Sentenza — n. 19240/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da IORDACHE IONUT ADRIAN nato il 21/07/1992 avverso la sentenza del 25/11/2019 della CORTE APPELLO di BARI Visti gli atti, la sentenza e il ricorso; Udita la relazione svolta dal Consigliere Andrea Antonio Salemme; Udite le conclusioni del P.G. in persona del Dott. Luca Tampieri, instante per l'inammissibilità del ricorso.RITENUTO IN FATTO 1. L'Avv. Simone Moffa, difensore di ufficio di IORDACHE Ionut Adrian, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza in data 25 novembre 2019 con cui la Corte d'appello di Bari confermava la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Foggia il 15 novembre 2017 nei confronti dell'imputato per i reati di ricettazione di un'autovettura e di guida senza patente.
Regesto Legislator
Generato dall'IAarticolo 161 cod. proc. pen, art. 415 bis cod. proc. pen, art. 159 cod. proc. pen, art. 420- quater cod. proc. pen, artt. 420-quater cod. proc. pen; Sentenza — n. 19240/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Deduce, in sintesi, il ricorrente che, già dinanzi alla Corte d'appello, aveva eccepito come illegittimamente il Tribunale, all'udienza del 15 marzo 2017, avesse proceduto in assenza dell'imputato, già dichiarato irreperibile dal Pubblico Ministero in sede di notificazione dell'avviso di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen., giacché invece il processo avrebbe dovuto essere sospeso, con le successive necessarie ricerche, in conformità agli artt. 420-quater cod. proc. pen. e 420- quinquies del medesimo Codice.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da IORDACHE IONUT ADRIAN nato il 21/07/1992 avverso la sentenza del 25/11/2019 della CORTE APPELLO di BARI Visti gli atti, la sentenza e il ricorso; Udita la relazione svolta dal Consigliere Andrea Antonio Salemme; Udite le conclusioni del P.G. in persona del Dott. Luca Tampieri, instante per l'inammissibilità del ricorso.RITENUTO IN FATTO 1. L'Avv. Simone Moffa, difensore di ufficio di IORDACHE Ionut Adrian, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza in data 25 novembre 2019 con cui la Corte d'appello di Bari confermava la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Foggia il 15 novembre 2017 nei confronti dell'imputato per i reati di ricettazione di un'autovettura e di guida senza patente.
2. Il ricorso è affidato ad un unico, articolato, motivo, con cui si denuncia l'erroneità della sentenza impugnata nell'aver ritenuto ritualmente instaurato il giudizio di primo grado. Premette il ricorrente che in appello era stata censurata di nullità la sentenza di primo grado per essere stato celebrato il giudizio nell'assenza dell'imputato nonostante l'illegittimità del decreto di irreperibilità dell'imputato emesso dal P.M., siccome non preceduto dalle necessarie verifiche nel comune romeno di nascita. Osserva poi il ricorrente che all'imputato, il 9 ottobre 2013, era stato espressamente richiesto dagli operanti, dapprima, di indicare, ai soli fini dell'identificazione, il proprio luogo di residenza e/o di domicilio, ed il medesimo riferì di essere residente in Romania e di dimorare in Stornarella (FG) alla Via A.
Diaz n. 13, presso un connazionale; indi, di dichiarare o eleggere domicilio per le notificazioni, ed il medesimo si rifiutò di farlo, in ragione della mancanza di quel rapporto fiduciario che deve intercorrere con il domiciliatario. Contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte d'appello, l'imputato non ha mai formalmente dichiarato né eletto domicilio ai sensi dell'articolo 161 cod. proc. pen. Del tutto inconferente è dunque il richiamo all'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., come del resto confermato dalla scelta del P.M. che, accertata l'impossibilità di eseguire la notificazione dell'avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen. presso l'abitazione, ha deciso di emettere il decreto di irreperibilità.
Senonché, la rigorosa procedura prevista per la dichiarazione di irreperibilità esige che le nuove ricerche siano eseguite cumulativamente nei luoghi dall'art. 159 cod. proc. pen. Nel caso di specie, invece, le ricerche non sono mai state svolte anche presso il luogo estero di nascita, ancorché certamente noto. Pertanto, "a priori" lo stesso decreto di irreperibilità emesso dal P.M. è affetto da nullità. Comunque, pur a voler superare la superiore questione, sarebbe stato necessario un nuovo decreto di irreperibilità per la fase del giudizio, la sua omissione determinando la nullità del decreto di citazione a giudizio davanti al Tribunale, oltreché delle sentenze di primo e di secondo grado.
Invero il Tribunale avrebbe dovuto procedere a nuove ricerche ai sensi dell'art. 420- quater cod. proc. pen. e sospendere il processo ex art. 420-quínquies del medesimo Codice.
3. In udienza, il P.G. presso questa Suprema Corte, in persona del Dott. Luca Tampieri, conclude per l'inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. Deduce, in sintesi, il ricorrente che, già dinanzi alla Corte d'appello, aveva eccepito come illegittimamente il Tribunale, all'udienza del 15 marzo 2017, avesse proceduto in assenza dell'imputato, già dichiarato irreperibile dal Pubblico Ministero in sede di notificazione dell'avviso di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen., giacché invece il processo avrebbe dovuto essere sospeso, con le successive necessarie ricerche, in conformità agli artt. 420-quater cod. proc. pen. e 420- quinquies del medesimo Codice.
3. A tali rilievi, la Corte d'appello, che ha medesimamente proceduto in assenza dell'imputato, oppone che questi, in sede di identificazione durante le indagini preliminari, aveva dichiarato un domicilio ove era reperibile, ragion per cui il Pubblico Ministero neppure avrebbe dovuto emettere il decreto di irreperibilità ai fini della notificazione dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen., decreto che, comunque, esaurisce i propri effetti nella fase delle indagini preliminari. Donde - prosegue detta Corte - "correttamente" l'imputato, una volta "verificato" che "aveva mutato il domicilio senza darne comunicazione all'A.G.", è stato citato presso il difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen.: invero, per effetto del non comunicato mutamento di domicilio, non sorgeva alcuna necessità, in capo al Tribunale, di sospendere il processo.
4. Nondimeno, dalla disamina degli atti, consentita a questa Suprema Corte in ragione della natura processuale delle censure, emerge che l'affermazione della Corte d'appello secondo cui l'imputato, nella fase delle indagini preliminari, "dichiarò un domicilio ove era reperibile" non trova riscontro nel processo verbale di identificazione, dichiarazione o elezione di domicilio per le notificazioni ed informazione sul diritto di difesa, redatto dagli operanti della Polizia Stradale di Cerignola addì 9 ottobre 2013, a tenore del quale, nella parte relativa all'identificazione, sono riportate le generalità di IORDACHE Ionut Adrian, specificandosi che egli è "residente a Sat.
Listeava (Com. Ostroveni) Jud. Dolj (Romania, di fatto domiciliato in Stornare/la (FG) in Via A. Diaz 13 c/o Guriuc Catalin"; subito in appresso, lo Iordache, invitato a dichiarare uno dei luoghi indicati nell'art. 157, comma 1, cod. proc. pen. in Italia, ovvero ad eleggere domicilio in Italia per le notificazioni, espressamente consta aver dichiarato: "Non sono in grado". 4.1. La mera indicazione di un "domicilio di fatto" contenuta nel suddetto processo verbale non costituisce - a differenza di quanto opinato dalla Corte d'appello - una formale dichiarazione di domicilio allo specifico fine della ricezione della notificazione degli atti del procedimento, come del resto pianamente emerge dalla lettera del medesimo processo verbale, ove, poche righe dopo la declinazione delle generalità, l'imputato, invitato ad effettuare una vera e propria dichiarazione od elezione di domicilio, afferma di non essere in grado di farlo e dunque non compie alcuna dichiarazione od elezione in tal senso. 4.2.
D'altronde, il carattere necessariamente formale della dichiarazione od elezione di domicilio, che, quantunque materialmente unito all'identificazione, non perde la sua individualità di atto distinto da questa, è già stato rimarcato da questa Suprema Corte, allorquando ha affermato che "non costituisce valida elezione di domicilio la mera estrazione dei dati attinenti alla residenza effettuata dagli operanti di P. G. sulla base del documento identificativo dell'imputato, in mancanza di una dichiarazione resa con l'osservanza delle forme previste dall'art. 162, comma primo, cod. proc. pen., poiché, per effetto di questa disposizione, la dichiarazione di elezione di domicilio è un atto formale che deve essere raccolto a verbale o spedito per telegramma o per lettera raccomandata con firma dell'imputato autenticata dal notaio o dal difensore" (Sez. 6, n. 33992 del 16/06/2015, Stepich, Rv. 264644-01), proclamando altresì - con riferimento all'elezione di domicilio, ma con argomentazioni evidentemente estensibili anche alla dichiarazione di domicilio - che l'elezione (come la dichiarazione) "è un atto personale a forma vincolata, espressione della volontà dell'imputato di ricevere ogni notificazione o comunicazione presso quel domicilio", non surrogabile, ad esempio, da una dichiarazione effettuata dal difensore pur in presenza dell'imputato (Sez. 2, n. 7834 del 28/01/2020, Simone, Rv. 278247-01;
Sez. 4, n. 7118 del 23/05/2000, Bibolotti, Rv. 216607-01).
5. A fronte di quanto testé osservato in ordine alla mancanza di una valida dichiarazione di domicilio da parte dell'imputato ed a fronte della considerazione che, oltretutto, egli era, ed è, assistito da un difensore, non di fiducia, ma d'ufficio, non può affermarsi sussistere la prova della sua conoscenza, specificamente, della vocatio in ius e non già, soltanto, della conduzione di indagini a suo carico. 5.1. La necessità di una conoscenza, viepiù effettiva, in capo all'imputato, della vocatio in ius - non surrogabile dalla notificazione del relativo atto al difensore d'ufficio persino quando domiciliatario, a meno che vi sia evidenza dell'instaurazione del rapporto professionale (cfr., da ultimo, Sez. 5, n. 22752 del 21/01/2021, Georgieva, Rv. 281315-01) - si evince da due recenti pronunce con cui le Sezioni Unite di questa Suprema Corte hanno compiutamente delineato la disciplina del processo in assenza:
Sez. U, n. 28912 del 28/02/2019, Innaro, Rv. 275716-01, e Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail Darwish, Rv. 279420-01. 5.1.1. Sez. U Innaro, in ordine al tema dell'affermata necessità che la conoscenza debba riguardare il 'processo', ha, in specifico riguardo alla disciplina di cui alla legge 28 aprile 2014, n. 67, espressamente affermato (par. 7.1 delle motivazioni in diritto) che, affinché possa legittimamente procedersi in abesentia, - o deve sussistere in atti la "prova positiva" alternativamente, della conoscenza da parte dell'imputato "della fissazione del processo" ovvero della sua volontaria sottrazione "alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo"; - o, in difetto, deve ricorrere una delle tre ipotesi tipizzate ex art. 420-bis, comma 2, cod. proc. pen. - "dichiarazione od elezione di domicilio"; "applicazione di misure precautelari" con conseguenti adempimenti; "nomina di un difensore di fiducia" - in costanza delle quali soltanto, pur nell'ottica di un superamento del criterio della colpa nella mancata acquisizione della notizia del processo, grava sull'imputato un preciso "onere di 'tenersi informato"'.n 5.1.2.
Sui superiori insegnamenti si innesta Sez. U Darwish, che - enunciato il principio per cui, ai fini della dichiarazione di assenza dell'imputato, non è sufficiente, come già visto, neppure l'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio", "dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa" (Rv. 279420-01, cit.) - in motivazione esplicita come, in difetto delle tre ipotesi tipizzate di conoscenza, l'unica modalità di notifica utile a consentire di celebrare il processo in absentia sia quella a mani proprie dell'imputato.
6. Da quanto precede discende che il Tribunale non avrebbe potuto dichiarare l'assenza dell'imputato, ma, come previsto dall'art. 420-quater, comma 1, cod. proc. pen., avrebbe dovuto disporre la rinnovazione della notificazione "all'imputato personalmente ad opera della polizia giudiziaria" (e non al difensore, viepiù d'ufficio, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen.), constatata l'impossibilità della quale, avrebbe dovuto sospendere il procedimento ai sensi del comma 2 del medesimo articolo e, di poi, ordinare la rinnovazione delle ricerche, ai fini dell'eventuale revoca della sospensione stessa, nei termini di cui all'articolo successivo. 6.1.
La nullità che ne consegue - erroneamente non dichiarata dalla Corte d'appello - è assoluta, insanabile e, per quanto di ragione, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento (analogamente a quanto dalla giurisprudenza affermato - cfr., ad es., la già citata Sez. 5, n. 22752 del 2021 - con riguardo alla "notifica del decreto di citazione all'imputato eseguita presso il difensore d'ufficio domiciliatario, ove non sia stata accertata la sussistenza dell'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale e l'imputato o di altri elementi idonei a far ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza de/procedimento").
7. In considerazione di quanto precede, va disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nonché di quella di primo grado, con restituzione degli atti al Tribunale di Gela, per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella del Tribunale di Foggia del 5.11.2017 nei confronti di IORDACHE Ionut Adrian e dispone la restituzione degli atti al Tribunale di Foggia per nuovo giudizio. Così d