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Sentenza — n. 19250/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 19250/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 19250/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Domenico La Rosa (figlio di Santo La Rosa, detto il "brodoso", già uomo a disposizione di Mommino Piromalli alle dirette dipendenze del capo e con compiti esecutivi e operativi soprattutto nel settore estorsivo) è sottoposto a indagini in quanto, quale affiliato, avrebbe avuto la disponibilità di attingere dalla "cassa comune" gestita da Mommino Piromalli, sarebbe stato a disposizione per qualsiasi progetto criminale rientrante nel programma dell'associazione, in particolare sarebbe stato inviato a Vallecrosia in occasione dell'organizzazione dell'omicidio di Vincenzo Perri e avrebbe frequentato la masseria di Girolamo Mazzaferro, che era una delle basi operative del gruppo di riferimento.

Regesto Legislator

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art. 416 bis cod. pen; Sentenza — n. 19250/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 co 1-ter disp. att. cod. proc. pen.

Parole chiave

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partecipazione al reato domanda d'asilo di rom membro della famiglia atti istruttori penali detenuto complicità

Disposizioni normative citate

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art. 416 bis cod. pen
Avverso l'ordinanza del Tribunale dei Riesame ha proposto ricorso per cassazione l'indagato che, a mezzo del difensore, ha dedotto il vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria quanto al reato di cui all'art. 416 bis cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LA ROSA DOMENICO nato a GIOIA TAURO il 06/05/1990 avverso l'ordinanza del 19/08/2021 del TRIB. LIBERTA di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; sentite le conclusioni del Procuratore Generale, Sost. Proc. dott. FULVIO BALDI, per l'inammissibilità; udito il difensore, l'avv. GUIDO CONTESTABILE, che chiede l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

Il TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA, SEZIONE DISTRETTUALE DEL RIESAME, con ordinanza in data 19/8/2021, depositata il 20/9/2021, ha rigettato il riesame e confermato l'ordinanza con la quale il GIUDICE delle INDAGINI PRELIMINARI del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA il 5/7/2021 ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di LA ROSA DOMENICO in relazione al reato di cui all'art. 416 bis cod. pen.

1. Domenico La Rosa (figlio di Santo La Rosa, detto il "brodoso", già uomo a disposizione di Mommino Piromalli alle dirette dipendenze del capo e con compiti esecutivi e operativi soprattutto nel settore estorsivo) è sottoposto a indagini in quanto, quale affiliato, avrebbe avuto la disponibilità di attingere dalla "cassa comune" gestita da Mommino Piromalli, sarebbe stato a disposizione per qualsiasi progetto criminale rientrante nel programma dell'associazione, in particolare sarebbe stato inviato a Vallecrosia in occasione dell'organizzazione dell'omicidio di Vincenzo Perri e avrebbe frequentato la masseria di Girolamo Mazzaferro, che era una delle basi operative del gruppo di riferimento.

In relazione a tale reato in data 5 luglio 2021 il Giudice per le Indagini Preliminari di Reggio Calabria, ritenuta la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere. Provvedimento questo avverso il quale la difesa ha proposto riesame che il Tribunale Distrettuale, valorizzate le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, ha respinto.

2. Avverso l'ordinanza del Tribunale dei Riesame ha proposto ricorso per cassazione l'indagato che, a mezzo del difensore, ha dedotto il vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria quanto al reato di cui all'art. 416 bis cod. pen.

3. In data 12 gennaio 2022 è pervenuta da parte dell'avv. Contestabile la richiesta di trattazione orale del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è complessivamente infondato.

1. In un unico articolato motivo la difesa rileva che il Tribunale non si sarebbe confrontato con gli argomenti indicati nella memoria depositata dalla difesa, nella quale le censure al provvedimento emesso dal giudice per le indagini preliminari erano esposte in modo puntuale. Ragione questa per la quale la motivazione dell'ordinanza ora impugnata, fondata su di una lettura sostanzialmente incompleta e comunque decontestualizzata delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, alcuni dei quali arrestati in tempi anteriori a quelli in contestazione, sarebbe manifestamente illogica e contraddittoria.

Alcune delle dichiarazioni rese dai collaboratori, quelle di Antonino Russo e Pasquale Labate, risultano peraltro essere de relato, circostanza anche questa che il Tribunale non ha considerato e che sarebbe invece estremamente significativa in virtù della data in cui gli stessi, 2013, il primo, e 2015, il secondo, hanno rispettivamente avviato la collaborazione con la giustizia. Russo, poi, fa riferimento a episodi molto risalenti nel tempo, quale quello relativo all'omicidio di Vincenzo Perri che sarebbe pure stato smentito dall'esito delle indagini effettuate dalla DDA di Genova come da provvedimento depositato dalla difesa.

Del tutto astratte, inoltre, sarebbero le dichiarazioni di Labate, che parla solo di una generica "messa" a disposizione di Mommino Piromalli e così anche i collaboratori più recenti, come Trunfio, che non hanno avuto contatti in carcere con Domenico La Rosa e non hanno indicato episodi specifici a suo carico. In assenza di una convergenza di dichiarazioni quanto a una effettiva e concreta partecipazione, in conclusione, il provvedimento impugnato, di fatto fondato sulla mera "messa a disposizione", sarebbe del tutto carente quanto alla motivazione circa il contributo che il ricorrente avrebbe fornito all'associazione e circa la sussistenza del dolo specifico di chi condivide il programma criminoso che caratterizza il sodalizio mafioso.

Le doglianze sono infondate. 1.1. La circostanza che il Tribunale non si sia confrontato in modo puntuale con le considerazioni e con gli argomenti specifici contenuti nella memoria non inficia la tenuta logica del provvedimento impugnato. Se è vero che il giudice del controllo è tenuto a confrontarsi con le deduzioni difensive e a tenerne conto nella redazione della motivazione del provvedimento, così che l'omessa valutazione degli elementi indicati e degli argomenti contenuti nell'atto di impugnazione, ovvero in una memoria difensiva, determina un vizio di motivazione deducibile in cassazione (cfr. da ultimo Sez. 3, n. 36688 del 06/06/2019, Rinaldi, Rv. 277667 con riferimento alla fase di merito), deve però ribadirsi che per la verifica dell'effettiva esistenza in concreto di tale vizio si deve fare riferimento al criterio decisorio tipico della fase e alla decisività del tema introdotto dalla difesa, che deve appunto essere tale da risultare idoneo a destrutturare la conclusione cui il giudice è pervenuto proprio sulla base dello standard probatorio applicato (cfr.

Sez. 2, n. 38834 del 07/06/2019, Forzini, Rv. 277220). L'onere che il giudice ha di confrontarsi con gli argomenti della difesa, infatti, non può non risentire della specificità del criterio decisorio e degli standard probatori cui deve attenersi il giudice. Ciò anche perché il giudice del controllo non è comunque tenuto a prendere in considerazione ogni argomentazione proposta dalle parti, essendo sufficiente che nella motivazione indichi le ragioni che sorreggono la conclusione cui è pervenuto, dimostrando di aver tenuto così presente ogni fatto decisivo, tanto che l'ipotizzabilità di una diversa valutazione delle medesime risultanze processuali non costituisce vizio di motivazione valutabile in sede di legittimità (così Sez. 1, n. 6128 del 07/11/2013, dep. 2014, Mancuso, Rv. 259170, con specifico riferimento al riesame e Sez. 5, n. 7588 del 06/05/1999, Rv 213630). 1.2.

Nel caso di specie il Tribunale, se pure senza confrontarsi direttamente con ogni specifica e puntuale deduzione della difesa, facendo corretto riferimento allo standard probatorio tipico della fase cautelare, dando atto dell'avvenuto deposito della memoria e così considerando quanto in questa sostenuto, ha evidenziato le ragioni per le quali ha ritenuto che sussistessero i gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato. Sotto tale profilo la motivazione, la cui tenuta complessiva non risulta inficiata dagli argomenti e dalle considerazioni pure in questa sede evidenziate dalla difesa, risulta nel complesso adeguata. 1.2.1.

La conclusione del Tribunale in ordine alla partecipazione del ricorrente al sodalizio mafioso è coerente agli elementi emersi. Al di là delle pur articolate censure della difesa, infatti, i riferimenti alle dichiarazioni rese da Antonio Russo, Pasquale Labate, Francesco Trunfio e Diego Zappia e al significativo riscontro costituito dai fatti oggetto del procedimento .Jail Express e da quanto riferito in quel procedimento da una delle persone offese, risultano allo stato idonei ai fini del giudizio di qualificata probabilità di colpevolezza richiesto per la fase cautelare.

I quattro collaboratori di giustizia hanno tutti reso dichiarazioni che, seppure di diverso tenore, sono sostanzialmente convergenti quanto alla partecipazione del ricorrente all'associazione. La circostanza che quelle rese da Russo e Labate siano risalenti nel tempo non vale da solo a escluderne la rilevanza quanto alla partecipazione, evidentemente da epoca precedente, del ricorrente all'associazione. Quelle rese da Trunfio e Zappia rendono conto dell'esistenza di elementi significativi quanto alla partecipazione e alla continuità della stessa:

Trunfio riferisce espressamente di avere appreso da Vincenzo La Rosa che lui e il fratello Domenico facevano parte del gruppo di cui era capo Mommino Piromalli; Zappia racconta uno specifico episodio nel quale si ricostruisce in termini specifici e dettagliati l'attività che i due fratelli La Rosa hanno posto in essere nell'interesse del clan e del fine perseguito, anche con modalità tipicamente mafiose (cfr. pag. 16 dell'ordinanza impugnata). Tali dichiarazioni, poi, come correttamente evidenziato nel provvedimento impugnato, hanno trovato decisivo riscontro nelle dichiarazioni rese da Giuseppe Arcudi nel procedimento Jail Express, che, vittima del sequestro di persona commesso, ha riferito che il ricorrente e il fratello gli avevano espressamente detto di fare "parte di una famiglia di Gioia Tauro".

Affermazione quest'ultima che, per la provenienza dall'indagato e per il contenuto, ha di per sé una significativa consistenza dimostrativa quanto all'appartenenza del ricorrente al clan e dell'attività dallo stesso posta in essere a vantaggio del sodalizio. 1.2.2. A fronte degli elementi valorizzati dal Tribunale e della corretta valutazione degli stessi, le critiche articolate dalla difesa in ordine all'assenza di contestazione di delitti fine dell'associazione non risultano decisive.Con il riferimento alle dichiarazioni di Zappia quanto alla necessità di mantenere il controllo della zona mafiosa di competenza e alle modalità esecutive dell'episodio oggetto del processo Jail Express, infatti, il Tribunale, così conformandosi alla giurisprudenza di legittimità sul punto (Sez.

U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889; Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231671), ha dato conto dell'esistenza allo stato di elementi sintomatici dell'inserimento del ricorrente nel sodalizio e della sua disponibilità a svolgere un ruolo dinamico e funzionale al perseguimento dei fini dell'associazione.

2. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 co 1-ter disp. att. cod. proc. pen.