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Ordinanza — n. 17711/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court converts appeal to opposition regarding preventive seizure revocation request inadmissibility.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17711/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible as a direct remedy but converted it into an opposition proceeding. The lower court had dismissed the request to revoke preventive seizure and confiscation without adequate reasoning, raising issues of defense rights and EU directive compliance. The Court allowed the conversion to preserve the substantive review of the merits by the execution judge.

Regesto Legislator

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Art. 667 comma 4 cod. proc. pen.; Art. 568 comma 5 cod. proc. pen.: An appeal against an execution judge's decision may be converted into an opposition if the censure concerns the merits, ensuring the interested party retains a second substantive review.

Parole chiave

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preventive seizure revocation confiscation inefficacy execution judge opposition defense rights third party appeal conversion procedure confisca sotto sanzione internazionale ritiro della domanda di esecuzione azione di rivocazione del sequestro

Disposizioni normative citate

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Art. 606 lett. e) cod. proc. pen.
La società ricorrente lamenta, come primo motivo di impugnazione, la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 lett.
Art. 24 d.lgs. 159/2011
Art. 676 comma 1 cod. proc. pen.
Il combinato disposto dell'art. 676, comma 1 e dell'art.
Art. 667 comma 4 cod. proc. pen.
676, comma 1 e dell'art. 667, comma 4, cod.
Art. 666 cod. proc. pen.
pen., sia che abbia irritualmente provveduto con la procedura partecipata prevista dall'art. 666 cod. proc. pen., (vedi in proposito Sez.
Art. 568 comma 5 cod. proc. pen.
Ciò posto, si tratta di verificare se il ricorso oggetto di scrutinio debba essere dichiarato inammissibile, in quanto rimedio non previsto dalla legge, oppure possa essere, a norma dell'art. 568, comma 5, cod.
Direttiva 2014/42
art. 24 d.lgs. 159/2011
art. 666 cod. proc. pen
pen., sia che abbia irritualmente provveduto con la procedura partecipata prevista dall'art. 666 cod. proc. pen., (vedi in proposito Sez.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 8124 del 19/02/2003, Salamone
pen., (vedi in proposito Sez. 3, n. 8124 del 19/02/2003, Salamone, Rv.
Sez. 3, n. 1182 del 07/07/1995, Cancello
Sez. 3, n. 1182 del 07/07/1995, Cancello, Rv.
Sez. 1, n. 36231 del 20/09/2007, Brugnami
265538; Sez. 1, n. 36231 del 20/09/2007, Brugnami, Rv.
Sez. 1, n. 8785 del 20/02/2008, Galletti
237897; Sez. 1, n. 8785 del 20/02/2008, Galletti, Rv.
Sez. 4, n. 18223 del 09/03/2007, Siclari
Anche sotto tale profilo l'indirizzo di gran lunga prevalente di questa Corte è nel senso che la riqualificazione dell'atto di impugnazione debba ritenersi consentita sulla base del principio generale di conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis (vedi Sez. 4, n. 18223 del 09/03/2007, Siclari, rv.
Sez. 3, n. 14724 del 20/01/2004, Mariano
Sez. 3, n. 14724 del 20/01/2004, Mariano, rv.
Sez. 4, n. 34403 del 27/05/2003, Di Rocco
228605; Sez. 4, n. 34403 del 27/05/2003, Di Rocco, rv.
Sez. 3, n. 8124 del 05/12/2002, Salamone
225717; Sez. 3, n. 8124 del 05/12/2002, Salamone, rv.
Sez. 4, n. 2417 del 07/10/1997
223464; Sez. 4, n. 2417 del 07/10/1997, rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRANCOIS CHEVALLEY nato il 24/05/1958 avverso l'ordinanza del 06/10/2021 del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele CERSOSIMO; lette le conclusioni del Procuratore Generale. CONSIDERAZIONI IN FATTO ED IN DIRITTO 1. Il difensore della società DGICOL Trading Limited ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto, depositato in data 13 ottobre 2021, con il quale il Tribunale di Roma ha dichiarato inammissibile l'istanza di revoca del sequestro di prevenzione e declaratoria di inefficacia della confisca di prevenzione, proposta mediante incidente di esecuzione.

Tali provvedimenti ablatori sono stati disposti nel corso del procedimento di prevenzione instaurato nei confronti di Giovanni De Pierro, conclusosi con sentenza emessa da questa Corte in data 17 luglio 2019, nel corso del quale sono stati dapprima sequestrati e successivamente confiscati le quote del capitale sociale e il patrimonio della società DGICOL Trading Limited. Sia il provvedimento di sequestro che la confisca non hanno trovato materiale esecuzione stante la pendenza di una richiesta di rogatoria internazionale attivata dalla Procura della Repubblica di Roma in data 25 marzo 2014 avente ad oggetto l'esecuzione del decreto di sequestro e mai esitata dall'autorità giudiziaria svizzera.

2. La società ricorrente lamenta, come primo motivo di impugnazione, la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 lett.

e) cod. proc. pen.; a giudizio della Difesa la corte territoriale ha dichiarato inammissibile l'istanza senza fornire alcuna motivazione in base alla quale ricostruire il percorso logico con riguardo ai profili della mancata esecuzione del sequestro, della conseguente inefficacia della confisca, anche per il mancato rispetto dei termini ex art. 24 d.lgs. 159/2011, 3. Il secondo motivo di impugnazione ha ad oggetto la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 lettera e) cod. proc. pen. in ordine alla questione concernente la conoscenza del procedimento di prevenzione da parte del terzo ricorrente, considerata la mancata esecuzione del sequestro e l'irrilevanza della presenza in udienza del procuratore speciale della società ricorrente, cui non era stata riconosciuta la legittimazione a costituirsi in giudizio.

Deduce, in ogni caso, l'evidente compressione delle facoltà di difesa del terzo, in ragione della mancata conoscenza del provvedimento di sequestro, conseguente all'omessa esecuzione dello stesso, anche alla luce della normativa dell'Unione (direttiva 2014/42) che impone agli Stati membri di adottare le misure necessarie affinché i terzi colpiti da misure ablatorie abbiano diritto a un ricorso effettivo e ad un processo equo.

4. Avverso il provvedimento che ha deciso sull'istanza della ricorrente non è ammesso il ricorso per cassazione. Il combinato disposto dell'art. 676, comma 1 e dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., impone di ritenere che, contro il provvedimento emesso in sede di incidente di esecuzione è previsto dall'ordinamento solo lo specifico mezzo di reclamo rappresentato dall'opposizione, meccanismo a sua volta produttivo di ordinanza ricorribile per cassazione (cfr. in tal senso, ex pluribus, Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015, Clark, Rv. 265538; Sez. 1, n. 36231 del 20/09/2007, Brugnami, Rv. 237897).

Il d.lgs. n. 159 del 2011, ha riproposto (con le disposizioni degli artt. 10 e 27), il medesimo sistema impugnatorio previsto dalla previgente normativa (art. 4, commi 8 e 9, legge n. 1423/1956; art. 3, comma 2 ter, legge n. 575/1965). Di conseguenza, poiché non è prevista alcuna impugnazione avverso i provvedimenti di reiezione dell'istanza di revoca del sequestro e della confisca di prevenzione, è possibile esclusivamente proporre opposizione, nella forma dell'incidente di esecuzione ex art. 666 cod. proc. pen., avverso i suddetti provvedimenti di rigetto.

Nel caso in esame la situazione appare peculiare poiché il giudice dell'esecuzione, investito della richiesta di annullamento e/o revoca del sequestro e della confisca, ha adottato il provvedimento in sede di udienza camerale - invece di procedere de plano - all'uopo fissando la udienza di comparizione delle parti. La giurisprudenza di questa Corte più recente e condivisibile ritiene che avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione, è data solo la facoltà di proporre opposizione sia che questi abbia deciso de plano ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., sia che abbia irritualmente provveduto con la procedura partecipata prevista dall'art. 666 cod. proc. pen., (vedi in proposito Sez. 3, n. 8124 del 19/02/2003, Salamone, Rv. 223464;

Sez. 3, n. 1182 del 07/07/1995, Cancello, Rv. 202599; Sez. 1, n. 36231 del 20/09/2007, Brugnami, Rv. 237897; Sez. 1, n. 8785 del 20/02/2008, Galletti, Rv. 239142). Il collegio ritiene di aderire a tale orientamento, poiché, in caso contrario, il ricorrente verrebbe privato della fase del «riesame» del provvedimento da parte del giudice dell'esecuzione il quale, al contrario del giudice di legittimità, ha cognizione piena delle doglianze ed è deputato a prendere in esame tutte le questioni che il ricorrente non sarebbe stato in grado di sottoporre, in quanto privato di un grado di giudizio in una materia per cui il legislatore ha previsto la fase della opposizione proprio per la sua peculiarità.

5. Ciò posto, si tratta di verificare se il ricorso oggetto di scrutinio debba essere dichiarato inammissibile, in quanto rimedio non previsto dalla legge, oppure possa essere, a norma dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., convertito in opposizione. Anche sotto tale profilo l'indirizzo di gran lunga prevalente di questa Corte è nel senso che la riqualificazione dell'atto di impugnazione debba ritenersi consentita sulla base del principio generale di conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis (vedi Sez. 4, n. 18223 del 09/03/2007, Siclari, rv. 237362;

Sez. 3, n. 14724 del 20/01/2004, Mariano, rv. 228605; Sez. 4, n. 34403 del 27/05/2003, Di Rocco, rv. 225717; Sez. 3, n. 8124 del 05/12/2002, Salamone, rv. 223464; Sez. 4, n. 2417 del 07/10/1997, rv. 210093; Sez. 3, n. 1182 del 07/04/1995, Cancello, rv. 202599). Tale soluzione è sicuramente condivisibile, non potendosi fare discendere l'inammissibilità dell'impugnazione dall'erronea indicazione della stessa, soprattutto in un caso, come quello in esame, in cui la natura ed il tipo delle censure mosse attengono prevalentemente al merito, per cui l'erroneo nomen iuris attribuito dalla parte al mezzo di gravame non può pregiudicare la possibilità, concessa dall'ordinamento all'interessato, di ottenere una seconda pronuncia di merito sulle sue doglianze.

6. Il ricorso, a norma dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., deve essere, pertanto, convertito in opposizione con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Roma in funzione di giudice dell'esecuzione.

P.Q.M.

Convertito il ricorso in opposizione ex art. 667 comma 4, cod. proc. pen., dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Roma per il giudizio. Così deciso il 16 mrzo 2022 Il Consrglieré