Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to the defendant's subsequent withdrawal of the complaint.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the defendant, Cesaro Luigi, formally withdrew his request for review on March 15, 2022. Although the appeal was originally filed against a tribunal order rejecting a retrial of a home detention application, the withdrawal rendered the legal challenge void. Consequently, the court ruled the appeal inadmissible under Article 591 of the Code of Criminal Procedure and ordered the defendant to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, comma 1, lett. d) c.p.p.; An appeal is inadmissible if the appellant withdraws the complaint before the court rules on its admissibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CESARO LUIGI nato a SANT'ANTIMO il 19/02/1952 avverso l'ordinanza del 30/09/2021 del Tribunale di Napoli sentita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Marco Dall'Olio che ha chiesto rigettarsi il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Cesaro Luigi, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli su indicata, con cui era stata rigettata l'istanza di riesame proposta avverso l'ordinanza applicativa della misura degli arresti domiciliari nei confronti di Cesaro Luigi, indagato per i delitti di cui agli artt. 416 bis e 416 ter cod. pen.
2. Con dichiarazione del procuratore speciale appositamente nominato, pervenuta in data 15 marzo 2022, l'indagato ha dichiarato di rinunciare al ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile, in considerazione della sopravvenuta rinuncia all'impugnazione, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett.
d) cod. proc. pen.
2. All' inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ceett.z.4L4ii L t ~4.,42.- ricorso\,(Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/3/2022. Il Consigli estensore La Presidente Sergi Paola Matilde Cammino ceposrrATo IN CA