileva, infatti, che si è in presenza di una "doppia conforme" sulla responsabilità e che le censure articolate dalla difesa siano meramente riproduttive e reiterative delle doglianze articolate con l'atto di appello ed adeguatamente risolte dal giudice di merito con motivazione con cui il ricorsi non si confrontano finendo con il sollecitare una rivalutazione dell'intero materiale probatorio non consentita in sede di legittimità.

Parole chiave

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accuse di truffa aste elettroniche appropriazione indebita indagine internazionale per truffa scambio di atti giuridici per via elettronica eccezione di buona fede
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di Matteo Amabili, nato a San Benedetto del Tronto il 4.3.1984, contro la sentenza della Corte di Appello di Ancona del 13.7.2020; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. Pierluigi Cianfrocca; letta la requisitoria del PG che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Ancona ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Ascoli Piceno aveva riconosciuto Matteo Amabili responsabile del delitto di truffa e, con l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., lo aveva condannato alla pena di mesi 4 di reclusione ed Euro 120 di multa oltre al pagamento delle spese processuali;

2. ricorre per cassazione il difensore dell'Amabili lamentando: 2.1 vizio di motivazione per travisamento della prova: ripercorre le regole d'acquisto e di pagamento del sistema Ebay sottolineandone la assoluta affidabilità e tracciabilità; richiama il tenore della querela e della deposizione del Previti quanto alla identificazione del suo interlocutore con cui aveva avuto contatti esclusivamente per via telematica e senza conoscerne la identità ed alla incertezza anche in merito all'intervenuto pagamento che, d'altra parte, soltanto con il sistema "Pay Pall" è garantito mentre chi utilizza una diversa modalità ne assume consapevolmente il relativo rischio; 2.2 in subordine, non diversi procedere per estinzione del reato per remissione della querela: rileva che, in ogni caso, dopo la sentenza della Corte di Appello di Ancona, la persona offesa Cristian Previti ha rimesso la querela con la relativa accettazione da parte dell'Amabili;

3. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per l'inammissibilità di entrambi i ricorsi: rileva, infatti, che si è in presenza di una "doppia conforme" sulla responsabilità e che le censure articolate dalla difesa siano meramente riproduttive e reiterative delle doglianze articolate con l'atto di appello ed adeguatamente risolte dal giudice di merito con motivazione con cui il ricorsi non si confrontano finendo con il sollecitare una rivalutazione dell'intero materiale probatorio non consentita in sede di legittimità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La sentenza impugnata va annullata senza rinvio.

1. La difesa dell'Amabili ha infatti allegato al ricorso il verbale redatto il giorno 27.10.2020 presso la Stazione dei Carabinieri "Veneto" di Villafranca di Verona in cui si era dato atto che la persona offesa Cristian Previti aveva dichiarato di "... rimettere la querela in quanto sono stato risarcito dal sig. Amabili Matteo ..."; in data 13.11.2020 Matteo Amabili, presso la Stazione dei Carabinieri di Mansampolo Del Tronto, aveva dichiarato di accettare la remissione della querela formalizzata dal Previti.

2. E' pacifico che la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata dal querelato, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (cfr., Cass SS.UU., 25.2.2004, Chiasserini; Cass. Pen., 2, 8.7.2014 n. 37.688, Gustinetti; Cass. Pen., 2, 28.4.2010 n. 18.680, Lo Conte; cfr., da ultimo, Cass. Pen., 5, 25.2.2019 n. 19.675, Crupi, secondo cui la remissione di querela intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità del ricorso, purché questo sia stato tempestivamente proposto, e si estende a tutti i correi che non l'abbiano ricusata, travolgendo le statuizioni civili collegate ai reati estinti).

3. E' altresì pacifico che in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (cfr., Sez. U, Sentenza n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275; conf., Sez. 5, Sentenza n. 588 del 04/10/2013, Zambonini, Rv. 258670; cfr., con specifico riferimento alla ipotesi della intervenuta remissione della querela, Sez. 5, Sentenza n. 21201 del 26/02/2009, Faraon ed altro, Rv. 244635).

4. Precluso perciò l'esame delle doglianze articolate con il ricorso, con l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata ed in conformità di quanto convenuto dalle parti, va disposta la condanna del querelato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione della querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, 1'11.3.2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Pier