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Sentenza — n. 18258/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 18258/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 18258/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 29.9.2021 (eseguita il 15.10.2019) il GIP di Catania aveva disposto, a carico di Veronica Puglisi Foscolo, e cumulativamente, la misura dell'obbligo di presentazione alla PG e l'obbligo di dimora ritenendo a suo carico ravvisabiili gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di procurata inosservanza della pena in favore di Vincenzo Dato, suo convivente e coindagato per il delitto di cui all'art. 416bis cod. pen. e, in particolare, di averlo aiutato a sottrarsi all'ordine di esecuzione della pena di anni 4 di reclusione emesso dalla PG il 18.12.2017 facendo da tramite per le comunicazioni con Giuseppe Russo, fornendogli cellulari, schede telefoniche, capi di abbigliamento ed una carta di credito; il Tribunale del Riesame, adito nell'interesse della Foscolo Puglisi, ha parzialmente riformato la ordinanza impugnata disponendo che l'obbligo di dimora fosse limitato al comune di residenza abituale e non anche alla IV Circoscrizione Centro San Giovanni Galermo Trappeto Cibali;

Regesto Legislator

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art. 416bis cod. pen, art. 390 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 18258/2022 — snpen · Corte di Cassazione: L'inammissibilità del ricorso comporta perciò la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

Parole chiave

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complicità misura di assistenza giudiziaria legge sull'aiuto alle vittime istigazione e aiuto al suicidio favoreggiamento assistenza all’Ucraina

Disposizioni normative citate

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art. 416bis cod. pen
ricorre per cassazione il difensore di Veronica Foscolo Puglisi lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla circostanza aggravante di cui all'art. 416bis.1 cod.
art. 390 cod. pen
La difesa non contesta, invero, la materialità del delitto di cui all'art. 390 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
L'inammissibilità del ricorso comporta perciò la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di Puglisi Foscolo Veronica, nata a Catania il 14.6.1979, contro l'ordinanza del Tribunale di Catania del 3-4.11.2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. Pierluigi Cianfrocca; udito il PG in persona del sost. proc. gen. dr.ssa Paola Mastroberardino, che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'Avv. Salvatore Pappalardo, in difesa della ricorrente, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 29.9.2021 (eseguita il 15.10.2019) il GIP di Catania aveva disposto, a carico di Veronica Puglisi Foscolo, e cumulativamente, la misura dell'obbligo di presentazione alla PG e l'obbligo di dimora ritenendo a suo carico ravvisabiili gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di procurata inosservanza della pena in favore di Vincenzo Dato, suo convivente e coindagato per il delitto di cui all'art. 416bis cod. pen. e, in particolare, di averlo aiutato a sottrarsi all'ordine di esecuzione della pena di anni 4 di reclusione emesso dalla PG il 18.12.2017 facendo da tramite per le comunicazioni con Giuseppe Russo, fornendogli cellulari, schede telefoniche, capi di abbigliamento ed una carta di credito; il Tribunale del Riesame, adito nell'interesse della Foscolo Puglisi, ha parzialmente riformato la ordinanza impugnata disponendo che l'obbligo di dimora fosse limitato al comune di residenza abituale e non anche alla IV Circoscrizione Centro San Giovanni Galermo Trappeto Cibali;

2. ricorre per cassazione il difensore di Veronica Foscolo Puglisi lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla circostanza aggravante di cui all'art. 416bis.1 cod. pen.: rileva la inadeguatezza dell'iter logico giuridico seguito dal provvedimento impugnato in merito alla aggravante "mafiosa" che avrebbe connotato il reato di procurata inosservanza dalla stessa ricorrente pacificamente ammesso e che è stata affermata sull'esclusiva considerazione dell'essere stata la condotta contestata realizzata nel periodo in cui il coindagato si era sottratto alla esecuzione della pena per il delitto di cui all'art. 416bis cod. pen. omettendo invece di collocare temporalmente l'inizio della loro relazione affettiva nata in data ben successiva alla contestazione associativa per cui il Dato era stato condannato e "chiusa" al dicembre del 2016 quando entrambi erano coniugati oltre che successiva alla latitanza del Dato per la condanna nel processo "Fiori Bianchi"; di qui, sostiene la difesa, l'impossibilità di contestare l'aggravante speciale in relazione all'aiuto fornito dalla Foscolo Puglisi assolutamente estranea a logiche e finalità di natura mafiosa dal momento che la finalità perseguita era solo ed esclusivamente quella di favorire la latitanza del suo compagno dei cui precedenti la ricorrente era certamente consapevole ma di cui non necessariamente condivideva le finalità; richiama la giurisprudenza anche delle SS.UU.

Chioccini e la portata soggettiva che caratterizza la aggravante "mafiosa" sotto il profilo della agevolazione del sodalizio con le conseguenti ricadute in ordine alla estensione della stessa al correo;

3. il PG aveva trasmesso la requisitoria scritta, cui si è riportato nel corso della discussione, concludendo per il rigetto del ricorso: rileva che il provvedimento impugnato ha dato conto di come la ricorrente avesse riferito dell'inizio della sua relazione con il Dato sin dal 1996 e della sua consapevolezza della necessità, da parte del suo compagno, di scontare una pena per associazione a delinquere di stampo mafioso; segnala, quindi, che l'apparato argomentativo del provvedimento impugnato non è intaccato dalle argomentazioni difensive avendo esposto in maniera compiuta e congrua gli elementi che, quantomeno a livello di gravità indiziaria, consentono di ascrivere alla ricorrente una finalità agevolatrice non soltanto nei confronti del suo compagno ma del sodalizio in cui questi risulta inserito.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile in quanto articolato su considerazioni manifestamente infondate ovvero non consentite in questa sede.

1. Veronica Foscolo Puglisi è stata attinta dalle misure cautelari personali dell'obbligo di presentazione alla PG e dell'obbligo di dimora (che il Tribunale del Risame ha limitato al Comune di dimora abituale) in quanto gravemente indiziata dal delitto di procurata inosservanza di pena in favore di Vincenzo Dato, suo convivente, che la ricorrente avrebbe aiutato a sottrarsi all'ordine di esecuzione della pena di anni 4 di reclusione per il delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso (contestato sino al 2016) emesso dalla Procura Generale della Corte di Appello di Catania in data 18.12.2017, agendo nei termini e con le condotte descritte nella provvisoria incolpazione. La difesa non contesta, invero, la materialità del delitto di cui all'art. 390 cod. pen. quanto, in questa sede, la aggravante di cui all'art. 416bis.1 cod. pen. contestata sotto il profilo della "agevolazione" del sodalizio di cui il Dato era un esponente di rilievo.

2. Ritiene il collegio che il Tribunale abbia motivato sul punto in termini adeguati e congrui con puntuale riferimento agli elementi che, quantomeno a livello di gravità indiziaria, consentono di ascrivere alla ricorrente una finalità agevolatrice non soltanto nei confronti del suo compagno ma del sodalizio in cui questi risulta inserito. Questa Corte ha ripetutamente chiarito che, proprio in tema di procurata inosservanza di pena, ai fini dell'applicabilità dell'aggravante della finalità di agevolazione di associazione di tipo mafioso, è necessario che le prove raccolte consentano di dimostrare non soltanto la consapevolezza da parte dell'indagato della identità e degli specifici connotati del boss favorito, ma anche che quest'ultimo, nel periodo dell'ottenuto favoreggiamento, sia rimasto titolare, in base ad una fondata ipotesi ricostruttiva, della capacità di continuare a dirigere l'associazione di riferimento (cfr., Sez. 1 - , Sentenza n. 44136 del 29/04/2019, Brizzi Romano, Rv. 277473; conf., Sez. 5, Sentenza n. 19079 del 19/04/2010, Perna, Rv. 247253; cfr., anche, in tema di favoreggiamento, Sez. 2, Sentenza n. 37762 del 12/05/2016, Viglianisi ed altri, Rv. 268237, in cui si è affermato che è configurabile la circostanza aggravante di cui all'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. in I. 12 luglio 1991, n. 203, nella condotta di chi consapevolmente aiuti il capo clan a sottrarsi alle ricerche dell'autorità, poichè essa si concretizza in un aiuto all'associazione - la cui operatività sarebbe compromessa dall'arresto del vertice associativo, cui l'ausilio prestato consente di svolgere il proprio ruolo dirigenziale - e determina un rafforzamento del potere non solo del capo mafia ma anche dell'intero sodalizio criminale; conf., in tal senso, Sez. 6 - , Sentenza n. 32386 del 28/03/2019, Salvato Maria, Rv. 276475:

Sez. 6 - , Sentenza n. 23241 del 11/02/2021, Barbato Salvatore, Rv. 281522; Sez. 2, Sentenza n. 24753 del 09/03/2015, Sciortino ed altro, Rv. 264218; Sez. 5, Sentenza n. 26699 del 25/02/2015, Maione ed altri, Rv. 263989; Sez. 2, Sentenza n. 15082 del 12/02/2014, Cuttone, Rv. 259558; Sez. 2, Sentenza n. 26589 del 26/05/2011, Laudicina, Rv. 251000). Ed in effetti, il Tribunale, dando correttamente séguito al principio sopra richiamato, ha spiegato che la Puglisi "lungi dall'essere all'oscuro delle vicende e dei legami associativi del Dato, ne favoriva consapevolmente il consolidamento e la reiterazione ..."; ella, secondo il Tribunale, "procurava al Dato ... carte telefoniche e telefoni non intercettabili dalle forze dell'ordine, suggerendone persino la sostituzione per evitare controlli e intercettazioni; fungeva da intermediaria con gli altri associati come Russo Giuseppe e Salemi Carmelo, pronti a soddisfare bisogni del loro superiore gerarchico; quando interloquiva con questi ultimi, si riferiva al Dato come 'papà' in segno di rispetto per la posizione sovraordinata e di rispetto rivestita dal convivente (...); ammetteva in sede di interrogatorio di avere iniziato la sua relazione nel lontano 1996 e di sapere che egli doveva scontare una pena per associazione mafiosa ...".

3. Le considerazioni svolte dalla difesa nel ricorso di cui si tratta finiscono in realtà per contrapporsi, sul piano meramente fattuale, alla ricostruzione operata nel provvedimento impugnato sulla scorta della valutazione degli elementi acquisiti rispetto ai quali non vengono dedotti profili di manifesta illogicità o contraddittorietà ma, a ben guardare, una diversa ed alternativa loro interpretazione, non suscettibile di trovare ingresso in questa sede ma propria delle fasi di merito. Ed è consolidato il principio, pienamente condiviso dal Collegio, secondo cui, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie alla luce del peculiare contenuto della pronuncia cautelare, in quanto fondata non già su prove, ma su indizi e che, per altro verso, mira all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza (cfr., Sez.

U, Sentenza n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). Il ricorso per Cassazione, con il quale si deduca la (in)sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, è ammissibile soltanto se con esso venga denunciata la violazione di specifiche norme di legge, ovvero si deduca la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, e non si ci limiti a propone e sviluppare censure che attengono alla ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr., Sez. 2, Sentenza n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628;

Sez. 5, Sentenza n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997; Sez. 6, Sentenza n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178; Sez. 4, Sentenza n. 18795 del 02/03/2017, Di Iasi, Rv. 269884).

4. L'inammissibilità del ricorso comporta perciò la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento