Sentenza — n. 18261/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza del 06/10/2021, la Corte di appello di Perugia, visto l'art. 28 del d.lgs. n. 159 del 2019, dichiarava l'inammissibilità dell'istanza di revocazione proposta da Afilani Francesco, Miozzi Antonina e Afilani Nazzareno avverso il decreto n. 50 del 2018, emesso in data 15/01/2018 dal Tribunale di Roma, sezione misure di prevenzione, confermato dalla Corte di appello di Roma in data 06/06/2019 con decreto n. 48 del 2019 e divenuto irrevocabile in data 11/02/2020 per sentenza della Corte di cassazione. Rilevava la Corte perugina come gli istanti non avessero prospettato alcun effettivo elemento sopravvenuto tale da consentire la revocazione della confisca di prevenzione, avendo invece indicato circostanze ed argomenti già vagliati in sede di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 173 disp. att. cod. proc. pen; Sentenza — n. 18261/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale la "prova nuova, rilevante ai fini della revocazione ex tunc della misura di prevenzione della confisca ai sensi dell'art. 28, comma 1, lett.
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seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: AFILANI FRANCESCO nato a NETTUNO il 18/04/1974 MIOZZI ANTONINA nato a NETTUNO il 18/01/1953 AFILANI NAZZARENO nato a NETTUNO il 10/03/1942 avverso l'ordinanza del 06/10/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; lette le conclusioni del PG, Dott. VINCENZO SENATORE, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 06/10/2021, la Corte di appello di Perugia, visto l'art. 28 del d.lgs. n. 159 del 2019, dichiarava l'inammissibilità dell'istanza di revocazione proposta da Afilani Francesco, Miozzi Antonina e Afilani Nazzareno avverso il decreto n. 50 del 2018, emesso in data 15/01/2018 dal Tribunale di Roma, sezione misure di prevenzione, confermato dalla Corte di appello di Roma in data 06/06/2019 con decreto n. 48 del 2019 e divenuto irrevocabile in data 11/02/2020 per sentenza della Corte di cassazione. Rilevava la Corte perugina come gli istanti non avessero prospettato alcun effettivo elemento sopravvenuto tale da consentire la revocazione della confisca di prevenzione, avendo invece indicato circostanze ed argomenti già vagliati in sede di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale.
2. Hanno proposto ricorso per cassazione Afilani Francesco, Miozzi Antonina e Afilani Nazzareno, a mezzo del proprio difensore Avv. Pasquale Cardillo Cupo, proponendo un unico articolato motivo di ricorso, che si riporta nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. I ricorrenti hanno dedotto violazione di legge e vizio della motivazione con particolare riferimento alla mancata considerazione, secondo la sua effettiva portata, della prova nuova sopravvenuta a seguito dell'irrevocabilità del decreto impositivo della misura di prevenzione personale e patrimoniale, rappresentata dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal Francesco Miozzi.
La difesa ha, in particolare, dedotto la violazione di legge e vizio motivazionale del provvedimento impugnato nell'accezione di travisamento della prova e soprattutto dell'illogicità, attesa l'impossibilità di comprendere le ragioni poste a base della declaratoria di inammissibilità. La prova sopravvenuta giustifica le deduzioni della difesa in ordine alla lecita provenienza delle somme oggetto di confisca.
3. Il Procuratore Generale ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il motivo è manifestamente infondato, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
2. Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale la "prova nuova, rilevante ai fini della revocazione ex tunc della misura di prevenzione della confisca ai sensi dell'art. 28, comma 1, lett.
a) del d.Igis. n. 159 del 2011, è solo quella scoperta (anche se preesistente) dopo che la misura è divenuta definitiva, o quella sopravvenuta rispetto alla conclusione del procedimento di prevenzione, essendosi formata dopo di essa, ma non anche quella deducibile, ma non dedotta nell'ambito del suddetto procedimento (Sez. 1, n. 21537 del 11/03/2021, Esposito, Rv. 281226-01; Sez. 6, n. 17854 del 27/05/2020, Lunetto, Rv. 279283-01; Sez. 6, n. 26341 del 09/05/2019, De Virgilio, Rv. 276075-01; Sez. 5, n. 28628 del 24/03/2017, Di Giorgio, Rv. 270238-01).
Di tale regola la Corte di appello di Perugia ha fatto corretta applicazione, evidenziando con motivazione ampia, logica e del tutto priva di aporie, come gli istanti, lungi dall'allegare realmente prove nuove sopravvenute, avessero con la copia prodotta della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal Miozzi Francesco del 29/01/2016, riproposto questioni già vagliate dal Tribunale e dalla Corte di appello di Roma, con analisi puntuale e specifica in ordine alla possibile origine lecita dei beni oggetto di confisca, anche mediante l'espletamento di specifici accertamenti tecnici.
I ricorrenti hanno all'evidenza prodotto la documentazione richiamata al solo scopo di mettere in discussione l'esistenza originaria dei presupposti dell'ablazione a norma del comma 2 dell'art. 28 citato, ma tale produzione documentale non integra, secondo la Corte di appello, una prova nuova non valutata nemmeno implicitamente, poiché l'oggetto della confisca e la valutazione e considerazione dei beni e della loro provenienza lecita, direttamente riferiti dai ricorrenti alla scheda testamentaria, è stato esattamente l'oggetto della valutazione in sede di prevenzione. (Sez. 2, n. 19414 del 2019, Ficara, Rv. 276063-01).
Il ricorrente non si confronta, dunque, con quella parte della motivazione del provvedimento impugnato che ha chiarito,in modo logico e del tutto privo di aporie, come il documento allegato, seppure eventualmente scoperto successivamente (circostanza questa neanche allegata), non ha apportato elementi ulteriori di valutazione rispetto al compendio complessivamente oggetto di definitivo giudizio in sede di prevenzione.
3. Inoltre occorre considerare come i ricorrenti non abbiano neanche allegato l'eventuale sussistenza di cause di forza maggiore in considerazione dell'epoca alla quale riferire tale dichiarazione sostitutiva rispetto alla data del procedimento di prevenzione (Sez.
6. N. 27689 del 18/05/2021, Mollica, Rv. 281692-01; Sez. 1, n. 1649 del 28/09/2021, Esposito, Rv. 282485-01), sicché la stessa risulta non dedotta, nonostante effettiva possibilità in tal senso, nei termini previsti a pena di decadenza (Sez. 2, n. 28941 del 24/09/2020, Morgante, Rv. 279809-01). In tal senso, con motivazione con la quale i ricorrenti non si sono confrontati, la Corte di appello di Perugia ha evidenziato come dallo scritto asseritamente proveniente dal Miozzi emerge una prima parte alla quale non può annettersi la novità evocata dai ricorrenti, con particolare riferimento alla dazione della somma di 140.000,00 euro, perché già valutata ed esclusa dai giudici della prevenzione quanto alla sua lecita provenienza, mediante la considerazione di dati di fatto insuperabili (indagini patrimoniali, valutazione tecnica del valore del terreno e, quanto al possibile incameramento di pensioni da parte della Miozzi Antonina, riscontro dei luoghi di residenza emergenti dalla stessa dichiarazione sostituiva e verificati dalle indagini esperite dalla Guardia di Finanza).
In tal senso, con motivazione logica ed ineccepibile la Corte di appello ha chiarito come "il fatto donativo, così come documentato nel detto atto del 29/11/2016, asseritamente conosciuto dagli istanti dopo il giudicato della misura di prevenzione realizza, una evidente illogicità, potendo unicamente accreditarsi una conoscenza dopo il giudicato del detto atto del 29/11/2016, ma non del fatto della donazione di euro 50.000,00 in esso enunciata che il detto dichiarante Miozzi Franco dichiara di aver elargito in precedenza con assegno, alla nipote ex fratre Miozzi Antonina, si da non poter essere necessariamente sfuggita la circostanza".
Con tale motivazione, che evidenzia come in ordine alla dazione di tali somme a titolo di donazione, smentite quanto ad una loro effettiva lecita provenienza dagli accertamenti espletati in sede di prevenzione, i ricorrenti non si confrontano, avendo prodotto un documento che dovrebbe semplicemente riscontrare quanto già allegato e dedotto in sede di prevenzione in ordine alla lecita provenienza dei beni e motivatamente escluso, così da non essere riscontrabile un apprezzabile elemento di novità (quanto alla presenza di una donazione da intendersi in senso atecnico, quindi priva di tutti i requisiti formali richiesti dal codice civile, con impossibilità di produrre la prova documentale della stessa).
4. Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 31 Marzo 2022. Il Consigliere est. Marzia Minu