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Sentenza — n. 17712/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls preventive confiscation decree due to failure to assess specific danger elements and temporal scope of illicit acquisitions.

Numero d'incarto Sentenza — n. 17712/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the appellate court's decision upholding preventive confiscation against the appellant, Briguori. The lower court had rejected the revocation request based on the appellant's acquittal from aggravated mafia charges, relying instead on a generic danger assessment. The Supreme Court found this approach illegal because the trial judge failed to evaluate whether the specific facts supporting aggravated danger persisted after the acquittal and did not determine the temporal period during which the generic danger existed to justify confiscating all assets.

Regesto Legislator

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Art. 1 lett. b) D.Igs n. 159 del 2011; Art. 530, comma 2, cod. proc. pen.: The preventive confiscation judge must independently verify the persistence of specific dangerous elements following an acquittal and strictly limit asset confiscation to the temporal period in which such danger was manifest.

Parole chiave

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preventive confiscation generic danger qualified danger temporal scope acquittal impact asset ablation procedural illegitimacy pericolo di reiterazione

Disposizioni normative citate

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Art. 1 lett. b) del D.Igs n. 159 del 2011
La Corte di merito riteneva che l'assoluzione del ricorrente dalle imputazioni di partecipazione rassociazione mafiosa non ostava al mantenimento della misura patrimoniale, tenuto conto che - come si evinceva dal provvedimento del Tribunale - Il Briguori era pericoloso anche ai sensi dell'art. 1 lett.
Art. 530, comma 2, cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, Sentenza n. 32032 del 10/06/2013, De Angelis
Sez. 1, Sentenza n. 25701 del 28/06/2006, Arena
256451 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 25701 del 28/06/2006, Arena, Rv.
Sez. 5, Sentenza n. 48090 del 08/10/2019, Ruggeri
Sez. 2, Sentenza n. 33533 del 25/06/2021, Avorio
Sez. 2, Sentenza n. 23813 del 17/07/2020, Greco
Sez. 1, Sentenza n. 24707 del 01/02/2018, Oliveri
279805 - 01 Sez. 1, Sentenza n. 24707 del 01/02/2018, Oliveri, Rv.
Sez. U, Sentenza n. 4880 del 26/06/2014, Spinelli
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BRIGUORI AGOSTINO nato a BONIFATI il 15/09/1968 avverso il decreto del 20/01/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; lette le conclusioni del PG Luigi Orsi che concludeva chiedendo l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1.La Corte di appello di Catanzaro% respingeva ('appello proposto contro il decreto di rigetto dell'istanza di revoca della confisca di prevenzione inflitta al Briguori. La Corte di merito riteneva che l'assoluzione del ricorrente dalle imputazioni di partecipazione rassociazione mafiosa non ostava al mantenimento della misura patrimoniale, tenuto conto che - come si evinceva dal provvedimento del Tribunale - Il Briguori era pericoloso anche ai sensi dell'art. 1 lett.

b) del D.Igs n. 159 del 2011, tenuto conto del fatto che le emergenze del procedimento "Coffee break" indicavano che lo stesso viveva abitualmente con i proventi di attività delittuose.

2. Avverso tale decreto proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 1 e 4 D.Igs 159 del 2011): il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo in quanto inquadrerebbe il Briguori come una persona caratterizzata dalla condizione di pericolosità semplice, prevista dall'art. 1 lett.

b) del d.lgs n. 159 del 2011, nonostante il primo giudice avesse fondato la confisca sul riconoscimento della pericolosità qualificata, condizione che sarebbe venuta meno in seguito alla assoluzione dalle imputazioni elevate nel processo c.d "Cartesio" (usura ed estorsione /aggravate dall'uso del metodo mafioso) 3. Con motivi aggiunti il difensore del ricorrente insisteva per l'accoglimento del ricorso rimarcando che nel provvedimento impugnato, che riconosceva la pericolosità semplice, mancava la valutazione in ordine alla riferibilità degli acquisti dei beni confiscati al periodo in cui si era manifestata la pericolosità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato. 1.1. In via preliminare si riafferma che nel procedimento di prevenzione, non si viola il principio di correlazione tra contestazione e pronuncia, se si ritiene sussistente la pericolosità generica in luogo di quella qualificata originariamente ipotizzata, purché sugli elementi fattuali fondanti la decisione sia stato garantito il contraddittorio (Sez. 1, Sentenza n. 32032 del 10/06/2013, De Angelis, Rv. 256451 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 25701 del 28/06/2006, Arena, Rv. 234847 - 01). 1.2. Nel caso in esame la Corte territoriale respingeva l'istanza di revoca fondata sulla allegazione della assoluzione del Briguori dai reati aggravati dal metodo mafioso, rilevando come la sua condizione di pericolosità fosse stata identificata non solo in quella qualificata, ma anche in quella c.d. "semplice".

Tale valutazione risulta illegittima essendo stata omessa la valutazione di elementi decisivi per la applicazione della confisca di prevenzione. Segnatamente: (a) da un lato non è stato verificato se nonostante l'assoluzione nel procedimento c.d. Cartesio ) potesse comunque essere confermato il giudizio in ordine alla sussistenza della pericolosità "qualificata"; (b) dall'altro, non risultano effettuati né il giudizio di perimetrazione temporale della pericolosità semplice, né il controllo sulla riferibilità degli acquisti dei beni confiscati al periodo di manifestazione della pericolosità.

Quanto al primo profilo: il collegio condivide la giurisprudenza secondo cui, in sede di verifica della pericolosità del soggetto proposto per l'applicazione di una misura di prevenzione, il giudice della prevenzione può utilizzare autonomamente i fatti che hanno formato oggetto di un procedimento penale che non si sia concluso con una sentenza di condanna, a condizione che la decisione assolutoria non abbia negato la sussistenza del fatto che assume rilevanza ai fini del giudizio prognostico (Sez. 5, Sentenza n. 48090 del 08/10/2019, Ruggeri, Rv. 277908 - 01).

Si ribadisce, infatti , che l'autonomia tra procedimento penale e procedimento di prevenzion; consente di valutare autonomamente i fatti accertati in sede penale, al fine di giungere ad un'affermazione di pericolosità non solo in caso di intervenuta declaratoria di estinzione del reato o di pronuncia di non doversi procedere, ma anche a seguito di sentenza di assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., ove risultino delineati con sufficiente chiarezza e nella loro oggettività quei fatti che, pur ritenuti non sufficienti - nel merito o per preclusioni processuali - per una condanna penalejben possono essere posti alla base di un giudizio di pericolosità (Sez. 2 - , Sentenza n. 33533 del 25/06/2021, Avorio, Rv. 281862 - 01;

Sez. 2 - , Sentenza n. 23813 del 17/07/2020, Greco, Rv. 279805 - 01 Sez. 1, Sentenza n. 24707 del 01/02/2018, Oliveri, Rv. 273361); Ebbene nel caso in esame non è stato affatto valutato se, nonostante la sentenza di assoluzione nel procedimento c.d. Cartesio, fosse comunque riconoscibile la pericolosità qualificata. Quanto al secondo profilo: il collegio riafferma che la pericolosità sociale, oltre ad essere presupposto ineludibile della confisca di prevenzione, è anche "misura temporale" del suo ambito applicativo; ne consegue che, con riferimento alla c.d. pericolosità generica, sono suscettibili di ablazione soltanto i beni acquistati nell'arco di tempo in cui si è manifestata la pericolosità sociale,, mentre, con riferimento alla c.d. pericolosità qualificata, il giudice dovrà accertare se questa investa, come ordinariamente accade, l'intero percorso esistenziale del proposto, o se sia individuabile un momento iniziale ed un termine finale della pericolosità sociale, al fine di stabilire se siano suscettibili di ablazione tutti i beni riconducibili al proposto ovvero soltanto quelli ricadenti nel periodo temporale individuato (Sez.

U, Sentenza n. 4880 del 26/06/2014, dep. 2015, Spinelli, Rv. 262605 - 01). Nel caso di specie tuttavia la Corte non ha effettuato la doverosa perimetrazione della persistenza della pericolosità semplice, né la correlata valutazione relativa alla riferibilità temporale degli acquisti dei beni confiscati al periodo in cui tale pericolosità si sarebbe manifestata. 1.3.La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Catanzaro in diversa composizione.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Catanzaro in diversa composizione. Cos