Cassation appeal dismissed as inadmissible for plea bargain sentencing due to statutory limitations on appeal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defendant sought to challenge a plea bargain sentencing for aggravated robbery based on alleged lack of reasoning. The defense argued the trial judge failed to adequately explain their conviction, yet the Court held that post-2017 legislation strictly limits appeals against plea agreements to specific statutory violations. Consequently, the generic claim regarding the judge's reasoning was rejected as outside the permissible scope of review for such settlements.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 444 cod. proc. pen.; Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentencing are strictly limited to the specific statutory violations enumerated in the law, excluding general challenges to the judge's reasoning or failure to verify statutory exemption grounds.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da ELSHARKAWI MAHMOUD SHAABAN ABDELKHALEK BAYOUMI nato a Sharkia 1'1/4/1996 Avverso la sentenza resa dal Tribunale di Napoli il 27 settembre 2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO 1.Con la sentenza impugnata il Tribunale di Napoli ha applicato al ricorrente la pena concordata tra le parti ex art. 444 cod. proc.pen. in relazione al reato di rapina aggravata. 2.Propone ricorso il difensore di fiducia dell'imputato deducendo vizio di motivazione, poiché il giudice non ha dato conto del proprio convincimento con argomentazioni adeguate ed esaurienti. 3.11 ricorso è inammissibile. In tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate. (Sez.
F - , Ordinanza n. 28742 del 25/08/2020 Cc. (dep. 16/10/2020 ) Rv. 279761 - 01 Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. e comunque per manifesta infondatezza e genericità dei motivi.
Tenuto presente che la sentenza è frutto dell'accordo tra le parti, i motivi di ricorso sulla responsabilità sono inammissibili. 2.L'inammissibilità del ricorso impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende Roma 3 marzo 2022 il consigliere estensore Il Presidente Mar ili 'iniela Borsellino Giovanna Verga DEPOSITATO I