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Sentenza — n. 19135/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 19135/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 19135/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MURARO DOMENICO nato a ROVIGO il 28/07/1959 , avverso l'ordinanza del 04/10/2021 del GIP TRIBUNALE di FERRARAudita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; lette le conclusioni trasmesse dal PG dott. Franca Zacco, che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso; 23-45379-21 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Il ricorso in esame va dichiarato inammissibile, giacché tardivo. Nello stesso senso volgono le conclusioni trasmesse in cancelleria dal pubblico ministero, che ha tuttavia valorizzato una diversa ragione di inammissibilità, fondante sulla natura non abnorme del provvedimento impugnato. 1.1.

Regesto Legislator

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art. 610 cod. proc. pen; Sentenza — n. 19135/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Nella specie, avuto riguardo alla data di dichiarata formale conoscenza dell'atto, il termine di 15 giorni scadeva, pertanto, il 13 novembre 2021, mentre il ricorso risulta depositato solo il 17 novembre 2021. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno avuto occasione di precisare che le disposizioni del codice di rito concernenti i termini per la proposizione dell'impugnazione operano anche col riferimento al ricorso per cassazione avverso gli atti abnormi, non essendo previste deroghe alla rigorosa generalizzazione della disciplina dei termini perentori contenuta nell'art. 585 del codice di rito (Sez.

Parole chiave

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notificazione tardiva tempestività dell'inoltro ritardo ingiustificato osservanza dei termini obblighi di notifica notificazione postale irregolare

Disposizioni normative citate

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art. 610 cod. proc. pen
va pertanto dichiarata la inammissibilità della proposta impugnazione con procedura de plano ai sensi del comma 5iibis; dell'art. 610 cod. proc. pen., per violazione dei termini perentori indicati dall'art.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MURARO DOMENICO nato a ROVIGO il 28/07/1959 , avverso l'ordinanza del 04/10/2021 del GIP TRIBUNALE di FERRARAudita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; lette le conclusioni trasmesse dal PG dott. Franca Zacco, che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso; 23-45379-21 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Il ricorso in esame va dichiarato inammissibile, giacché tardivo. Nello stesso senso volgono le conclusioni trasmesse in cancelleria dal pubblico ministero, che ha tuttavia valorizzato una diversa ragione di inammissibilità, fondante sulla natura non abnorme del provvedimento impugnato. 1.1.

Il provvedimento qui impugnato, con cui il GIP del tribunale di Ferrara, a seguito di interlocuzione con il PM, ha restituito allo stesso PM la richiesta di archiviazione affinché provvedesse alla notifica nei confronti della ritenuta persona offesa, è stato adottato in data 5 ottobre 2021. Lo stesso difensore ricorrente afferma (e dimostra allegando il testo di messaggi di testo scambiati con l'assistente giudiziario del PM) di averne avuto formale conoscenza in data 29 ottobre 2021. Avverso i provvedimenti emessi in camera di consiglio (ancorché abnormi) il termine per proporre impugnazione, ai sensi dell'art. 585, comma 1, lett. a), è di 15 giorni, salvo che siano affetti, e non è questo il caso, da anomalia genetica così radicale da determinarne l'inesistenza materiale e giuridica.

Nella specie, avuto riguardo alla data di dichiarata formale conoscenza dell'atto, il termine di 15 giorni scadeva, pertanto, il 13 novembre 2021, mentre il ricorso risulta depositato solo il 17 novembre 2021. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno avuto occasione di precisare che le disposizioni del codice di rito concernenti i termini per la proposizione dell'impugnazione operano anche col riferimento al ricorso per cassazione avverso gli atti abnormi, non essendo previste deroghe alla rigorosa generalizzazione della disciplina dei termini perentori contenuta nell'art. 585 del codice di rito (Sez.

U., 9.7.1997, Quarantelli; Sez. U., n. 34536, del 11/7/2001, Rv. 219597; da ultimo, Sez. 4, n. 3939, del 2/12/2021, dep. 2022, Rv. 282578). Per la stessa natura abnorme del provvedimento, il dies a quo del termine non può che coincidere con la effettiva conoscenza dell'atto da parte del ricorrente. Nel caso in esame, dovendosi ritenere attendibile in carenza di prova contraria, la dichiarazione del ricorrente di essere venuto a conoscenza del provvedimento il 29 ottobre 2021, il ricorso deve ritenersi intempestivo.

2. Ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c, cod. proc:. pen. va pertanto dichiarata la inammissibilità della proposta impugnazione con procedura de plano ai sensi del comma 5iibis; dell'art. 610 cod. proc. pen., per violazione dei termini perentori indicati dall'art. 585, comma l; lett.

a) Cod. proc. pen. 2.1. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro cinquemila in ragione del grado della colpa ravvisabile nella causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquemila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 31 marzo 2022.